Il direttore dei lavori che rilevi delle difformità rispetto al progetto deve ordinare la sospensione dei lavori.

In tema di appalto, il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall’appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga, intervenendo per tempo anche solo a fermarne l’esecuzione, qualora questa manifesti vizi o difetti. In particolare, nell’accettare l’incarico, il direttore dei lavori deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti. Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare specificamente fin dall’origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze. In mancanza, è tenuto quanto meno a fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata (Fonte: Lex 24 ore)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 aprile 2015, n. 7370

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