Casa:
Appalti di forniture
Direttiva CE 93/96
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 "Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre                1998 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto l'articolo 1, comma 3, e l'allegato B della legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, recante delega al Governo ad emanare un decreto di attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/36/CEE del Consiglio;
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera g), della citata legge n. 128 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dei lavori pubblici;
E                m a n a 
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1.                L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente testo                unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione                aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche                forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione,                il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione                del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto                europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui                valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione                del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000                DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato                1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti                indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non                ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma                1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione                dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi,                le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti                pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri                enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati                di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita'                d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale,                la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,                dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi                di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo                o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono                costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi                soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati,                in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche'                le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva                competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente                testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato                disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica                24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989,                n. 86, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo                1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute                negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.                
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente                testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio                della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione                di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito che il                concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche                forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso,                ad osservare tale principio. 
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base                per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato                nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di                norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese                successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente                precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella                Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero                del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici                giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale                delle Comunita' europee.".
Art. 2.
1.                La lettera c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo                24 luglio 1992, n. 358, e' sostituita dalla seguente: 
" c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarita'                o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo                determinato: 
1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti                il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel                corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se                possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantita'                o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al                contratto iniziale;
2) in alternativa, se l'esercizio e' superiore a dodici mesi, puo'                farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati                nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel                corso dell'esercizio stesso; 
3) le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere                utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico;".
Art. 3.
1.                L'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente: 
"Art. 4 (Forniture escluse). - 1. Sono escluse dall'applicazione                del presente testo unico: 
a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di                cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 
b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed                f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede                misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative,                regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione                degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; 
d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:                
1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita'                con il Trattato, con uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture                destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera                da parte degli Stati firmatari; tale accordo e' comunicato alla                Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari                esteri; 
2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad                un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di                truppe di stanza; 
3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;                
e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione                o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco                deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo                223, paragrafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti                che non sono destinati a fini specificamente militari.".
Art. 4.
1.                I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio                1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti: 
" 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma                3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio                finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato                4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti,                il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli                1 e 3, e' pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare                nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono                definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle                voci della nomenclatura ''classificazione dei prodotti associati                alle attivita' (C P.A.)'' di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del                Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale                delle Comunita' europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta                Ufficiale della Repubblica italiana - serie Comunita' europee -                24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive                modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del                tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella                Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento                da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura                in conformita' con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla                Commissione delle Comunita' europee.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura                mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9,                comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo                9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara. 
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura                ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato                4, lettera E.
Possono essere omesse le informazioni:
a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) che siano contrarie al pubblico interesse;
c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese                pubbliche o private;
d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile                all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma                8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.".
2. I commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio                1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:
" 9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara                nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle                Comunita'; la lunghezza del testo non puo' essere superiore a una                pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ossia circa                seicentocinquanta parole.
10. Con le modalita' di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici                possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'                europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate                dal presente testo unico.".
Art. 5.
1.                L'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto).                - 1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera                a), il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni                aggiudicatrici non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni dalla                data di spedizione del bando di gara.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei                giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato                inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso                indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le                informazioni di cui all'allegato 4, lettera A; l'invio di tale avviso                deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data                di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto                a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente                a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti                in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni                lavorativi dalla ricezione della richiesta.
4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui                capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima                del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o                dei documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati                i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono                essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione                sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine                di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente                o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire                altre modalita' di presentazione a condizione che le offerte:
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, siano confermate al piu' presto per iscritto o                mediante invio di copia autenticata;
d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la                loro presentazione.".
Art. 6.
1.                L'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione                e delle offerte nella licitazione privata, nell'appaltoconcorso                e nella trattativa privata). - 1. Nella licitazione privata                e nell'appaltoconcorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b)                e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3,                il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito                dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore                a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalita' di cui all'articolo                17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti                a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui                contenuto minimo e' indicato nell'allegato 6, e' accompagnata dal                capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso il termine di                ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici,                non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione                della lettera di invito.
4. Il termine di cui al comma 3 puo' essere ridotto fino a ventisei                giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'                europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo                di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio                di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima                della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno                rispetto a tale data.
5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui                capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima                della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita                dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati                al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere                adeguatamente prorogato.
7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per                lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia;                le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma,                per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per                lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai                commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire                i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore                a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni                dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 e'                ridotto a quattro giorni, purche' le informazioni complementari                sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.
10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare                offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali                piu' rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono                o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini                di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma.
11. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo                6, comma 6.".
Art. 7.
1.                L'articolo 8 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente: 
"Art. 8 (Specifiche tecniche). - 1. Le specifiche tecniche                di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei                contratti relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purche'                compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di                cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici                con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee                o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito                al comma 2 qualora:
a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche                comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della                conformita' o non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente                la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche                tecniche;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive                modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio                del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni                degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni,                che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio,                del 24 luglio 1986;
2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986,                relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione                e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici                settori di servizi o di prodotti;
c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al                comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire                forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino                costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche' in tal caso                la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per                iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato,                a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche                comuni;
d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale                da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e                specifiche tecniche comuni gia' esistenti.
4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le                amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile,                nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle                Comunita' europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella                propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati,                su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee                o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali                di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali indicati                nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformita'                con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare,                con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21                aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del                Consiglio del 21 dicembre 1989;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche                nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle                opere, nonche' di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e                in particolare, in ordine di preferenza:
1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate                dallo Stato italiano;
2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e'                vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche                tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione                o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno                l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti.                E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o                tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata;                tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione ''o equivalente'',                e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano                fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche                sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.".
Art. 8.
1.                L'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando di                gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti                procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appaltoconcorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata                puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano                soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera                b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata                dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura                e indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione                aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con                una o piu' di esse i termini del contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate                a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano                stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un                appaltoconcorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili                in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purche'                le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente                modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo                caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata                tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da                11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o                ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali                della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate                a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando                di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata                dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata                o di un appaltoconcorso, purche' le condizioni iniziali della fornitura                non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa alla                Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova,                di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione                in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto                o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna puo' essere                affidata, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni                inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a                un fornitore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza                risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice                non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte                o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma                3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili                all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario                e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente                o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la                sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice                ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione                del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;                in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili                non puo', di regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma                1, lettere a), b) o c).".
Art. 9.
1.                L'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). -                1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo                comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo                68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto                23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare                i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione                controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione                equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti,                o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione                di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione                dell'attivita' commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza                passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro                moralita' professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano                commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova                addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento                dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,                secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono                stabiliti;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento                delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o                quella del Paese in cui sono stabiliti;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni                nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del                presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni                di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente                la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente,                nazionale o del Paese in cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione                rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,                e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato,                che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in                una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente e' stabilito                non contempli il rilascio di uno o piu' certificati previsti dal                comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti,                essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se                neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione                solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi                ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un                organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in                base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.
4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni                competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente                decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -                Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli                uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni                di cui al comma 2; con le stesse modalita' le amministrazioni provvedono                a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta                giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento                delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi                alla Commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati membri.".
Art. 10.
1.                L'articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali).                - 1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a                provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio,                industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni                provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa e' un cittadino                italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta                di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo'                essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita'                vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali                o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione                giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale                allegato.
2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato                7 attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato                prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o                commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti                si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto                2, ultimo periodo, dello stesso allegato.".
Art. 11.
1.                L'articolo 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti).                - 1. La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle                imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei                seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo                relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate                negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti                indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri                eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma                1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti                in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il fornitore non e' in grado, per giustificati motivi, di                presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'                economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato                idoneo dall'amministrazione.".
Art. 12.
1.                I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 luglio                1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni                devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono                essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle                di cui all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della                fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi                dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici                e commerciali.".
Art. 13.
1.                L'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Subappalto). - 1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione                aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta                le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare                a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilita'                del fornitore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della                legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni,                si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.".
Art. 14.
1.                L'articolo 17 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione                privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata).                 1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonche' nella                trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione                aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti                prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la                presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione                si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del                fornitore, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie                per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica                che devono essere soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione                aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara,                i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti                sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire,                fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a                cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in                ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve                essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma                3, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche'                vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza                discriminazioni basate sulla nazionalita', ai fornitori italiani                o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al                comma 1.".
Art. 15.
1.                L'articolo 18 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Elenchi ufficiali di fornitori). - 1. I concorrenti                iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare                all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato                d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione                e la relativa classificazione.
2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi                o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di                cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli                12, 13 e 14 del presente testo unico.
3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui                al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata                dall'autorita' che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni                aggiudicatrici, presunzione di idoneita' del fornitore stesso limitatamente                a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed                f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c),                e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico.
4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi                di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione                aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi                previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti                iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.
5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli                elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni                stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere                richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli                articoli da 11 a 14.
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi                comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento                per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti                dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero                dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo                dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le                domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono                all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi                al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche                comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.".
Art. 16.
1.                L'articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta).                - 1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate                in base a uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del                contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari                tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile                in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della                prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna,                il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere                estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo                alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che                saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere                menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente                nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso                rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima                di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli                elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica                tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare,                delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione                o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente                favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto                o l'originalita' del prodotto stesso.
4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le                offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di                un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse,                calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.
5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui                al comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica                alla Commissione delle Comunita' europee l'esclusione delle offerte                ritenute troppo basse.".
Art. 17.
1.                L'articolo 20 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Varianti). - 1. Quando l'aggiudicazione avviene                in base all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'amministrazione                aggiudicatrice puo' prendere in considerazione le varianti presentate                dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi                prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se                le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato                d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalita'                per la loro presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione                di una variante soltanto perche' essa sia stata stabilita con specifiche                tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano                norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche                tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento                a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5,                lettere a) e b).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti                a norma dei commi che precedono non possono respingere una variante                soltanto perche' configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico                di servizi anziche' di forniture.".
Art. 18.
1.                L'articolo 21 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'                sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Comunicazioni e verbali di gara). - 1. L'amministrazione                comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito                di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento                della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi                del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a                richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili,                essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta                risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stata                aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse                se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo                periodo.
3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che                lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare                all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad                avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche                all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice                redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore della fornitura;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della                loro scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della                sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo                intende subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano                il ricorso alla trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato,                dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.".
Art. 19.
1. Il titolo: "Capo V", e' sostituito dal seguente: "Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali", e precede l'articolo 21-bis.
2.                Al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dopo l'articolo 21                sono aggiunti gli articoli seguenti:
"Art. 21-bis (Accesso alle gare di fornitori non appartenenti                a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi).                - 1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico                di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata                nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto                ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture,                approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10                dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio                1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data                16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo                del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunita' europee                in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni                previste dall'accordo stesso.
2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti                a Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti                originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per                caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni                aggiudicatrici che indicono le gare.
Art. 21-ter (Prospetti statistici). - 1. Entro                il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche                tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre                1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri                - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,                un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno                precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche                comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione                delle Comunita' europee.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato                1 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse                al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui                all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture                aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile,                secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla                nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalita' degli                aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la                suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione                del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato                membro e a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate                in base a deroghe all'accordo GATT.
3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti                di cui al comma 1 indicano:
a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo                pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,                distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie                di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma                1, e la nazionalita' dei fornitori ai quali sono state aggiudicate                le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle                forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe                all'accordo GATT.
Art. 21-quater (Computo dei termini). - 1. Il                computo dei termini previsti nel presente decreto e' effettuato                secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio                del 3 giugno 1971, n. 1182/71.
Art. 21-quinquies (Disposizioni finali). - 1.                La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge                7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981,                n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo                15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.
2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo                unico.
3. Gli allegati da 1 a 5 del presente decreto legislativo sostituiscono                gli allegati al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; allo                stesso sono aggiunti, con il presente decreto legislativo, gli allegati                6 e 7.
4. Le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del                Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle                politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno                necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate,                in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali;                gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio                dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri                di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione                delle Comunita' europee a cura del Dipartimento per il coordinamento                delle politiche comunitarie.".
(Si omette il testo degli Allegati)

 
        