Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Ecologia.

D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999n. 554 (GU n. 098 Suppl.Ord. del 28/04/2000)
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Ecologia.
114 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - 001 IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

NA NATURA - 4 AMBIENTE NATURALE (TUTELA)

Materia: APPALTI
PD: S2002813
URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1999-12-21;554

Preambolo

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza generale il 12 luglio 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;
E M A N A
il seguente regolamento:

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

CAPO I Potestà regolamentare

 

Art. 1. Ambito di applicazione e calcolo degli importi

1 .  Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.

2 .  Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3) Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n.62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili della Legge.

4 .  In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.

5 .  Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell' IVA.

 

Art. 2 (Definizioni)

1 .  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)  stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della Legge;
b)  tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
c)  per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
d)  opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
e)  opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investano vaste estensioni di territorio;
f)  opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
g)  strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h)  opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1)  utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2)  processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa ;
3)  esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4)  complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5)  esecuzione in ambienti aggressivi;
6)  necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i)  progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l)  manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m)  restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n)  completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
o)  responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge;
p)  responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q)  appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

 

Art. 3 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1 .  L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità stessa.

2 .  Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della Legge.

3 .  Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4 .  Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.

 

Art. 4, (Esercizio della funzione di vigilanza)

1 .  Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.

2 .  Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.

3 .  L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4.(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

 

Art.5. Istruttoria e provvedimenti conseguenti

1 .  In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.

2 .  La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.

3 .  Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.

4 .  Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

Art. 6. (Esercizio del potere sanzionatorio)

1 .  L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

2 .  Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.

3 .  I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.

4 .  Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

5 .  Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.

TITOLO II ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I Organi del procedimento

 

Art. 7 (Il responsabile del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)

1 .  Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.

2 .  Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3 .  Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a)  nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b)  nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo;
c)  nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d)  sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e)  nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4 .  Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

5 .  In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6 .  I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

 

Art. 8 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

1 .  Il responsabile del procedimento fra l'altro:

a)  promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
b)  verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
c)  redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d)  accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
e)  coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f)  coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g)  convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h)  propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i)  richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l)  promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m)  accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante; n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o)  effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p)  nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q)  svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r)  svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s)  raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t)  accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u)  trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v)  assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
w)  irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x)  accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y)  propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z)  propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2 .  Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

3 .  Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:

a)  si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b)  determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c)  designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
d)  vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e)  comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f)  assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
g)  trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

4 .  Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5 .  Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.

6 .  Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.

7 .  Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

CAPO II Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità

 

Art. 9 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)

1 .  Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazioni, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con, il relativo verbale.

2 .  In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.

 

Art. 10 (Accesso agli atti)

1 .  Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

CAPO I La programmazione dei lavori

 

Art. 11 (Disposizioni preliminari)

1 .  Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2 .  Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge.

3 .  In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento.

 

Art. 12 (Fondo per accordi bonari)

1 .  È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

2 .  Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.

3 .  I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.

4 .  Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma.

5 .  Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.

6 .  Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.

 

Art. 13 (Programma triennale)

1 .  In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.

2 .  Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.

3 .  Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4 .  Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.

 

Art. 14 (Pubblicità del programma)

1 .  Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.

2 .  Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.

3 .  Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.

CAPO II La progettazione

Sezione prima Disposizioni generali

 

Art.15 (Disposizioni preliminari)

1 .  La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2 .  Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3 .  Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

4 .  Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.

5 .  Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:

a)  della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b)  degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d)  delle regole e norme tecniche da rispettare;
e)  dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g)  dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h)  degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i)  delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l)  dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m)  dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n)  del sistema di realizzazione da impiegare.

6 .  I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

7 .  Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita di cantiere ed a tal fine comprendono:

a)  uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b)  l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c)  la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d)  lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

8 .  I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

9 .  I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

10 .  Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

11 .  La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

12 .  Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

 

Art. 16 (Norme tecniche)

1 .  I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

2 .  I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

3 .  È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorchè non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

 

Art. 17 (Quadri economici)

1 .  I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a)  lavori a misura, a corpo, in economia;
b)  somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi,
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.

2 .  L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Sezione seconda Progetto preliminare

 

Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare)

1 .  Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a)  relazione illustrativa;
b)  relazione tecnica;
c)  studio di prefattibilità ambientale;
d)  indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e)  planimetria generale e schemi grafici;
f)  prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa.

2 .  Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:

a)  sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b)  è redatto un capitolato speciale prestazionale.

3 .  Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.

 

Art. 19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare)

1 .  La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:

a)  la descrizione dell'intervento da realizzare;
b)  l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c)  l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d)  l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e)  gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f)  il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g)  le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

2 .  La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3) La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.

4 .  La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.

 

Art. 20 (Relazione tecnica)

1 .  La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.

 

Art. 21 (Studio di prefattibilità ambientale)

1 .  Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

a)  la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b)  lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d)  la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e)  l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2 .  Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

 

Art. 22 (Schemi grafici del progetto preliminare)

1 . 

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