Appalti a prezzo chiuso e revisione dei prezzi

Con sentenza del 27 ottobre 2006, n.23072 la Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che negli appalti di opere pubbliche a prezzo chiuso non sussiste il diritto alla revisione prezzi in capo all'appaltatore in difetto di una delibera o di un atto interno degli organi legittimati dell'amministrazione appaltante che accerti la sussistenza delle condizioni di legge per concedere all'appaltatore la revisione dei prezzi e riconosca il relativo credito allo stesso, a mezzo dell'organo che rappresenta la stazione appaltante.
Ne deriva che quando manchi la ricognizione del credito al compenso revisionale, espressa o tacita, della P.A., e il contratto di appalto vieti la revisione, non sussiste un diritto soggettivo in tal senso in capo all'impresa appaltatrice, che resta titolare del solo interesse legittimo il cui accertamento rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, con difetto di ogni potere per il giudice ordinario di emettere decreto ingiuntivo di pagamento per il predetto titolo.

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