Esclusione da gara pubblica di associazione tra professionisti

È legittima l'esclusione di una associazione fra professionisti da una procedura di gara per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una "Banca Telematica patrimonio beni culturali e turismo" in quanto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157 (ora abrogato; ma applicabile, ratione temporis ed in ragione dell'espresso richiamo ad esso formulato dalla lex specialis di gara al caso di specie), la partecipazione alla gara è consentita alle sole "imprese" (o a "raggruppamenti di imprese") e non anche ad associazioni formate fra professionisti. (Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO, Sezione 1
Sentenza del 21 gennaio 2008, n. 384)

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