Il divieto di partecipazione alle gare si applica anche alle imprese con collegamenti rilevanti

Nel caso in cui ad una gara pubblica partecipi una società legata da una situazione di controllo “rilevante” ad ad un terzo non partecipante ma in grado, tuttavia, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l'influenza dominante descritta dall'art. 2359 c.c., dovrà applicarsi il divieto di partecipazione previsto per le imprese che abbiano “collegamenti” tra di loro. E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 2950 del 04/06/2007

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