In caso di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'amministrazione committente, l'appaltatore ha diritto agli interessi moratori sulla rate già maturate per i lavori eseguiti

In materia di appalto di opere pubbliche l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35 del capitolato generale approvato con Dpr 1063/1962, nell'ipotesi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto, ha in ogni caso diritto alla corresponsione degli interessi moratori nella misura e con le decorrenze ivi indicate. Pertanto, anche nel caso di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'amministrazione committente, sulle somme dovute all'appaltatore in conseguenza dello scioglimento del rapporto, per le voci che attengono al pagamento delle rate già maturate per i lavori eseguiti, a differenza che per le altre voci di credito dell'impresa (valore dei materiali esistenti in cantine, decimo dei lavori non eseguiti, e altre eventuali), spettano gli interessi moratori nella misura e alle condizioni sopraindicate.(Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile,sentenza del 6 novembre 2007, n. 23089)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere

Dott. BENINI Stefano - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DITTA PR. CA., in persona dell'omonimo titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 2, presso l'avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CASCIARO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ARADEO;

- intimato -

e sul 2 ricorso n. 30377/03 proposto da:

COMUNE DI ARADEO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'Avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato QUINTO PIETRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DITTA PR. CA., in persona dell'omonimo titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 2, presso l'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CASCIARO, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 103/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 03/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2007 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANGELETTI ALBERTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il resistente, l'Avvocato BUCCELLATO FAUSTO, per delega Avv. QUINTO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilita' del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 1 settembre 1990 Pr.Ca., titolare della omonima ditta, avendo stipulato in data 13.03.1989, con il Comune di Aradeo, un contratto di appalto di opera pubblica, inerente ai lavori di costruzione di una piazza municipale, ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 114.781.440, comprensiva di I.V.A., oltre agli interessi ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori. Successivamente, il medesimo Pr., con citazione del 3 gennaio 1991, convenne il Comune di Aradeo innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo la risoluzione del suddetto contratto di appalto e la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni, quantificando il preteso nella complessiva somma di lire 183.145.748, oltre interessi ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 relativa a lavori da lui eseguiti e non ricompresi nello stato di avanzamento, nonche' ad oneri sia per spese generali sostenute durante il periodo di sospensione dei lavori, disposto dalla Decreto Legge, con verbale del 2.02.1990, in attesa della redazione di una perizia di variante, e sia per improduttiva indisponibilita' delle attrezzature durante il medesimo periodo di forzata inattivita'.

Il Comune si oppose al decreto ingiuntivo e si costitui' nel giudizio di risoluzione, chiedendo che questa fosse pronunciata per inadempimento del Pr..

Le cause furono riunite.

In pendenza di esse, il Comune, con deliberazione in data 22 febbraio 1993, delibero' la rescissione del contratto (ai sensi della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) articolo 340 ed ordino' all'impresa la liberazione del cantiere, dando successivamente attuazione coattiva a tale provvedimento. Il Pr. chiese al giudice istruttore delle cause civili sopra menzionate, la sua reimmissione nel cantiere, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., e con riferimento a tale ricorso ex articolo 700 c.p.c., il Comune di Aradeo propose regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato inammissibile dalle SS.UU di questa Corte (sentenza SU n. 1878/1995).

Espletata una CTU integrata da chiarimenti, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 13 marzo 2000, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento del Comune di Aradeo, che condannava al risarcimento dei danni, liquidati in lire 74.089.000, accoglieva il ricorso ex articolo 700 c.p.c. ed ordinava il ripristino del cantiere, rigettava, infine, la domanda riconvenzionale spiegata dall'ente, che condannava al pagamento della meta' delle spese processuali, compensate per la residua parte.

Assunti chiarimenti dal CTU nominato in primo grado, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24/1-3/3/2003, cosi' statuiva:

1. in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale del Comune e dell'appello incidentale del Pr., revocava il decreto ingiuntivo del 1 settembre 1990, rideterminava in lire 146.141.260 (pari ad euro 75.475,70) la somma spettante al Pr. e condannava il Comune di Aradeo al relativo pagamento oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 3.01.1991 alla data della sentenza ed agli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, con decorrenza dalla medesima data sino al soddisfo;

2. rigettava la domanda del Pr. per il ripristino del cantiere e la reintegrazione nel suo possesso;

3. confermava nel resto l'impugnata sentenza;

4. compensava tra le parti per meta' le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e condannava il Comune al pagamento della restante meta', avuto riguardo all'esito complessivo della lite.

La Corte territoriale osservava e riteneva, tra l'altro: a) quanto all'appello principale del Comune:

1. che la somma portata dal decreto ingiuntivo dovesse essere ridotta a lire 109.273.801, comunque superiore alla soglia minima di lire 100.000.000 che legittimava il pagamento del 2 acconto in corso d'opera, somma da attribuire a titolo risarcitorio a seguito della confermata risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante; tale riduzione derivava dal contenimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 articolo 34 comma 3, (da lire 42.000.000 in partita provvisoria) in lire 28.880.405 dell'accredito per i materiali giacenti (pietra di Trani), non posti in opera;

2. che la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante fosse giustificata gia' dal mancato pagamento del 2 SAL oltre che dall'assenza di progettazione esecutiva relativa al padiglione ed al porticato, carenza progettuale cui la DL, avendo fornito istruzioni imprecise, non aveva ovviato, sicche' erano state realizzate opere eccedenti quelle preventivate e per le quali era sorta la necessita' di una perizia di variante;

3. che il Tribunale nel liquidare il risarcimento in complessive lire 74.089.000, di cui lire 19.018.650 per lavori contrattuali non contabilizzati, lire 17.088.000 per lavori necessari non previsti, lire 37.983.000 per lavori extracontratto, era incorso in errore nella determinazione se non del primo, sia del secondo importo, avendovi incluso la somma di lire 15.000.000 per la redazione dei calcoli statici in c.a., che invece era a carico dell'impresa ex articolo 33 del capitolato speciale, e sia del terzo importo che non avrebbe dovuto essere accreditato per difetto dell'ordine scritto della DL corredato dall'indicazione della superiore approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante;

4. che infondata fosse la doglianza del Comune circa il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, in quanto alla sospensione dei lavori, disposta il 2.2.90 e determinata dalla necessita' di redigere la perizia suppletiva di variante, il 17.2.1990 era seguito l'ordine di ripresa dei lavori, in quanto inoltre risultava dal giornale dei lavori che dopo tale data il Pr. aveva ripreso l'attivita', pur rappresentando la difficolta' di eseguire molte delle opere indicategli per la presenza in cantiere dei mezzi meccanici di altra impresa, ed in quanto ancora i lavori erano stati definitivamente sospesi solo nel maggio del 1990, dopo la nota sindacale del 15.5.1990, con cui si comunicava l'impossibilita' di procedere al pagamento delle somme recate dal 2 SAL;

b) quanto all'appello incidentale dell'appaltatore:

1. che dovesse in effetti essergli attribuita anche l'ulteriore somma di lire 15.760.810 per il materiale necessario per la pavimentazione della piazza, non piu' posto in opera. Per tale materiale in realta' spettavano all'impresa lire 57.760.811, di cui pero' lire 42.000.000 erano state gia' ricomprese nel 2 SAL;

2. che dovesse essere confermato il mancato riconoscimento per difetto di prova, di quanto preteso a titolo risarcitorio per maggiori oneri di spese generali e mancato utilizzo dei macchinari nel periodo di sospensione dei lavori, dal momento che tale pregiudizio presupponeva un'illegittima sospensione dei lavori dal 2.2.90 al 31.12.90, in realta' insussistente;

3. che al Pr. non spettassero gli interessi Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 ex articoli 35 e 36 ma, vertendosi in ipotesi di risoluzione per inadempimento del committente, il valore dell'opus calcolato con "riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, e, quindi, l'aggiornamento dei prezzi contrattuali alla data della pronuncia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, calcolati sull'importo via via annualmente rivalutato. Avverso questa sentenza, con atto notificato il 6.11.2003, la Ditta Pr. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su sette motivi. Il Comune intimato, con atto notificato il 16.12.2003, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui la ricorrente, con atto notificato l'8.01.2004, ha a sua volta resistito, eccependone l'inammissibilita', la genericita' e l'infondatezza. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la medesima sentenza.

In secondo luogo deve essere dichiarata l'inammissibilita' del ricorso incidentale proposto dal Comune di Aradeo, in ragione della mancata esposizione sommaria dei fatti della causa, prescritta dall'articolo 371 c.p.c., comma 3 e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Con tale ricorso incidentale il Comune denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 articoli 33 e 34 in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", addebitando in intesi alla Corte territoriale: a) di non avere tenuto presente la soglia minima pari a lire 100.000.000 che consentiva l'emissione del 2 SAL;

b) di avere erroneamente ritenuto che, anche detratto dall'importo ingiunto quello indebitamente incluso nel 2 SAL, pari a lire 13.119.595, comunque il credito complessivo superava detta soglia minima;

c) di avere del pari erroneamente omesso di detrarre ai fini del computo le ritenute di legge e cio' in violazione dell'articolo 33, comma 3 del CGA.

2) "Violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1458 cod. civ..

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.", con riferimento al rigetto della sua domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. 3) "Omessa ed insufficiente motivazione", con riferimento al criterio seguito per la contabilizzazione dei lavori relativi alla copertura del porticato e del padiglione.

Con detti motivi di impugnazione incidentale, preceduti soltanto dal sintetico richiamo del ricorso principale, che si da per conosciuto, il Comune di Aradeo, in assenza di alcuna premessa, seppure sommaria, dei fatti della causa, si pone direttamente in medias res, procedendo all'esposizione dei dedotti vizi della impugnata sentenza. Dal contenuto delle singole censure, poi, emerge sostanzialmente una apodittica critica della decisione assunta dalla Corte di merito, cui si oppone una diversa e favorevole valutazione di dati asseritamente emersi, genericamente invocati e non puntualmente inseriti nel complessivo contesto fattuale sostanziale e processuale. Ne consegue la preclusione all'immediato apprezzamento delle sollevate doglianze e cio' in violazione del condiviso principio secondo cui (tra le altre, cfr. cass. 2005/15672) anche per l'ammissibilita' del ricorso incidentale, cosi' come per il ricorso principale per cassazione, e' indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all'articolo 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, con la conseguenza che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non puo' ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata e/o, come nella specie, alla narrativa del ricorso principale, poiche' le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo.

Quanto al ricorso principale giova premettere che il Pr. ha riferito le pretese creditorie azionate ai lavori eseguiti, ai materiali utili esistenti in cantiere ed alla sospensione dei lavori, e che, come consentito dall' articolo 1453 c.c., lo stesso dapprima ha chiesto in via monitoria il pagamento del credito maturato per il 2 SAL, ossia agito per l'adempimento del contratto di appalto, e successivamente, invece, in pendenza del giudizio di opposizione alla ottenuta ingiunzione, ha proposto altro autonomo giudizio di cognizione ordinaria, riunito a quello di opposizione, onde ottenere la risoluzione del medesimo contratto di appalto, per inadempimento del Comune committente, oltre al risarcimento dei danni, specificamente enucleati. La Corte di merito, con valutazione rimasta incensurata, ha ritenuto (pag. 10 della sentenza impugnata) che l'accoglimento della successiva domanda di risoluzione del contratto, correlato a plurime inadempienze, inducesse a ricondurre nell'ambito risarcitorio proprio della disposta risoluzione anche il compenso inizialmente preteso dal Pr. in via di adempimento contrattuale, e, quindi, ha proceduto pure a rivalutare il relativo importo alla data della pronuncia, con decorrenza dalla domanda di risoluzione, ed a maggiorarlo degli interessi legali.

Cio' premesso, con il ricorso principale il Pr. denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 articolo 34 comma 3, ed Legge 20 marzo 1865, articolo 345, allegato f, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.". Con tale motivo il ricorrente si duole, anche per vizi motivazionali, della riduzione della voce di credito inerente il materiale acquistato ma non posto in opera e della correlata revoca del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la valutazione riduttiva al 50% (da lire 42.000.000 a lire 28.000.000) confligge con la natura risarcitoria di tale credito ritenuta conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente. La censura e' fondata nei limiti delle argomentazioni che seguono. La revoca del decreto ingiuntivo e' stata ineccepibilmente pronunciata in ragione dell'eccedenza, valutata ex ante, del credito portato dal provvedimento rispetto a quello in effetti all'epoca maturato per il 2 SAL (eccedenza per lire 13.119.595, conseguente all'erronea apposizione in via provvisoria dell'importo di lire 42.000.000 per il materiale giacente, in luogo di lire 28.880.405, pari al 50% del totale stimato).

Tuttavia, alla successiva - e non impugnata dal committente- attribuzione all'impresa a titolo risarcitorio (anche) del saldo dovuto per detto materiale non posto in opera, e' seguita per la medesima voce la liquidazione di lire 15.760.810, che apparentemente incongrua per difetto, in quanto non corrispondente al residuo 50% del totale di lire 57.760.811 (considerando anche l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo recante per la voce in argomento il maggiore importo di lire 42.000.000, poi ridotto a lire 28.880.405), non risulta adeguatamente argomentata e, quindi, giustificata.

2. "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 articoli 35 ed Legge n. 741 del 1981, articolo 4 in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.". Si censura l'omessa attribuzione degli interessi moratori previsti dal CGAOP sui lavori previsti in contratto, eseguiti e stimati dalla P.A., contestando che la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente consenta di escludere indistintamente l'applicazione di tali interessi moratori a tutti gli importi dovuti all'appaltatore.

La censura e' fondata limitatamente al periodo anteriore alla domanda di risoluzione dell'appalto, durante il quale si e' prodotto l'ulteriore e non risarcito pregiudizio da ritardo nel pagamento della seconda rata in acconto del compenso per i lavori eseguiti.

In materia di appalto di opere pubbliche, infatti, l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35 del capitolato generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 nell'ipotesi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto ha in ogni caso diritto alla corresponsione degli interessi moratori nella misura e con le decorrenze ivi indicate. Pertanto, anche nel caso di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'Amministrazione committente, sulle somme dovute all'appaltatore in conseguenza dello scioglimento del rapporto, per le voci che attengono al pagamento delle rate gia' maturate per i lavori eseguiti, a differenza che per le altre voci di credito dell'impresa (valore dei materiali esistenti in cantine, decimo dei lavori non eseguiti, ed altre eventuali), spettano gli interessi moratori nella misura ed alle condizioni sopraindicate (sul tema, v. cass. 1983/7150). D'altra parte anche non impugnata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo appare la statuizione concernente la debenza di tali interessi moratori.

3. "Violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.".

Il ricorrente si duole che la rivalutazione dei prezzi contrattuali, attribuiti a titolo risarcitorio, sia stata effettuata con decorrenza dal 3.01.1991, data di notifica della domanda di risoluzione, e non invece dal 14.03.1989, data del contratto o, in subordine, dall'8.5.1990 data di redazione del 2 SAL. La censura non ha pregio.

Non essendo stato contestato il criterio in concreto applicato per liquidare il risarcimento del danno ossia il riferimento ai prezzi contrattuali attualizzati, la decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali e' stata correttamente riferita al momento della proposizione della domanda di risoluzione, in cui a carico del committente era anche sorta la correlata obbligazione di risarcimento.

4. "Violazione e falsa applicazione della Legge n. 741 del 1981 articoli 14, articolo 20 Decreto Ministeriale n. 257 del 1895 e Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1973, n. 597. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.".

5. "Violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1458 c.c., Legge n. 741 del 1981 articolo 14 Decreto Ministeriale n. 257 del 1895, articolo 20 e Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1973, n. 597.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia."

Con entrambi i motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, il ricorrente si duole del diniego di risarcimento (anche) del pregiudizio per maggiori oneri generali e per improduttiva utilizzazione dei macchinari, sostenendo in sintesi che, non avendo potuto ultimare i lavori appaltati, tali oneri non erano stati riassorbiti dal pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, e che il blocco del cantiere conseguente pure alle conclamate e mai sanate carenze progettuali ne avrebbe dovuto imporre l'attribuzione, non potendosi negare all'impresa il diritto ad essere risarcita del danno subito durante l'illegittimo periodo di inattivita'.

Le censure sono inammissibile in quanto non pertinenti al decisum. Il rigetto della pretesa risarcitoria in argomento e' stato fondato sul rilievo, evidentemente coerente con gli estremi della domanda, secondo cui nel periodo 2.2.90 - 31.12.1990 non vi era stata alcuna illegittima sospensione dei lavori e conseguente improduttivita' in concreto del cantiere addebitabile al committente. Tale motivazione, da intendersi anche secondo il significato proprio che alla sospensione dei lavori attribuisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 articolo 30 e' rimasta sostanzialmente incensurata mentre nuova appare la prospettazione della incidenza negativa delle emerse difficolta' operative sul completamento dell'opera appaltata e sostanzialmente in termini di lucro cessante per le opere ineseguite.

6. "Violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1458 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.". Si censura l'omessa attribuzione del ristoro per le sostenute spese di progettazione per le opere in cemento armato, ammontate a lire 15.000.000, trattandosi di prestazione necessaria ed indispensabile effettuata in favore della committente. Anche tale motivo non ha pregio.

Il diniego di rimborso e' stato, infatti, ineccepibilmente riferito al fatto, non contestato, che la progettazione delle opere in c.a. era stata contrattualmente posta a carico dello stesso appaltatore e, quindi, fondato sul rilievo esaustivo che la relativa spesa non poteva essere ricondotta all'ambito del danno emergente. Ne' alla luce dell'accordo negoziale puo', con evidenza, rilevare il fatto che si trattasse o meno di un costo necessario ed indispensabile o ancora quali fossero i motivi che avevano indotto l'appaltatore ad assumere l'obbligo di sostenerlo.

Conclusivamente il ricorso principale va accolto limitatamente alle censure concernenti sia la debenza degli interessi moratori Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 ex articolo 35, sull'importo capitale dovuto quale secondo pagamento in conto del corrispettivo dell'appalto e sia il vizio di motivazione inerente alla liquidazione del saldo del ristoro accordato per la voce relativa al materiale approvvigionato e non posto in opera.

Pertanto la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con conseguente assorbimento del settimo motivo del ricorso principale con cui si deduce "Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" in riferimento alla statuizione di compensazione parziale delle spese processuali relative ai pregressi due gradi di merito, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che statuira' anche sulle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie nei sensi di cui in motivazione i primi sei motivi del ricorso principale, assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata relativamente alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.


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