In materia di all'esecuzione di un contratto di appalto di pubblici servizi e di corrispettivi dovuti per la prestazione di essi la giurisdizione spetta al giudice ordinario

Quando vi sia una controversia relativa all'esecuzione di un contratto di appalto di pubblici servizi e ai corrispettivi dovuti per la prestazione di essi, la stessa non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 33 del Dlgs n. 80 del 1998 come successivamente modificato, che attiene solo alle concessioni e agli affidamenti di pubblici servizi ovvero ad attività provvedimentali relative al servizio stesso e deve invece ritenersi applicabile il principio generale di cui all'articolo 113 della Costituzione, per il quale la tutela dei diritti soggettivi deve chiedersi al giudice ordinario in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte e a quella più recente dei giudici amministrativi. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Ordinanza del 22 agosto 2007, n. 17829)

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