In materia di opere pubbliche, le riserve hanno lo scopo di consentire all'appaltatore di far risultare le proprie pretese per compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale

In materia di opere pubbliche, le riserve hanno lo scopo di consentire all'appaltatore di far risultare le proprie pretese per compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale. Tuttavia, a pena di decadenza, le riserve devono essere tempestivamente inserite nella contabilità (fatta salva la possibilità per l'impresa di esplicitarle in seguito, qualora non sia possibile una loro immediata e precisa quantificazione al momento dell'iscrizione). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 5 novembre 2012, n. 18937

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 5 novembre 2012, n. 18937



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14049-2006 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il cav. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

COMUNE DI ORIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato PALMISANO ROBERTO, giusta procura autenticata il 4/5/07 dal Segretario Generale del Comune di Oria;

- resistente -

avverso la sentenza n. 36/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giudizio promosso nei confronti del Comune di Oria da (OMISSIS) - il quale, in relazione ad un contratto di appalto, stipulato con il predetto ente, per l'adattamento e manutenzione di alcuni locali, aveva chiesto il pagamento (in misura di lire 19.584.669) di lavori, ulteriori rispetto a quelli deliberati e convenuti, che assumeva effettuati per disposizione e con il controllo del direttore dei lavori - il Tribunale di Brindisi, confermando la sentenza di primo grado del Pretore di Oria, rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto, ritenendo, viceversa, direttamente ed esclusivamente, legittimato il funzionario comunale - il direttore dei lavori appunto - che quei lavori extracontratto avrebbe disposto o consentito. E cio' in applicazione del disposto di cui alla Legge n. 144 del 1989, articolo 23, comma 4; esclusa altresi' l'esperibilita', nei confronti del Comune, (oltre che dell'azione, di arricchimento ex articolo 2041 c.c., anche) dell'azione contrattuale di cui al R.L. n. 350 del 1895, articolo 103, in quanto - ad avviso del Tribunale - riferibile (quest'ultima) ad ipotesi, unicamente, di "variazioni arbitrarie" e non anche di "variazioni autorizzate", come quelle nella specie dedotte dall'impresa a fondamento della domanda di pagamento.

Quest'ultima statuizione e' stata cassata dalla Corte di Cassazione, che con sentenza 12 settembre 2003 n. 12342, ha rilevato che in tema di appalto di o.p. i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex Legge n. 2248 del 1865, articolo 342, comma 2, all. F) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.

Con sentenza del 18 gennaio 2006, la Corte di rinvio, ha respinto le richieste dell'impresa osservando: a) che dei requisiti richiesi dalla Corte di Cassazione per il pagamento dei lavori ne difettavano almeno due: e cioe' il riconoscimento della loro indispensabilita' da parte dell'organo competente dell'amministrazione, nonche' il rientro del costo nei limiti della spesa stanziata, pari a lire 20 milioni; b) che anche la riserva era stata formulata intempestivamente dopo l'avvenuta esecuzione dei lavori aggiuntivi, allorche' ne era stato redatto il primo stato di avanzamento.

Per la cassazione della sentenza, il (OMISSIS) ha proposto ricorso per 3 motivi; il comune di Orla ha partecipato alla sola udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il (OMISSIS), deducendo violazione del Regio Decreto n. 350 del 1895, articoli 53, 54 ed 89, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto intempestiva la riserva da lui apposta per il pagamento dei lavori aggiuntivi sul registro di contabilita' in occasione della emissione del primo stato di avanzamento, malgrado si trattava proprio del primo atto contabile dopo di essi comunicatogli dalla stazione appaltante, e sottoposto alla sua firma.

Con il secondo motivo, deducendo violazione del cit. Regio Decreto, articolo 103 si duole che la Corte di appello abbia considerato mancante il riconoscimento della indispensabilita' dei lavori da parte della stazione appaltante, senza considerare che proprio perche' non ne era stato effettuato il collaudo, ne' quest'ultima aveva mai voluto procedere alla loro verifica in contraddittorio, il relativo apprezzamento era necessariamente devoluto all'autorita' giudiziaria.

Con l'ultimo, addebita al giudice di rinvio di aver erroneamente interpretato il menzionato articolo 103, il quale consente spese anche superiori ai limiti approvati soltanto che in tal caso il collaudatore, sospendendo le operazioni e ritenuta la loro indispensabilita' rimette la decisione all'amministrazione, tenuta a decidere in funzione di detta indispensabilita'; e quindi ad incrementare ove occorra il tetto di spesa.

Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Il ricorrente non ha anzitutto considerato che il giudizio di rinvio - che e' un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata - deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento; e non si puo' estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno. Con la conseguenza che deve escludersi la possibilita' per il giudice del rinvio - e per le parti - di sindacare i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi, e perfino nell'ipotesi di constatato errore del principio di diritto dalla stessa affermato.

Pertanto avendo nel caso Cass. 13432/2003 subordinato il diritto al compenso per i lavori aggiuntivi richiesti dall'appaltatore, tra l'altro, alle condizioni, peraltro ripetutamente indicate dalla giurisprudenza (da ultimo, Cass. 5871/2011), che gli stessi fossero stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, e che comportassero un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, restava comunque compreso, entro i limiti delle spese approvate, non era piu' consentito all'impresa rimetterle in discussione; ne' in particolare cercare di dimostrare, quanto a quest'ultimo requisito, che dal Regio Decreto n. 350 del 1895, articolo 103 debba trarsi,invece, il diverso principio che nell'ipotesi di indispensabilita', tale superamento puo' verificarsi. Mentre, quanto al riconoscimento, ove lo stesso manchi ovvero sia ingiustamente rifiutato, l'imprenditore possa ottenerlo in sostituzione dal giudice ordinario: proprio perche' entrambe queste prospettazioni erano state in radice escluse dalla decisione della Cassazione. E non avendo il (OMISSIS) contestato gli accertamenti al riguardo della Corte di merito, che l'Amministrazione appaltante non aveva operato alcun riconoscimento dell'indispensabilita' dei lavori, e che il loro costo comportava il superamento di quelli approvati, risultava percio' stesso corretta la sentenza impugnata che ne aveva respinto la richiesta di pagamento per aver preso atto della mancanza di almeno due dei presupposti postulati dalla sentenza di rinvio. Ma la decisione di rinvio ha per completezza escluso anche il primo e pregiudiziale di detti presupposti, individuato nella tempestivita' della relativa richiesta pretesa dal combinato disposto del Regio Decreto n. 350 del 1895, articoli 53 e 54, posto che dalla menzionata normativa ne' direttamente ne' indirettamente puo' trarsi il principio che il relativo onere insorga soltanto in occasione del primo atto di contabilita' sottoposto alla sottoscrizione dell'appaltatore: disponendo, invece, la stessa che l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi, e' tenuto a iscrivere la riserva "immediatamente": e percio' questa subordinando non alla disponibilita' da parte dell'imprenditore del registro di contabilita', ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensi' alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi. Con la conseguenza che l'onere di formularla non cessa neppure nell'ipotesi (nel caso neppure prospettata) di momentanea indisponibilita' del registro di contabilita', dovendo in tal caso l'imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero gli ordini di servizio, o piu' in generale i documenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 39 e articolo 42, comma 2, salvo poi riversarla non appena possibile nel registro di contabilita' (Cass. 8242/2012; 19499/2010; 15693/2008).

Pertanto, siccome nel caso concreto i lavori aggiuntivi sono stati disposti con appositi ordini di servizio, percio' preannuncianti un evidente aggravio dei costi relativi, gia' in tale momento sorgeva l'obbligo dell'imprenditore di formulare la relativa riserva, tanto piu' che egli ha riconosciuto di averne avvertito la necessita' fin dall'inadeguato computo metrico estimativo degli interventi redatto dall'Ufficio tecnico (pag.2 ric.), - e fermo rimanendo il suo diritto di esporre successivamente nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare e quantificare l'intera relativa pretesa nel titolo e nella somma (Cass.8512/2008; 17630/2007; 4702/2006). Laddove la riserva e' stata iscritta dal (OMISSIS) soltanto a lavori completati ed ultimati, in occasione del rilascio della certificazione del loro stato di avanzamento da parte del Decreto Legge: e quindi tardivamente, allorquando si era verificata gia' la decadenza della relativa pretesa. Le spese del giudizio gravano sul ricorrente, rimasto soccombente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Oria, in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori, come per legge.

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