In tema appalto, il termine per la denuncia dei vizi decorre dalla conoscenza sicura dei difetti

In tema appalto, in relazione alla garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. (Fonte: Lex24, Il Sole 24ore)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 marzo 2015, n. 4364



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20116-2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

Societa' (OMISSIS) S.r.l., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, p.iva (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita' di titolari dello STUDIO ASSOCIATO (OMISSIS), p.iva (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 17/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO SEZ.DIST. di BOLZANO, depositata il 04/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della Societa' (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega dell'Avvocato (OMISSIS) difensore dello Studio Associato, che ha chiesto l'accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso per quanto di ragione e per l'assorbimento dei restanti motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'anno 2000 l'impresa edile s.r.l. (OMISSIS) terminava la ristrutturazione dell'edificio condominiale tavolarmente contraddistinto come p. ed. 1503 c.c. e denominato (OMISSIS).

Il 13-10-2005 l'amministratore del suddetto Condominio segnalava all'impresa (OMISSIS) la presenza di valori anomali nell'acqua erogata dalla conduttura condominiale di adduzione idrica, reiterando la segnalazione il 20-6-2007.

Con ricorso ex articolo 696 c.p.c. depositato il 23-7-2007 presso il Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano il Condominio chiedeva accertarsi lo stato dell'impianto idrico, nonche' l'origine e la causa della ruggine presente nell'acqua.

Costituitasi nel procedimento di istruzione preventiva la (OMISSIS) estendeva il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), cui aveva affidato in subappalto la realizzazione della conduttura.

L'accertamento tecnico preventivo evidenziava che l'impianto era stato realizzato in acciaio zincato, e che allo stato delle indagini poteva ritenersi che l'acqua contenesse ferro gia' prima di essere immessa nella conduttura condominiale, e che ne ricevesse dell'altro, probabilmente in misura preponderante, anche dalla conduttura stessa.

Il Condominio (OMISSIS), ritenuto che il difetto della conduttura idrica rappresentasse un grave vizio costruttivo ai sensi dell'articolo 1669 c.c., con atto di citazione notificato il 3-7-2008 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano la s.r.l. (OMISSIS) chiedendone la condanna all'integrale rifacimento della conduttura idrica.

La convenuta costituendosi in giudizio eccepiva la prescrizione ex articolo 1669 c.c., comma 2 sul rilievo che il Condominio aveva denunciato il grave vizio costruttivo gia' nel 2005, sicche' al momento della notifica dell'atto di citazione il termine annuale previsto dalla norma richiamata era inutilmente decorso; inoltre chiedeva ed otteneva di estendere il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e dello Studio Associato (OMISSIS) in persona di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente l'impresa subappaltatrice ed i progettisti della conduttura, per essere da loro rilevata dagli effetti di una eventuale condanna.

Costituendosi in giudizio (OMISSIS) si associava all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilita' ex articolo 1669 c.c., ed inoltre eccepiva la decadenza ex articolo 1670 c.c. della subcommittente dall'azione di regresso, non avendogli comunicato la denuncia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa; contestava comunque nel merito ogni sua responsabilita'.

Anche i progettisti suddetti eccepivano le prescrizione dell'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1669 c.c. e declinavano nel merito ogni loro responsabilita'.

Con sentenza del 19-3-2010 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice ritenendo estinta per prescrizione fazione ex articolo 1669 c.c., condannava il Condominio alla rifusione in favore della (OMISSIS) per intero delle spese del procedimento di istruzione preventiva e cautelare e nei limiti di 2/3 delle spese della causa di merito con compensazione del residuo terzo; condannava poi la chiamante (OMISSIS) al rimborso in favore dei chiamati delle spese della causa di merito, ed in favore del (OMISSIS) anche delle spese del procedimento di istruzione preventiva.

Proposta impugnazione da parte del Condominio (OMISSIS) resisteva in giudizio la societa' (OMISSIS) che introduceva anche un appello incidentale; si costituivano in giudizio anche (OMISSIS) e lo Studio Associato (OMISSIS) chiedendo il rigetto di entrambe le impugnazioni.

La Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano con sentenza del 4-2-2012 ha respinto t'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato il Condominio (OMISSIS) al rimborso in favore di (OMISSIS) e dello Studio Associato (OMISSIS) delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, in favore di (OMISSIS), anche delle spese del procedimento di istruzione preventiva.

La Corte territoriale, premesso che nella missiva del 13-10-2005 l'amministratore condominiale aveva comunicato all'appaltatrice che l'Azienda Sanitaria di Merano aveva prelevato dei campioni d'acqua a monte ed a valle dell'allacciamento della conduttura all'acquedotto comunale, e che l'esame chimico aveva evidenziato dei valori anomali nei campioni prelevati a valle, ha rilevato che tanto da tale missiva quanto dall'elaborato peritale del 20-1-2008 si desumeva che in entrambi i casi erano stati espressi dei giudizi sull'origine causale della ruggine nell'acqua erogata dalla conduttura condominiale senza che fosse stata svolta alcuna indagine empirica sull'impianto, e che in sostanza la conduttura era stata sempre identificata come l'unico fattore causale della ruggine, aggiungendo che gli accertamenti peritali non avevano invece chiarito se la condotta fungesse da fattore inquinante per un difetto costruttivo o, piuttosto, per un processo corrosivo interno del tutto fisiologico; quindi le informazioni disponibili nel 2005 sulla causa della ruggine erano identiche a quelle ottenute nel 2008.

Il giudice di appello ha poi ritenuto come fatto certo che nell'acqua condominiale la ruggine era presente in quanto proveniente dalla conduttura, cosicche' doveva concludersi sul punto che sin dall'inizio vi era una completa conoscenza del collegamento causale tra i fenomeno descritto e l'opera eseguita dall'impresa appaltatrice; era pur vero che era rimasta incertezza sul fatto se il rilascio della ruggine fosse fisiologico o anomalo, e tuttavia tale incognita non aveva trattenuto il Condominio dall'ascrivere alla appaltatrice la responsabilita' dell'inconveniente e dal pretendere da essa la risoluzione del problema, e cio' sia nel 2005, quando si era rivolto all'impresa sollecitando un intervento riparatore, sia nel 2008, quando l'aveva convenuta in giudizio; pertanto la missiva del 13-10-2005 aveva valenza di denuncia ai sensi dell'articolo 1669 c.c., comma 1, e tale conclusione non era scalfita dalla replica dell'appaltatrice del 7-11-2005 con la quale, in risposta ad una esplicita richiesta di intervento da parte del Condominio, la societa' (OMISSIS) aveva ricusato ogni addebito di responsabilita' nei propri confronti; d'altra parte la richiesta di intervento contenuta nella segnalazione del 13-10-2005 presupponeva evidentemente che per il richiedente fosse certa la responsabilita' del destinatario per l'accaduto.

La Corte territoriale ha quindi ritenuto di dover confermare il rigetto dell'azione di responsabilita' introdotta dal Condominio nel 2008, in quanto il diritto fatto valere era prescritto ai sensi dell'articolo 1669 c.c., comma 2.

La sentenza impugnata inoltre, esaminando l'appello incidentale, ha verificato, ai fini dell'onere delle spese sostenute dalle parti chiamate in causa, se le domande introdotte nei confronti di queste ultime dalla appaltatrice fossero o meno palesemente infondate; a tal fine, ritenuto anzitutto che la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex articolo 1670 c.c. doveva essere valutata limitatamente al rapporto tra subcommittente e subappaltatore, ha rilevato che la segnalazione del 13-10-2005 da parte dell'amministratore del Condominio era stata indirizzata anche a (OMISSIS), che non aveva contestato di averla ricevuta, cosicche' era stato realizzato il fine della comunicazione prevista dall'articolo 1670 c.c., che e' quella di consentire al soggetto da cui si pretende la rivalsa di essere informato al piu' presto dell'entita' e della natura dei difetti denunciati in modo da poter subito interloquire nel relativo accertamento e da poter approntare la propria difesa o un intervento riparatore.

A tal punto la Corte territoriale ha escluso che le domande di rivalsa svolte dall'appaltatrice fossero palesemente infondate, posto che, all'esito delle indagini peritali svolte in sede di istruzione preventiva, non avendo il CTU eseguito un controllo diretto della conduttura idrica condominiale, la questione del vizio costruttivo era rimasta del tutto aperta; a fronte di questa incertezza, pertanto, del tutto giustificatamente l'appaltatrice, che non aveva progettato ne' realizzato in proprio l'impianto, aveva chiesto di essere rilevata da eventuali condanne da chi della progettazione e dell'esecuzione si era in concreto occupato; conseguentemente delle spese sostenute dalle parti chiamate doveva essere gravato l'appellante principale, che aveva provocato l'estensione del contraddittorio nei loro confronti.

Per la cassazione di tale sentenza il Condominio (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato in sei motivi cui la s.r.l. (OMISSIS) da un lato e (OMISSIS) e (OMISSIS) quali titolari dello Studio Associato (OMISSIS) dall'altro hanno resistito con separati controricorsi; il (OMISSIS) non ha svolto attivita' difensiva in questa sede; lo (OMISSIS) e lo (OMISSIS) hanno successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilita' del controricorso della societa' (OMISSIS); invero, a fronte di un ricorso notificato a quest'ultima il 30-7-2012, il controricorso e' stato notificato al ricorrente soltanto il 30-10-2012, quindi oltre il termine di legge previsto dall'articolo 370 c.p.c., comma 1, che e' scaduto il 24-10-2012, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1-8 al 15-9-2012.

Tanto premesso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1669 c.c., commi 1 e 2 e articolo 696 c.p.c., sostiene che la lettera del 13-10-2005 inviata dall'amministratore del Condominio alla societa' (OMISSIS), contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, non poteva essere configurata quale denuncia ai sensi dell'articolo 1669 c.c., comma 1 come tale idonea a far decorrere la prescrizione annuale di cui al comma 2 dello stesso articolo; invero dalla suddetta lettura emergeva soltanto la consapevolezza del fatto che l'acqua, pulita a monte, usciva sporca dai rubinetti, cosicche' era desumibile che l'inquinamento avvenisse nel tratto che andava tra l'immissione dell'acqua nelle tubazioni condominiali ed i rubinetti di alcuni condomini, senza peraltro alcuna conoscenza delle cause di tale fenomeno, invero individuate soltanto a seguito dell'accertamento tecnico preventivo successivamente espletato; del resto lo stesso tenore della lettera raccomandata di risposta del legale della (OMISSIS) del 7-11-2005 confermava tale tesi, posto che in essa si riconosceva che le cause dell'inconveniente erano ignote, e che soltanto l'intervento di un tecnico avrebbe consentito di accertarle, tanto da invitare l'amministratore del Condominio a provvedere in tal senso.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, afferma che la Corte territoriale non ha spiegato per quali ragioni la lettera del 13-10-2005 consentisse di ritenere acquisita la piena ed oggettiva consapevolezza delle cause dell'inquinamento dell'acqua all'interno dell'impianto condominiale senza una verifica tecnica, considerato che era concepibile una pluralita' di cause possibili, tutte ipotizzabili con pari dignita'; neppure era stato chiarito come mai la risposta della (OMISSIS) del 7-11-2005 configurasse l'esercizio del diritto dell'appaltatore di confutare la menzione delle cause dei difetti riscontrati e di accertare la mancanza di una propria responsabilita', ovvero potesse esprimere la volonta' di eseguire il ripristino, atteso che nella suddetta lettera raccomandata, contestando genericamente la propria responsabilita', l'appaltatrice aveva proposto al Condominio di far eseguire una indagine tecnica proprio per individuare le cause del fenomeno.

Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente in quanto connessi, sono fondati.

E' opportuno riportare il contenuto essenziale della lettera inviata dall'amministratore del Condominio (OMISSIS) il 13-10-2005 alla societa' appaltatrice (OMISSIS) come trascritto nel ricorso: "...i valori dell'acqua potabile a monte del contatore dell'Azienda Servizi Municipalizzati (rete civica comunale) sono conformi a quanto prescritto dalle vigenti normative ovvero con valori entro la tolleranza prevista. La qualita' dell'acqua utilizzata dai singoli condomini invece risulta con valori decisamente atipici riconducibili, molto probabilmente, ad anomalie esistenti nelle reti distributive interne al condominio.

Non si hanno purtroppo riscontri della qualita' dell'acqua potabile a servizio delle unita' commerciali; si ritiene quindi, al momento, che questa problematica sia riscontrabile unicamente nel circuito degli appartamenti.

Alla luce della grave situazione riscontrata ed essendoci grave pregiudizio per la vita quotidiana di alcuni proprietari del condominio, si richiede un Vs. sollecito riscontro ed intervento che possa riequilibrare la situazione riscontrata riportandola nei valori usuali".

Orbene il convincimento espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla configurabilita' di tale lettera come denuncia ai sensi dell'articolo1669 c.c. non puo' essere condiviso.

Infatti in detta missiva si riferisce che la qualita' dell'acqua utilizzata dai singoli condomini e' caratterizzata da valori decisamente atipici, ascrivibili molto probabilmente, e non quindi in termini certi, ad anomalie relative alle reti distributive interne al Condominio, senza pertanto una chiara ed inequivocabile individuazione delle cause del fenomeno denunciato; al riguardo occorre rilevare che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finche' il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non puo' ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravita' dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause (Cass. 23-1-2008 n. 1463), non essendo al riguardo sufficienti viceversa manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. 1-2-2008 n. 2460); e' pur vero che detto termine decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia netta sua reale entita' che nelle sue possibili origini, ma appunto tale evenienza non sembra ricorrere nella specie, in presenza della mera prospettazione di un generico coinvolgimento della societa' appaltatrice nella verificazione di una anomalia della qualita' dell'acqua all'interno della rete distributiva condominiale non meglio specificata.

Neppure puo' essere attribuito rilievo decisivo alla richiesta espressa nella lettera del 13-10-2005 dall'amministratore del suddetto Condominio alla societa' (OMISSIS) di un intervento ai fini della risoluzione dell'inconveniente denunciato, posto che il termine annuale di decadenza relativo alla denuncia dei vizi decorre dalla scoperta della gravita' dei difetti e dalla loro imputabilita' alla prestazione dell'appaltatore (Cass. 19-10-2012 n. 18078), mentre invece nella fattispecie, come gia' esposto, il fenomeno dell'acqua inquinata nella rete idrica condominiale era stato reso noto nella lettera del 13-10-2005 senza una chiara indicazione delle possibili cause cui poteva essere ricondotto, cosicche' le argomentazioni rese in proposito da giudice di appello non appaiono il frutto di un esauriente e logico accertamento di un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva, da parte del suddetto Condominio, della riconducibilita' sotto un profilo causale del fenomeno dell'acqua inquinata presente nella conduttura condominiale ad una imperfetta esecuzione dell'opera da parte della societa' appaltatrice; pertanto in sede di rinvio occorre procedere ad un nuovo esame di tale questione.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, rileva che la Corte territoriale, nell'affermare che secondo il CTU la corrosione delle condutture ed il rilascio di materiale ferroso sarebbero stati fisiologici, ha travisato il contenuto della relazione peritale, atteso che in essa si era invece ritenuto che la tecnica concretamente adoperata nella posa in opera delle condutture, insieme al materiale impiegato (acciaio zincato), avevano causato debolezza rispetto al fenomeno della corrosione in modo "fisiologico", ovvero inevitabilmente, dati il materiale impiegato e la tecnica usata.

Con il quarto motivo il ricorrente asserisce che il giudice di appello, nel ritenere "fisiologico" il rilascio del materiale inquinante e nel considerare non responsabile l'appaltatrice per il relativo vizio, nonostante l'accertamento espletato tramite la CTU, che costituisce fonte diretta di prova, e' incorso anche nella violazione dell'articolo 116 c.p.c..

Con il quinto motivo il ricorrente assume che la sentenza impugnata, nel ritenere che il Condominio non aveva speso alcuna critica all'affermazione del CTU secondo cui la conduttura in acciaio zincato realizzata dalla (OMISSIS) non violava "espressamente le norme vigenti", non considerando che tale espressione sottintendeva evidentemente un apprezzamento negativo sull'opera dell'appaltatrice, ha violato gli articoli 1669-1218 e 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova.

Con il sesto motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., articolo 116 c.p.c., comma 1 e articolo101 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver posto a carico dell'esponente anche le spese sopportate dai terzi chiamati in causa dalla (OMISSIS).

Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all'esito dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad una diversa Corte territoriale, che si designa nella Corte di Appello di Trieste.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Trieste.

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