L'appaltatore è responsabile anche per i vizi attinenti ad elementi secondari e accessori dell'opera ma compromettenti la funzionalità della stessa

Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell' opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.) purchè tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10533 dell' 8 maggio 2007, con la quale la S.C. Ha così riconosciuto maggiori tutele al committente in caso di vizi e difformità dell'opera.

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