L’appaltatore ha diritto di ottenere il pagamento del compenso per le opere realizzate in conformità al progetto

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 340 della l. n. 2248/1865, ha diritto di ottenere il pagamento del compenso per le opere realizzate in conformità al progetto. Ma se, al momento della sospensione unilaterale, l’opera era stata realizzata in minima parte, essendo la maggior parte dei lavori costituiti da una pista di servizio non autorizzata e che metteva in pericolo l’incolumità della zona, tale opera non può costituire oggetto di compenso. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 gennaio 2015, n. 749

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 gennaio 2015, n. 749



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. BENINI Stefano - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 21162-2007 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato FIORE IGNAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso (C.F. (OMISSIS));

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 238/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 08/01/1991, la (OMISSIS) srl (successore dell' (OMISSIS) s.r.l.) conveniva in giudizio il Comune di Polizzi Generosa, davanti al Tribunale di Termini Imerese, perche' si dichiarasse la risoluzione del contratto di appalto tra le parti, avente ad oggetto la costruzione di collettori fognari, per inadempimento dell'appaltante, con condanna di questo al risarcimento dei danni.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per gravi inadempienze dell'impresa. Il Comune procedeva altresi' alla rescissione del contratto di appalto e all'affidamento dei lavori ad altra impresa.

Veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza in data 5/5/2004, rigettava la domanda dell'attrice, e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, dichiarava legittima la rescissione e condannava l'attrice stessa alla restituzione in favore del Comune della somma di euro 65.695,57, ricevuta a titolo di anticipazione sul corrispettivo di appalto, compensando le spese giudiziali tra le parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) srl.

Si costituiva il Comune che ne chiedeva il rigetto proponendo altresi' appello incidentale sul regime delle spese giudiziali.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 5/3/2007, rigettava l'appello principale, e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava la (OMISSIS) srl, al pagamento di meta' delle spese del primo grado di giudizio, compensandole per l'altra meta'.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.r.l..

Resiste, con controricorso, il Comune di Polizzi Generosa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli articoli 1176, 1218 e 1453 c.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, articolo 1 nella parte in cui la sentenza impugnata escludeva la responsabilita' dell'appaltante in quanto l'appaltatrice aveva esaminato lo stato dei luoghi.

Con il secondo, violazione degli articoli 1218 e 1453 e, Legge n. 2248 del 1865, all. F, articolo 323; Legge Regionale Sicilia n. 21 del 1985, articolo 6; Legge n. 2248 del 1865, articolo 5 all. E, dove la sentenza impugnata non riteneva sussistente, carenze progettuali dell'appaltante, in contrasto con gli accertamenti del CTU. Con il terzo, vizio di motivazione, con riferimento alla domanda della (OMISSIS) di accertamento dell'inadempimento del Comune.

Con il quarto, vizio di motivazione, con riferimento alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'appaltante, proposta dal Comune appaltante.

Con il quinto, violazione degli articoli 2033, 1218 e 1453 c.c., Legge n. 2248 del 1865, articolo 340; articoli 112 e 116 c.p.c. e per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna della (OMISSIS) al rimborso della somma ricevuta a titolo di anticipazione da parte del Comune.

Con il sesto, violazione della Legge n. 2248 del 1865, articolo 340; articoli 2033, 1453 e 1458 c.c.; articoli 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non aveva considerato il diritto dell'appaltante di ottenere comunque il pagamento del compenso per le opere realizzate in conformita' al progetto.

Possono trattarsi congiuntamente i primi due motivi, strettamente connessi, che vanno dichiarati infondati. E' bensi' vero che la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'appaltatrice non esonera, di per se' sola, dalla sua responsabilita' il committente, per un progetto gravemente carente. Il ricorrente peraltro ha estrapolato l'affermazione dal contesto della motivazione della sentenza impugnata: tale affermazione circa la conoscenza dei luoghi da parte dell'appaltatrice stessa costituisce, all'evidenza, un mero rafforzativo rispetto alle altre argomentazioni.

Di fronte alle indubbie carenze progettuali pure indicate dal Genio Civile di Palermo, in ordine alla autorizzazione all'esecuzione dell'opera (incerta ubicazione dei manufatti, mancanza di una planimetria generale, con particolare riferimento alle opere d'arte, mancanza degli elaborati esecutivi, presenti solo per le briglie, mancanza di ulteriori opere di cautela), l'Amministrazione - come precisa la sentenza impugnata - predispose otto elaborati grafici esplicativi ed un elaborato computo metrico.

Afferma la ricorrente che vi e' contrasto tra l'accertamento delle gravi carenze, indicate dal CTU, e le conclusioni della sentenza impugnata, escludente ogni responsabilita' del committente. Esprimendo contrario avviso rispetto alla CTU il Giudice a quo avrebbe dovuto fornire, secondo la ricorrente stessa, motivazione specifica.

Va peraltro precisato che la sentenza impugnata non esclude un inadempimento del Comune appaltante, ma effettua una comparazione, ai sensi dell'articolo 1460 c.c.tra gli inadempimenti delle due parti (carenze progettuali da un lato; costruzione di una pista di servizio non autorizzata e che metteva in pericolo l'incolumita' della zona, nonche', successivamente, rifiuto di continuare i lavori seguito dalla sospensione unilaterale degli stessi, dall'altro). Tale profilo non viene specificamente censurato in diritto, e, al riguardo, pertanto, il secondo motivo, pur generalmente infondato, come il primo, presenta anche elementi di inammissibilita'.

E' vero che la questione della sussistenza e/o della gravita' dei reciproci inadempimenti delle parti, viene affrontato nei motivi terzo e quarto relativi a vizi di motivazione, ma essi vanno dichiarati inammissibili per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto (tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008), ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Infondato appare il quinto motivo.

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Come argomenta correttamente il giudice a quo, da un lato la rescissione del contratto ancorche' intervenuta in corso di causa, poteva essere presa in considerazione (cosi' come e' stato fatto) dal giudice di primo grado, in quanto fatto nuovo incidente sulla posizione delle parti: il Consiglio comunale dichiarava tale rescissione per le medesime inadempienze dell'appaltatrice, gia' indicate in comparsa di risposta; dall'altro, l'appaltatrice stessa e' stata condannata a restituire le anticipazioni ricevute dal committente, come conseguenza del suo accertato inadempimento, la domanda di restituzione - continua la sentenza impugnata - risulta pacificamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo, grado, senza che la controparte si sia esplicitamente opposta, all'esame di tale domanda; e dunque questa poteva essere legittimamente considerata dal Tribunale. E' la stessa ricorrente, richiamando e riportando le conclusioni di controparte, ad ammettere sostanzialmente tale circostanza.

Anche il sesto motivo appare infondato.

E' bensi' vero che l'appaltatore, ai sensi dellaLegge n. 2248 del 1865, articolo 340 ha diritto di ottenere il pagamento del compenso per le opere realizzate in conformita' al progetto.

La ricorrente riporta uno stralcio della relazione della CTU sui "lavori eseguiti dall'impresa". D'altra parte, la sentenza impugnata precisa che, al momento della sospensione unilaterale, l'opera era stata realizzata in minima parte, essendo la maggior parte dei lavori costituiti dalla pista di servizio non autorizzata. Non chiarisce la ricorrente se i lavori, indicati dal CTU, si riferissero o meno alla costruzione della predetta pista: nello stralcio riportato in ricorso, si indicano una serie di lavori non accertati direttamente dal CTU, ma recepiti, con un richiamo ad una perizia dell'Ing. (OMISSIS), direttore dei lavori, effettuata su incarico del Comune e come precisato dal giudice a quo, incentrata sui lavori relativi alla pista di servizio che, all'evidenza, secondo quanto sopra indicato, non avrebbero potuto costituire oggetto di compenso. Dunque sotto questo profilo, il motivo, generalmente infondato, presenta pure elementi di inammissibilita', per mancanza di autosufficienza.

Conclusivamente va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.000 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese fortettarie ed accessori di legge.
 

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