La firma dell'avvocato a margine dei fogli non può considerarsi assimilabile alla sigla dell'atto in calce. Infatti, per impedire l'estromissione dalla gara l'equipollenza dell'adempimento deve risultare in maniera oggettiva

Non può considerarsi equipollente ad una sottoscrizione in calce una firma a margine di tutti i fogli, atteso che, in tale ipotesi, non si può escludere che manchi la consapevolezza dell'impegno in capo all'autore della sottoscrizione e non si può neppure escludere che le sottoscrizioni seriali siano state apposte su fogli in bianco prima della loro compilazione. Pertanto è da considerarsi legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di una ditta che, nel rendere una dichiarazione prescritta dal bando, abbia omesso di sottoscrivere in calce la dichiarazione stessa, limitandosi solo a firmare la dichiarazione a margine di ciascun foglio di cui si componeva.
(Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 8 ottobre 2008, n. 4959)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,

(Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6018/07 proposto dal Comune di Ca., rappresentato e difeso dall'avv. En. Lu., con domicilio eletto in Ro., Via Fe. Ro., n. (...) presso l'avv. Ra. Pr.;

contro

il Consorzio di Cooperative Sociali "Ag." ONLUS, non costituitosi;

per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Campania - Napoli: Sezione I 4729/2007, resa tra le parti, concernente affidamento gestione servizio d'assistenza per alunni diversamente abili.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la ordinanza n. 4863/07;

Alla pubblica udienza del 3 giugno 2008, relatore il Consigliere Nicola Russo; nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'appello concerne la sentenza resa in forma semplificata dal TAR Campania (Sezione Prima, n. 4729/2007) sul ricorso proposto da Consorzio di cooperative sociali Ag. avverso l'esclusione dalla gara indetta dal Comune di Ca. per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica ad alunni diversamente abili.

L'esclusione, disposta per mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione dei requisiti di partecipazione, è stata annullata dal TAR sul rilievo che tale dichiarazione risultava sottoscritta a margine di ogni foglio sicché, anche in considerazione dell'avvenuto rispetto delle altre clausole di gara in materia di presentazione della domanda, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare comunque dimostrata la formale manifestazione di volontà del concorrente.

La sentenza è appellata dal Comune il quale rileva che l'adempimento omesso, oltre che dalla disciplina di riferimento, era imposto dalle (non impugnate) regole di gara e sostiene, comunque, la soluzione prescelta dal TAR non sarebbe condivisibile.

L'appellato non si è costituito. La causa è passata in decisione all'udienza del 3 giugno 2008.

DIRITTO

L'appello è fondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente in primo grado, il principio di strumentalità delle forme opera con riferimento a qualsivoglia adempimento da rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, con la conseguenza che non ogni violazione comporta automatica esclusione del concorrente che ne è risultato autore. La giurisprudenza, lungi dall'attestarsi in materia su una posizione di rigido formalismo, è infatti incline a ritenere che, al di là delle modalità concretamente utilizzate, ciò che conta è il raggiungimento dello scopo presidiato dalla sanzione di esclusione, sicché se questo comunque si realizza l'esclusione si traduce in una misura priva di significato.

Correttamente, dunque, la sentenza ha indagato per verificare se in presenza di una dichiarazione sottoscritta a margine di ogni suo foglio si potesse dire che il concorrente, anche in mancanza di una formale sottoscrizione, aveva comunque reso la sottoscrizione imposta dal bando e dalla disciplina di riferimento.

L'errore della sentenza non risiede, quindi, nell'approccio metodologico alla questione ma nella sua concreta soluzione. Ad avviso del Collegio, infatti, l'errore sta nell'aver considerato equipollente ad una sottoscrizione in calce una sottoscrizione a margine di tutti i fogli. In un tale caso, invero, non si può escludere che manchi la consapevolezza dell'impegno in capo all'autore della sottoscrizione e non si può neppure escludere che le sottoscrizioni seriali siano state apposte su fogli in bianco prima della loro compilazione.

Tanto basta all'accoglimento dell'appello giacché se è vero, come detto, che per condurre all'esclusione il mancato adempimento alle clausole di gara deve realmente sussistere (o, il che è lo stesso, non deve risultare surrogato da altri adempimenti), è anche certo che, per poter impedire l'esclusione, l'equipollenza dell'adempimento reso rispetto a quello omesso deve risultare in maniera oggettiva e univoca e, quindi, non suscettibile di opposte interpretazioni.

Dispone la compensazione delle spese per il primo grado e nulla per le spese per il secondo grado non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado. Spese compensate per il primo grado e nulla spese per il secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 Giugno 2008 con l'intervento dei Sigg.ri:

Pres. Raffaele Iannotta

Cons. Claudio Marchitiello

Cons. Aniello Cerreto

Cons. Nicola Russo Est.

Cons. Giancarlo Giambartolomei

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/08

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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