La mancata apposizione delle firme sulla busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara se il bando lo prevede

Con la sentenza n. 7219/2000 del 30 settembre 2010, la sezione V del Consiglio di Stato è tornata ad affrontare la questione della regolarità formale dell'offerta in sede di gara di appalto. Più precisamente i Giudici di Palazzo Spada hanno riformato una sentenza del Tar Torino che aveva valutato come sproporzionata la sanzione dell'esclusione dalla gara di una ditta per mancata apposizione delle firme sui lembi laterali della busta contenente l'offerta. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto dalla ditta controinteressata, rilevando che l'apposizione delle firme sui lembi della busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara ove prevista dal bando.

Consiglio di Stato, 30 settembre 2010 n.7219



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5667 del 2010, proposto da:
, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

rappresentati e difesi dagli avv. Marco Selvaggi, Marzia Eoli Norzi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;

nei confronti di


 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02429/2010, resa tra le parti, concernente APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di in proprio e

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 il

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


 

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto . avverso il provvedimento di esclusione da una gara indetta da , disposto per l’assenza delle firme sui lembi laterali della busta contenente l’offerta;

Rilevato, altresì, che il giudice di primo grado, pur ritenendo sussistente la violazione da parte della ricorrente delle disposizioni del bando di gara, ha valutato come sproporzionata la sanzione dell’esclusione dell’offerta;

Ritenuto che il ricorso in appello deve essere accolto, in quanto:

a) la modalità di chiusura della busta, contenente l’offerta della ricorrente di primo grado, si pone in contrasto con le previsioni poste a pena di esclusione dal bando di gara e, in applicazione di tali previsioni, la stessa è stata esclusa dalla procedura (era prevista a pena di esclusione la chiusura delle buste con controfirme e ceralacca su tutti i lembi delle buste e, nel caso di specie, la mancanza delle firme ha determinato l’esclusione dell’offerta);

b) la clausola del bando di gara in esame non è né illogica né sproporzionata, essendo mirata a garantire in astratto ogni rischio di compromissione dei plichi contenenti le offerte e stabilendo modalità di chiusura delle buste, facilmente rispettabili procedendo con attenzione, risultando del tutto irrilevante ogni indagine sull’effettiva integrità e segretezza dell’offerta presentata;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità in fatto della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 


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