Le polizze di assicurazione cauzione appalti pubblici hanno natura di polizze fideiussorie, soggette al all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio

Deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito vantato sulla base di polizze di assicurazione cauzione appalti pubblici, per decorso del termine previsto dall'articolo 2952 del Cc. Ciò in quanto trattandosi di polizze fideiussorie le quali, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, hanno una prevalente funzione di garanzia e costituiscono delle fideiussioni; conseguentemente sono soggette alla relativa regolamentazione e, in particolare, all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio, né ad altra prescrizione breve. (Tribunale Roma Sezione 8 Civile, Sentenza del 3 giugno 2009, n. 12151)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico dott.ssa Paola D'Ovidio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29092 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 15.1.2009

TRA

Sp.Sy. s.r.l., in persona degli amministratori giudiziari in carica pro tempore, avv. Ac.Fa. e dott. Ag.Ri., rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Ar., del Foro di Catania, e dall'avv. Fe.Ca., presso il cui studio, in Roma, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo;

OPPONENTE

E

Gr.As. S.p.A. (già Ga.It. S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Te.Le., elettivamente domiciliata presso il difensore, in Roma, giusta procura generale ad lites, per atto notar Tu., in Roma, rep. 71293, del 13.7.2006, in atti;

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 18.4.2006 la Sp.Sy. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3856/2006 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.2.2006, notificato in data 9.3.2006, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della Ga.It. S.p.A. la somma di Euro 8.304,56, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di rate di premio delle polizze di assicurazione cauzioni appalti pubblici n. (omissis).

Deduceva l'opponente:

1) l'incompetenza per materia del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo;

2) la carenza dei presupposti di cui all'art. 634 c.p.c;

3) la prescrizione del diritto al pagamento delle rate;

4) l'estinzione della polizza (omissis);

5) la nullità della polizza (omissis).

Veniva altresì richiesta dall'opponente, per effetto della domanda volta all'accertamento della nullità della polizza (omissis), la restituzione di quanto versato in esecuzione della predetta polizza, e in subordine la compensazione di quest'ultima somma con quanto eventualmente dovuto relativamente alla polizza (omissis).

Per tali motivi l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "...1) preliminarmente ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma a favore del Tribunale oli Messina e conseguentemente annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto; ancora in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile per carenza delle condizioni di legge il decreto ingiuntivo e, pertanto, annullarlo o revocarlo; 2) nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare ovvero annullare o rendere comunque inefficace .per i suesposti motivi il decreto ingiuntivo in epigrafe, perché infondato in fatto ed illegittimo; 3) Ancora, nel merito ed in accoglimento della spiegata riconvenzionale ritenere e dichiarare nulla la polizza n. (omissis) del 28.1.98 per mancanza dell'oggetto e/o della prestazione dedotta in contratto e per l'effetto condannare la Ga.It. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della Sp.Sy. s.r.l. della somma versata di Euro 2.148,4 6 oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo; condannare ancora la Ga.It. S.p.A.; in persona del legale rappr. pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della opponente, ivi compresi i danni all'immagine ed alla buona reputazione commerciale, nella misura che sarà determinata in corso di. causa o che sarà ritenuta equa dai decidente;

4) condannare altresì la società opposta al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa;

5) Infine, ed in subordine, ancora in via riconvenzionale compensare l'eventuale minor credito della opposta, ove risultasse dovuto, col maggior credito dell'opponente per come sopra richiesto, con la condanna a restituire la somma residuale di Euro 289,22. Con vittoria di spese e compensi."

Si costituiva l'opposta contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Instaurato il contraddittorio, con ordinanza resa all'udienza del 31.10.2006, il G.I. autorizzava, su istanza dell'opposta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c..

Concessi i termini ex artt. 183 VI co. c.p.c., con ordinanza resa all'udienza del 10.5.2007 il G.I., viste le conformi richieste delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Indi, all'udienza del 15.1.2009 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto (e, consequenzialmente, di questo Tribunale), sollevata dall'opponente, il quale ha indicato quale Giudice competente il Tribunale di Messina, città ove ha sede la società opponente.

Invero, essendo stata dedotta, in giudizio un'obbligazione pecuniaria, che per sua natura rientra nel novero delle obbligazioni portable, cioè da adempiere al domicilio del creditore, il Tribunale di Roma risulta territorialmente competente quale forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 cpc., essendo Roma il luogo ove ha sede la società opposta.

Quanto all'eccezione relativa alla asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 634 cpc., essa va rigettata perché le polizze costituiscono documenti idonei a fondare l'emissione di un titolo monitorio, proprio ai sensi dell'art. 634 cpc..

Parimenti da disattendere è l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'ingiungente per decorso del termine previsto ex art. 2952 c.c. Ciò in quanto le polizze fideiussorie di cui è causa, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, hanno una prevalente funzione di garanzia e costituiscono delle fideiussioni: conseguentemente sono soggette alla relativa regolamentazione e, in particolare, all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio, né ad altra prescrizione breve .(V. Cass. 24.10.1985 n. 5228; Corte di Appello di Milano 3.9.96 in Nuova Giur. Civ. Commentata 1997, I, 175).

Va poi rigettata l'eccezione di nullità della polizza n. (omissis) che l'opponente ha motivato ritenendo che la stipula di detta polizza sarebbe da ritenere priva di causa e funzione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 54, comma 1, l. Regionale 12.1.1993 n. 10 che, sostituendo le previsioni di cui all'art. 23, comma 13 della l. 29.4.1985 n. 21 relativa ai lavori pubblici della Regione Sicilia, aveva sostanzialmente eliminato l'obbligo implicitamente imposto dalla precedente normativa di produrre una garanzia fideiussoria per l'ottenimento dell'anticipazione sul prezzo d'appalto.

La polizza di cui è causa, infatti, è stata stipulata - come si legge sullo stesso documento - per i casi in cui la impresa obbligata sia tenuta, nelle circostanze previste dall'art. 3 del Decreto n. 25 novembre 1972 del Ministero per il Tesoro e successive modificazioni, a restituire in tutto o in parte l'anticipazione concessale dall'ente garantito, maggiorata degli interessi legali.

Pertanto, la polizza in esame, indipendentemente dall'esistenza o ceno di una norma di legge che ne imponesse la stipula al fine di ottenere una anticipazione sul prezzo di appalto, assolve perfettamente alla funzione di garanzia, evidentemente avuta presente e voluta dalle partì al momento della stipula del contratto, funzione corrispondente all'interesse dell'ente committente di vedersi restituite le eventuali anticipazioni concesse in corso di esecuzione dei lavori.

Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei termini seguenti.

Il credito vantato dall'ingiungente trae origine da due polizze fideiussorie, rilasciate a garanzia di contratti di appalto, per le quali si assumono dovuti dei supplementi di premio in relazione alla, loro persistente vitalità in assenza di prova della avvenuta liberazione della opponente dalle obbligazioni garantite.

Invero, l'importo di Euro 6.445,32 relativo alla polizza (omissis), non può ritenersi dovuto nella misura richiesta.

Sostiene infatti l'odierna opposta che, a norma delle condizioni di polizza sottoscritte dalle parti, la opponente era tenuta ai pagamento dei supplementi di premio fino al momento della restituzione alla compagnia di assicurazione dell'originale della polizza in possesso dell'ente garantito o, comunque, della consegna di una dichiarazione liberatoria del medesimo (certificato di fine lavori o certificato di collaudo).

Sostiene, inoltre, che nessuno svincolo né certificato di fine lavori è invece mai prevenuto per la polizza n. (omissis).

In linea di fatto è pacifico in causa che tale documentazione, relativamente alla polizza n. 193-79768 non è mai stata consegnata dall'odierna opponente alla Compagnia opposta.

Tuttavia, il giudicante condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, approvato il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione, le polizze cauzionali rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori devono ritenersi automaticamente estinte con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione di pagare i premi alla società assicuratrice.

L'estinzione opera anche in presenza di una pattuizione contrattuale che, come nella specie, subordini la liberazione dell'appaltatore dall'obbligo di pagare i premi alla restituzione dell'originale di polizza o di una dichiarazione liberatoria: siffatta clausola, infatti, approvato il certificato di collaudo, è nulla a norma dell'art. 1418 c.c. per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. e, precisamente, per mancanza di causa (V. Cass. 20.1.1994 n. 518).

Ciò in quanto il pagamento delle ulteriori rate di premio trova il suo fondamento causale nella vigenza del rapporto di garanzia ed in relazione al rapporto garantito: se il rischio o l'obbligazione garantita cessa ad una certa data, ne consegue che l'appaltatore non possa rimanere obbligato verso la compagnia assicuratrice al pagamento dei premi solo in virtù di apposita clausola contrattuale inserita nella polizza fideiussoria.

L'estinzione in esame si verifica "ex lege" e, pertanto, opera indipendentemente dalla conoscenza che la compagnia assicuratrice abbia avuto della "cessazione dei rischio".

Nella fattispecie la documentazione prodotta dall'opponente, relativa alla corretta esecuzione dei lavori (certificato di collaudo), consente di ritenere provata l'avvenuta estinzione della polizza di cui si tratta alla data 12.11.2001, e, conseguentemente, impone l'accoglimento parziale dell'"exceptio indebiti" sollevata dalla Sp.Sy. s.r.l., non essendo dovuti i supplementi di premio richiesti relativi a scadenze successive al 12.11.2001.

In particolare non risultano dovuti i premi relativi alle scadenze 28.1.02, 28.7.02, 28.1.03, 28.7.03, 28.1.04, 28.7.04, 28.1.05 e 28.7.05.

Quindi, relativamente alla polizza 193 - 79768 residua a credito della parte opposta la minor somma di Euro 2.148,44 (537,11 x 4, essendo dovuti i supplementi di premio richiesti per le scadenze 28.1.00, 28.7.00, 28.1.01, 28.7.01).

Risulta invece interamente spettante all'opposta l'importo di Euro 1.859,24, relativo alla polizza n. (omissis); ciò in quanto, non essendo in contestazione la validità della polizza da cui scaturisce il credito, né l'entità dell'importo, e rigettata l'eccezione di prescrizione (essendo inoltre l'eccezione di compensazione, col credito di Euro 2.148,46, da considerarsi assorbita dal rigetto dell'eccezione di nullità, da cui la prima dipendeva, della polizza n. (omissis)), nessuna ragione ostativa all'accoglimento della domanda azionata in sede monitoria è emersa nei presente giudizio di opposizione.

In conclusione l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di Euro 4.007,68, oltre interessi legali dalle scadenze delle singole rate di premio (e così, sui quattro ratei di Euro 464,81 di cui alla polizza (omissis), rispettivamente dal 23.6.99, dal 23.12.99, dai 23.6.00 e dal 23.12.00, e sui quattro ratei di Euro 537,11 di cui alla polizza 79768, rispettivamente dal 28.1.00, dal 28.7.00, dal 28.1.1 e dal 28.7.1).

Per tali motivi deve essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Il parziale accoglimento dell'opposizione rende equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il residuo 50%, che si liquida in dispositivo a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3856/2006 emesso dal Tribunale di Roma, in data 13.2.2006;

- condanna la Sp.Sy. s.r.l. al pagamento, in favore della Gr.As. S.p.A., della somma di Euro 4.007,68, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei (e così, sui quattro ratei di Euro 464,81 di cui alla polizza (omissis), rispettivamente dal 23.6.99, dal 23.12.99, dai 23.6.00 e dal 23.12.00, e sui quattro ratei di Euro 537,11 di cui alla polizza (omissis), rispettivamente dal 28.1.00, dal 28.7.00, dal 28.1.01 e dal 28.7.01);

- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 501;

- condanna la Sp.Sy. s.r.l. al pagamento, in favore della Gr.As. S.p.A., del residuo 50% delle spese di lite che liquida in Euro 150,00 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Roma in data 21 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2009.

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