Nelle gare d’appalto, la mancata allegazione del documento di identità alla scheda dell’offerta del concorrente costituisce una irregolarità non sanabile

Nelle gare d’appalto, la mancata allegazione del documento di identità alla scheda dell’offerta del concorrente, prevista dalla lex specialis a pena di esclusione, non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, né può consentirsi la regolarizzazione successiva, poiché tale omissione costituisce una irregolarità non sanabile ed una violazione della disciplina regolatrice dell’appalto. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 novembre 2007 n. 5761.



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Per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I, n. 29/2004 del 9 gennaio 2004;
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi, altresì, gli avvocati Vaccarella e Ciociola per delega di Lanza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, iscritto a ruolo col n. 949/2002 del R.G., la società SIRET a r.l. ha impugnato, tra gli altri, il provvedimento del dirigente del settore appalti del Comune di Bari, recante presa d’atto e approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva alla controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A., dell’appalto a licitazione privata per le opere di urbanizzazione primaria nel piano degli insediamenti produttivi della zona di “Santa Caterina”.
L’istante ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni, mediante reintegrazione in forma specifica e, comunque, per equivalente da determinare in corso di causa.
Il giudice adito ha respinto il gravame, dichiarando compensate per intero fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ha ritenuto la sezione I del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, che -pur essendo in sé assorbente l’eccezione pregiudiziale di controparte, relativa all’omessa impugnazione della lettera d’invito alla gara e, in specie, della prescrizione di cui il seggio di gara aveva fatto applicazione- il ricorso si presentava comunque nel merito destituito di fondamento giuridico.
Con l’atto di appello qui interposto la SIRET ha impugnato la pronuncia del predetto TAR per la Puglia, formulando a suo carico le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35 del D.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa e del principio di massima partecipazione alla gara.
Ritiene l’appellante che laddove, come nel caso di specie, la certezza della provenienza dell’offerta sia stata comunque acquisita dall’Amministrazione, la sanzione dell’esclusione si tradurrebbe in una palese violazione dei principi di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 35 del D.P.R. n. 445/2000. Erronea interpretazione della lex specialis della gara.
Si assume che, nell’ipotesi di documentazione incompleta od erronea, l’Amministrazione può, nell’ambito della propria discrezionalità, invitare l’interessato a provvedere alla regolarizzazione.
Si aggiunge che, nel caso di specie, non sarebbe stato nemmeno necessario un invito alla regolarizzazione mediante la produzione di altra copia del documento d’identità, perché la paternità dell’offerta era un dato certo ed inequivocabile.
Ciò posto, l’appellante rappresenta che i lavori oggetto della lettera d’invito, sarebbero stati interamente eseguiti dall’impresa controinteressata.
Pertanto, la SIRET aspira ad una tutela risarcitoria, che tenga conto dell’utile che l’impresa non ha potuto percepire a motivo del mancato affidamento e che può essere quantificato nella misura forfettaria del 10 % dell’ammontare dei lavori non eseguiti.
Tale danno dovrebbe essere, poi, incrementato dell’ulteriore pregiudizio subito dall’impresa, in relazione all’impossibilità di accludere il lavoro nel novero di quelli eseguiti ai fini della qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000.
Costituitosi in giudizio con atto del 19 maggio 2004, l’appellato Comune, in una successiva memoria difensiva, ha contrastato la pretesa della società appellante, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del proposto gravame.
Non si sono costituite in giudizio le altre parti intimate.

DIRITTO
L’appello è infondato.
Si premette che la SIRET ha partecipato alla licitazione privata, indetta dal Comune di Bari per l’affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione del piano degli insediamenti produttivi della zona “Santa Caterina”.
Sono state escluse dalla gara la società IMAP s.r.l. e l’Associazione temporanea d’imprese Edilstrutture s.r.l. (capogruppo e mandataria) - Sinisgalli s.r.l. (mandante), in quanto le schede di offerta dalle stesse presentate non risultavano corredate dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, la cui allegazione era prescritta a pena di esclusione dalla lettera d’invito.
Pertanto, dopo il c.d. taglio delle ali, l’appalto è stato aggiudicato, prima, in via provvisoria e, poi, definitiva alla società C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento, che ha presentato il ribasso più vicino per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste in gara, a seguito dell’esclusione di quelle superiori.
La SIRET ha però sostenuto l’illegittimità dell’esclusione sia della società IMAP che della menzionata ATI ed ha chiesto la loro riammissione alla gara, con la conseguente rideterminazione della media e l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore.
A tale pretesa si è ovviamente opposta l’aggiudicataria C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A., la quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti proposti dalla SIRET, a causa dell’omessa impugnativa della lettera d’invito alla gara nella parte in cui era prescritto che la scheda doveva essere corredata, a pena di esclusione, con la copia del documento di identità del sottoscrittore.
Ha affermato, altresì, la controinteressata che il ricorso era, comunque, infondato nel merito, stante la chiara previsione della lettera d’invito e, quindi, l’inapplicabilità alla fattispecie del c.d. criterio teleologico.
Considerazioni di identico contenuto ha espresso anche il resistente Comune di Bari, evidenziando che l’allegazione della copia del documento d’identità del sottoscrittore assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda dell’offerta alla persona identificata nel documento d’identità, ponendo al riparo l’Amministrazione da ogni possibile contestazione successiva.
Come già anticipato in narrativa, il giudice di prime cure ha condiviso le tesi delle parti resistenti e, pur considerando fondata ed in sé assorbente l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, relativa all’omessa impugnazione della lettera d’invito alla gara, ha respinto il gravame nel merito, ritenendolo destituito di fondamento giuridico.
Ciò posto, si rileva che l’odierno ricorso in fase di appello non introduce argomenti convincenti in senso contrario alle conclusioni assunte, con la sentenza qui impugnata, dal TAR per la Puglia, sede di Bari.
Sicché il Collegio decidente è dell’avviso che la sentenza del giudice di prime cure debba essere pienamente confermata, in sintonia del resto con i rilievi, in rito e nel merito, riproposti dal Comune appellato nella sua memoria difensiva del 20 marzo 2007.
In effetti, la lettera d’invito alla gara de qua prescriveva testualmente al punto 1): “All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento d’identità del/i sottoscrittore/i e –se procuratore/i- l’originale o la copia autenticata notarile della relativa procura.”
Il chiaro ed univoco tenore letterale della lex specialis non lasciava, dunque, spazio alcuno alla possibilità di ovviare al tassativo rigore della disposizione, ad esempio mediante la produzione del richiesto documento ad altri e diversi fini, e non consentiva, quindi, che il criterio formale potesse recedere a fronte di un’opzione ermeneutica, che privilegiasse l’indagine finalistica o teleologica sull’effettiva valenza della prescrizione, da un punto di vista sostanziale, e sull’eventuale necessità della sua pedissequa osservanza.
Poiché, pertanto, l’accertata violazione della riportata prescrizione comportava -quale conseguenza ineludibile cui l’Amministrazione non poteva sottrarsi, proprio a tutela dell’affidamento e nel rispetto del principio della par condicio degli aspiranti- l’esclusione dalla procedura delle concorrenti inadempienti, risulta evidente che il ricorso in primo grado non poteva limitarsi all’impugnativa degli atti di gara concernenti la disposta esclusione delle citate società e la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ma andava necessariamente esteso alla lettera d’invito quale atto presupposto della sofferta lesione.
Di qui, l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso proposto in prime cure.
Peraltro, come esattamente argomentato dalla decidente Sezione del TAR per la Puglia, sede di Bari, il ricorso medesimo si rivelava anche infondato nel merito, giacché, nella previsione di cui al combinato disposto degli artt. 21, comma 1° e 38, commi 2° e 3° del D.P.R. n. 445/2000, l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell’interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2004, n. 7140).
A fortiori, poi, deve ritenersi indefettibile la produzione del menzionato documento nel caso in cui, come l’attuale, si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l’offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione.
Dalle considerazioni che precedono discende l’infondatezza del proposto appello, atteso che non solo l’accertata omissione non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, allorché per l’inosservanza del prescritto adempimento sia comminata la sanzione dell’esclusione dalla gara, ma neppure deve ritenersi consentita la successiva regolarizzazione della riscontrata carenza, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice dell’appalto in questione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7140/2004, cit., e 1° ottobre 2003, n. 5677).
In conclusione, il ricorso in appello va respinto, ma si rinvengono validi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, respinge l’appello meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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