Requisiti per la partecipazione a gare d'appalto

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4415 del 13 luglio 2006, ha stabilito che la partecipazione ad una procedura di gara da parte di un' impresa non pu? essere ritenuta come atto di straordinaria amministrazione, e quindi non deve ritenersi necessaria, alcuna specifica autorizzazione in capo al Commissario nominato in seguito all'interdizione dall'esercizio dell'attivit?, ai sensi del d. lgs. 231/2001. Ci? in particolare con riferimento alla partecipazione a procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di servizi per i quali la societ? stessa ? stata costituita. In tal senso la giurisprudenza ha gi? rilevato che, in tema di attivit? d'impresa, il criterio per distinguere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non pu? essere quello del carattere "conservativo" o meno dell'atto posto in essere (criterio valido, invece, di regola, per l'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto quella imprenditoriale ? attivit? che presuppone necessariamente il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l'indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione "normale" (e quindi "ordinaria") del tipo d'impresa di cui si tratta ed alle dimensioni in cui essa viene esercitata.
Il Collegio ha inoltre osservato che la circostanza della sottoposizione a procedimento penale non ? ostativa, di per s?, per gli operatori economici, alla partecipazione a procedure di gara, visto, tra l'altro, che l'art. 12 del d. lgs. 157/95 prevede, tra le cause generali di esclusione dalle gare, soltanto l'emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralit? professionale o per delitti finanziari.
Ne deriva che, non sussistendo previsioni specifiche idonee ad impedire ad una impresa versante nella situazione individuata dall'art. 15 del d. lgs. 231/2001 di partecipare a gare pubbliche, il mancato invito da parte dell'amministrazione nei confronti di quest'ultimo tipo di imprese si rivela illegittimo, in quanto privo di elementi di logicit? e lesivo della concorrenza, anche in considerazione della gi? provata idoneit? della stessa impresa alla gestione del servizio.

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