Se l'opera, viziata, è stata consegnata in ritardo o incompleta, ai fini del risarcimento l'appaltatore risponde ex art. 1453 c.c.

In tema di appalto, la responsabilità dell’assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell’opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell’intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un’opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d’arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell’appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. In altri termini, la comune responsabilità dell’appaltatore, ex art. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni degli artt. 1667 e 1668 c.c., nè è governata da queste disposizioni, ma piuttosto che da quelle più generali degli artt. 1453 e 1455 c.c., perchè le predette disposizioni speciali integrano (senza escluderla) l’applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l’appaltatore ha eseguito l’opera con ritardo o, pur avendo eseguito l’opera, si rifiuti di consegnarla; principio questo che implica la necessità di considerare applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell’appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per tale diritto, piuttosto che il termine di due anni previsto dall’art. 1667 c.c. (Fonte: Lex 24, il Sole 24ore)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 marzo 2015, n. 6284



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17712/09) proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv.to (OMISSIS) del foro di Milano, in virtu' di procura speciale apposta a margine del controricorso, e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1595 depositata il 29 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2014 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l'Avv.to (OMISSIS), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ha impugnato, avanti alla Corte di appello di Milano, la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione di Legnano, con la quale - decidendo la controversia dallo stesso introdotta nei confronti di (OMISSIS), in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, rigettata la domanda attorea di saldo del corrispettivo del contratto di appalto dalle stesse stipulato - veniva condannato al pagamento della somma di euro 9.713,17, oltre accessori, corrispondente al costo per la eliminazione dei vizi dell'opera e per il completamento di essa.

La corte distrettuale adita, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto la somma cui l'appellante era stato condannato ad euro 1.713,17, e quanto alla censura relativa al rigetto della eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi - che qui rileva - ha osservato che dal chiaro tenore del verbale redatto dalle parti in data 30.9.1998 dovevano ritenersi superate le contestazioni per i vizi dell'opera stante l'ispezione e la valutazione positiva fattane sul suo stato di conservazione e manutenzione, senza che venisse formulata alcuna riserva dalla committente al momento della consegna. Del resto spettava a quest'ultima di provare in quale momento taluni vizi relativi all'impianto di riscaldamento - peraltro palesi - si fossero manifestati al fine di valutare la tempestivita' della denuncia.

Concludeva che era dovuto il costo relativo alla eliminazione dei vizi occulti e a quello per il completamento delle opere.

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano agisce la (OMISSIS), in base ad un unico motivo, cui replica il (OMISSIS) con controricorso.

Entrambe le parti - in prossimita' della pubblica udienza - hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo1667 c.c., anche quale vizio di motivazione, per avere la corte di merito ritenuta la committente decaduta dalla garanzia per vizi dell'opera denunciati ed accertati dal c.t.u. relativamente all'impianto di riscaldamento, nonostante ella si fosse piu' volte lamentata con il resistente della sua inefficienza e lo stesso avesse consegnato un'opera incompiuta. Del resto lo stesso appaltatore aveva dato atto nella nota dell'8.8.1998 di lasciare quale deposito cauzionale la somma di lire 14.000.000. A corollario del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la mera consegna alla committente dell'opera appaltata e non ancora ultimata, effettuata dall'appaltatore, al termine di una accurata ispezione ma senza esplicita accettazione da parte della committente stessa, la quale aveva denunciato precedentemente numerosi vizi all'impianto di riscaldamento e ad altre apparecchiature, comporta, come ritenuto dalla Corte di appello di Milano, la decadenza dalle garanzie di cui all'ari. 1667 c.c. oppure se per la realizzazione di questa fattispecie era necessaria una accettazione esplicita dell'opera, visto il dettato letterale della norma citata e valutata anche la premessa del verbale di consegna che conteneva una riserva di responsabilita' dell'appaltatore proprio per vizi degli impianti non ancora accertati nella loro natura ma gia' denunciati dalla committente".

Il motivo e' fondato.

Premesso che la corte di merito oltre ad avere accertato l'esistenza di vizi occulti nell'impianto di riscaldamento commissionato dalla (OMISSIS), ha liquidato i costi per il completamento dell'opera, con cio' chiaramente ritenendo che l'appaltatore non aveva portato a compimento l'opera che gli era stata commissionata, ossia l'impianto di riscaldamento. Da detto accertamento pero' non ha tratto la conseguente conclusione di inadempiuto all'obbligazione assunta con il contratto di appalto (articolo 1453 c.c., in relazione all'articolo 1665 c.c.) quanto alla garanzia per i vizi lamentati dalla committente.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di appalto, e' nel senso che la responsabilita' dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformita' dell'opera eseguita, prevista dagli articoli1667 e ss. c.c., puo' configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore puo' operare unicamente la comune responsabilita' per inadempimento contrattuale di cui agli articoli 1453 e ss. c.c. (di recente, Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186; ma gia' Cass. 6 aprile 2006 n. 8103 ed in passato Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950; Cass. 11 gennaio 1988 n. 49; Cass. 12 aprile 1983 n. 2573). Alla stregua dell'enunciato, condivisibile, principio, nella fattispecie, va ribadito, concernente appalto non pervenuto al suo normale epilogo, e cioe' al completamento ed alla consegna alla parte committente dell'intera opera appaltata, e' da escludere che i diritti azionati dalla attuale ricorrente potessero, e possano, essere ravvisati caducati per effetto della decadenza di cui al ripetuto articolo 1667 c.c., comma 2, l'applicabilita' di tale norma riguardando solo l'appalto esaurito con l'ultimazione dell'opera.

L'errore di diritto che caratterizza la sentenza in esame e', cosi', affatto evidente essendo del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la comune responsabilita' dell'appaltatore, ex articolo 1453 e 1455 c.c., non e' esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 c.c., ne' e' governata da queste disposizioni, piuttosto che da quelle piu' generali degli articoli 1453 e 1455 c.c., perche' le predette disposizioni speciali integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono percio' applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla; principio questo che implica la necessita' di considerare applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilita' dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per tale diritto, piuttosto che il termine di due anni previsto dall'articolo1667 c.c.. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, per un rinnovato esame del merito alla luce dei principi sopra illustrati, dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Milano diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, demandando al giudice del rinvio anche la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimita', da rendersi avendo riguardo a quello che sara' l'esito finale complessivo della vertenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, a diversa Sezione della Corte di appello di Milano.

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