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Figlio naturale e figlio legittimo
Lo strumento attraverso il quale il figlio naturale acquista la qualità di figlio legittimo
Quest’istituto è lo strumento attraverso il quale il figlio naturale acquista la qualità di figlio legittimo (art. 280 c.c.).
Due sono i modi attraverso i quali si può verificare un simile mutamento nella situazione giuridica sussistente in capo al figlio naturale: il matrimonio dei genitori naturali successivamente alla nascita del figlio oppure un provvedimento giudiziale.
Nel primo caso, sarà necessario che il figlio sia già figlio naturale riconosciuto o con apposita dichiarazione o con sentenza che ne tenga luogo. Il matrimonio susseguente (con effetti civili non essendo sufficiente a tale scopo la celebrazione del matrimonio canonico) dei genitori naturali farà automaticamente acquistare al nato lo status di figlio legittimo con efficacia (ex tunc) dal giorno del matrimonio solo nel caso in cui il riconoscimento sia avvenuto nell’atto di matrimonio o anteriormente (art. 283 c.c.).
La legittimazione è concessa con provvedimento del giudice (art. 284 c.c.), quando vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo alla legittimazione per susseguente matrimonio.
I presupposti, oltre a quelli precedentemente indicati, sono la richiesta di legittimazione anche di uno solo dei genitori naturali che abbia compiuto almeno i sedici anni, il consenso dell’altro coniuge se il richiedente sia già coniugato, ma non separato legalmente, il consenso del legittimando che abbia compiuto i sedici anni.
La legittimazione giudiziale ha gli stessi effetti di quella per susseguente matrimonio, tranne per il fatto che fa conseguire lo status pieno di figlio legittimo nei confronti di entrambi i genitori solo quando tutt’e due abbiano proposto la richiesta di legittimazione.
Ai sensi dell’art. 288 c.c. “La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio”.
La domanda può essere avanzata anche dal figlio - quando risulti da un testamento o da un atto pubblico la volontà del genitore di volerlo legittimare – oppure dagli ascendenti, se il genitore è morto e non ha espresso volontà contraria alla legittimazione (artt. 285 – 286 c.c.)
Non bisogna dimenticare poi che con la legittimazione, comunque sia effettuata, si acquisiscono immediatamente tutti i diritti e le prerogative dei figli legittimi.