La messa alla prova

Si tratta di una delle maggiori espressioni di civiltà giuridica in campo minorile, poiché consente di contemperare l'esigenza del rispetto della personalità del minore con quella di difesa della collettività.

L’art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 disciplina l’istituto della sospensione del processo e della messa alla prova dell’imputato minorenne.

Si tratta di una delle maggiori espressioni di civiltà giuridica in campo minorile, poiché consente di contemperare l’esigenza del rispetto della personalità del minore con quella di difesa della collettività.

Difatti, la messa alla prova permette, come più sopra più volte anticipato, di estinguere il reato se l’esito è positivo, rispettando il disposto dell’art. 27 Cost., secondo cui il carcere deve intendersi come extrema ratio, e di occuparsi del piccolo reo affinché comprenda il proprio gesto, così realizzando un’efficace prevenzione speciale.

Dal punto di vista operativo, la sospensione del processo avviene con ordinanza da parte del giudice che, sentite le parti, la dispone quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova.

In tal caso, il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista in astratto la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; mentre negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso anche il decorso del termine prescrizionale del reato.

A questo proposito si precisa che la pena deve essere considerata in astratto e non in concreto e che l’ergastolo non può essere applicato ai minori imputabili in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 22 c.p. con la sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile

Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi sociali locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

La presa in carico ad opera dei servizi sociali consente di valutare e il vissuto del minorenne, affinché realizzi una piena consapevolezza circa la sua responsabilità e le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere.

Inoltre il giudice, con la stessa ordinanza, può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato allo scopo di tentare di far comprendere al minore la quantità di sofferenza,disagio e paura che ha procurato col suo comportamento, accrescendo la capacità di condivisione di sentimenti ed emozioni della vittima, responsabilizzandolo e sviluppando la capacità di immedesimazione.

Pertanto, l’istituto della messa alla prova presuppone l’adesione del minore al progetto che consiste implicitamente in un’ammissione di responsabilità, ma al tempo stesso permette di eludere la condanna, la pena e il ricorso agli istituti detentivi consentendo la maturazione del carattere e una maggiore consapevolezza dei valori di solidarietà umana.

Il progetto di messa alla prova deve essere un programma di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio – assistenziali degli enti locali che preveda, tra l’altro, le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, degli impegni specifici che il minore dovrà assumere, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale e quelle di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

La necessità che concorrano questi elementi fondamentali ha indotto la Corte di Cassazione a ritenere nullo il provvedimento di sospensione del processo e la messa alla prova disposto senza che sul progetto di intervento fosse stato consentito il contraddittorio tra le parti.

Sull’attività svolta durante il progetto di messa alla prova e sull’evoluzione del caso i servizi minorili informano il giudice periodicamente. I servizi possono proporre anche al giudice modifiche del progetto, abbreviazioni ovvero la revoca nel caso di ripetute e gravi violazioni.

Al fine della sospensione del processo e della conseguente messa alla prova, il giudice dovrà compiere un giudizio prognostico positivo circa l’esito della prova e la possibilità di recuperare il minore mediante l’attuazione del progetto.

Deve trattarsi di un giudizio svolto sulla base di taluni indici positivi in ordine alla forte probabilità che la personalità del minore, nel corso del progetto, evolva e maturi e che, pertanto, all’udienza di verifica, lo stesso sia una persona in qualche modo diversa dal minore autore del reato.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara, con sentenza, estinto il reato, se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia esito positivo; in caso contrario il processo si riaprirà, riprendendo il suo corso.

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