La filiazione legittima

Nel nostro ordinamento solo i figli nati all'interno del matrimonio acquistano fin dalla nascita la condizione giuridica di figli legittimi.

Il rapporto di filiazione, qualificato come insieme di diritti e doveri, materiali e morali, intercorrenti tra genitori e figli, pur nella garanzia (limitata) della posizione giuridica del nascituro, presuppone, per potersi validamente costituire, sia la nascita del figlio, sia l’esistenza in vita del padre e della madre.

Nel nostro ordinamento solo i figli nati all’interno del matrimonio acquistano fin dalla nascita la condizione giuridica di figli legittimi e, per espressa previsione legislativa, sebbene sia mantenuto l’antico principio di matrice romanistica "mater semper certa, pater numquam", si assume, aprioristicamente, che il padre del figlio concepito in corso di matrimonio sia il marito della madre e che sia “…concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando glis tessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente” (combinato disposto degli artt. 231 e 232 c.c.).

Le due presunzioni di paternità e di concepimento durante il matrimonio, però, sono presunzioni iuris tantum, vale a dire presunzioni che possono essere confutate con prova contraria nei casi in cui si può esperire, rispettivamente, il disconoscimento di paternità (art. 235 c.c.) o l’azione tesa a dimostrare che la nascita è avvenuta oltre i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla pronunzia della separazione giudiziale, dall’omologazione di quella consensuale o dalla comparizione in giudizio dei coniugi quando siano stati autorizzati a vivere separatamente (art. 234 c.c.).

Inoltre, anche il figlio che sia nato prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, oltre ai genitori, può avanzare l’azione di disconoscimento della paternità.

È figli legittimo, inoltre, colui che è nato da matrimonio in seguito dichiarato nullo, prima che siano decorsi i 300 giorni dall’annullamento, a meno che la causa di nullità delle nozze non sia da ravvisarsi in incesto o bigamia.

La prova dello status di figlio legittimo è data dall’atto di nascita (art. 236 c.c.), che deve essere compilato dall’ufficiale di stato civile in base alle dichiarazioni rese entro 10 giorni dalla nascita, dal padre, dalla madre del nato, da un procuratore speciale nominato ad hoc, o, in mancanza, dal medico o da chi ha assistito al parto, ovvero in forza di sentenza del Tribunale.

Ma, ove manchi tale atto avente efficacia probatoria esclusiva e opponibilità erga omnes, la prova dello stato potrà, comunque, essere fornita dal continuato possesso di stato di figlio legittimo, risultante dall’esistenza e dal concorso di alcuni elementi capaci di dimostrare la relazione del figlio con i genitori, ossia dall’esistenza e dal concorso di “…una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia a cui la stessa pretende di appartenere”. si considerano rilevanti, a questo fine, il nomen (aver sempre portato il cognome del presunto genitore) il tractatus (essere trattato come figlio, nel rispetto degli obblighi di mantenimento, educazione e istruzione) e la fama (essere considerato come figlio, sia all’interno della famiglia, sia nei rapporti sociali).

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