La rappresentanza del minore in giudizio; il curatore del minore; l'avvocato del minore.

Il nostro sistema processuale conosce due figure di curatore speciale del minore: quella del curatore ad acta e quella del curatore ad processum.

Il nostro sistema processuale conosce due figure di curatore speciale del minore: quella del curatore ad acta - nominato al minore dal giudice tutelare, in un primo caso, al fine di superare una situazione di conflitto di interessi di carattere patrimoniale nel caso in cui quell’organo giudiziario debba autorizzare, nell’esclusivo interesse del minore, il compimento di un atto di straordinaria amministrazione (per es. acquisto e/o donazione di immobili – art. 320 c.c.) ovvero, ed è questa la seconda ipotesi, quando i genitori esercenti la potestà non possono o non vogliono compiere uno o più atti nell’interesse del figlio (art. 321 c.c.) - e quella del curatore ad processum – nominato, sempre dal giudice tutelare, in relazione a fattispecie particolari, quando l’autorità giudiziaria deve autorizzare l’inizio di una (ovvero quando il minore è chiamato in) causa riguardante atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; ovvero ancora quando il Tribunale, di fronte al disinteresse dei genitori esercenti la potestà, nomina il curatore ad processum perché promuova la causa che corrisponde all’interesse del minore ovvero, infine, è curatore speciale ad processum colui che viene innalzato a tale munus – dal Presidente dell’autorità giudiziaria di fronte alla quale l’azione deve essere esperita - nell’interesse dell’incapace per garantirne la rappresentanza processuale in caso di mancanza di un rappresentante o di conflitto di interessi con lo stesso (artt. 78, 79 e 80 c.p.c.)

Spesso e volentieri vi è coincidenza tra avvocato e curatore speciale ad processum, ma tale prassi non legittima a identificare il curatore con l’avvocato, in quanto al primo non sempre deve essere rilasciata la procura alla lite (il mandato).

La funzione rappresentativa dei curatori speciali del minore (ad acta o ad processum che siano), infatti, è rappresentanza di diritto sostanziale, costituendo gli stessi dei sostituti nell’esercizio della potestà dei genitori che si trovano in una posizione di conflitto di interessi nei confronti dei figli minori. Entrambe le figure, se devono tutelare anche in giudizio l’interesse del minore riguardo al quale hanno assunto la curatela, potranno espressamente nominare un difensore che li rappresenti processualmente nella causa.

Le ipotesi contemplate nel codice di procedura civile rappresentano, però, rispetto ai minori delle ipotesi marginali.

Maggiore e più frequente applicazione, invece, hanno trovato quelle di cui agli artt.. 320 e 321 c.c. relativamente alle quali, come si è detto, si realizza la figura del curatore speciale ad processum, con ampie funzioni e poteri tesi a tutelare gli interessi del minore nelle ipotesi in cui gli esercenti la potestà se ne siano completamente disinteressati e proprio con riguardo a queste fattispecie, come si è accennato, nella prassi, anche al fine di evitare una nuova nomina del difensore da parte del curatore speciale, la persona scelta a ricoprire il predetto ruolo è, al contempo, avvocato.

Fino alle previsione della legge n. 149 del 28 marzo 2001 le funzioni di difesa processuale del minore da parte del curatore speciale avvocato erano (e sono – poiché della legge in discussione su questo punto viene sistematicamente rinviata l’entrata in vigore) esercitate solo in riferimento ai procedimenti di opposizione all’adottabilità e nelle azioni di disconoscimento della filiazione legittima e di impugnazione del riconoscimento di quella naturale, oltre che, in quelli ai quali si faceva poco più sopra rimando.

La riforma frutto della normativa che si è richiamata prevede che, anche nei giudizi relativi alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale e di provvedimenti conseguenti ai comportamenti pregiudizievoli dei genitori (artt. 330 e 333 c.c.), sia necessaria la presenza di un difensore del minore, nel rispetto delle norme del contraddittorio, considerato che il minore nei procedimenti in questione si pone in posizione contrapposta a quella occupata dagli esercenti la potestà che hanno violato gli obblighi in capo agli stessi sussistenti per effetto dell’art. 147 c.c.

Il minore – quando la riforma entrerà in vigore – sarà difeso completamente e a pieno titolo da un suo proprio difensore e, come succede già per i procedimenti penali innanzi al Tribunale per i minorenni, verrà istituito un elenco dei difensori di ufficio espressamente abilitati al patrocinio innanzi alla predetta autorità giudiziaria anche relativamente alle cause civili.

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