Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado a occuparsi del minore non è sufficiente, di per sé, a escludere la situazione di abbandono

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado a occuparsi del minore non è sufficiente, di per sé, a escludere la situazione di abbandono, dovendo comunque il giudice accertare in concreto che detta disponibilità, pur dettata da sinceri propositi, non appaia meramente velleitaria e obbiettivamente inattuabile, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa viene manifestata; dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 31 ottobre 2008, n. 26371)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

curatore speciale del minore Dr. Je. Mi. , in persona dell'avv. Sa. Fr. , elettivamente domiciliata in Roma, viale Tito Labieno n. 70, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nardelli, e rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. BONFIGLIO MARINA, del foro di Palermo;

- ricorrente -

contro

Signora Dr. Li. ; PG presso la Corte d'appello di Palermo;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo - Sezione specializzata per i Minorenni n. 28/07 depositata il 21 novembre ottobre 2007 e notificata il 19 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/9/2008 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Antonio GENOVESE;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale per i minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilita' del minore Dr.Je. Mi. (nato a (OMESSO)), figlio naturale della signora Dr. Gi. .

Il decreto veniva impugnato dalla zia materna, signora Dr. Li. , la quale ne chiedeva la revoca e deduceva la carenza dello stato di abbandono del minore, costituente il presupposto del provvedimento.

2. Il Tribunale respingeva tale richiesta in quanto era stato accertato, innanzitutto, che il bambino e la madre erano stati dapprima ricoverati presso la Comunita' (OMESSO) e che i genitori della madre, nonni del bambino, avevano escluso la possibilita' di prendersi cura del minore, stante il difficile rapporto intrattenuto con la figlia, sofferente di uno stato mentale paranoide e avente una personalita' di tipo maniacale.

2.1. Secondo il Tribunale, la mancanza in famiglia di altre figure idonee a prendersi cura del minore, cosi' come accertato dai Servizi sociali, imponeva la dichiarazione di adottabilita' del minore.

L'ipotesi di una eventuale cura del piccolo da parte della zia Dr. Li. , in luogo della madre, veniva esclusa perche' avrebbe comportato il permanere di rapporti con la madre, affetta da schizofrenia e da disturbi psichici.

2.2. La medesima zia, inoltre, non aveva avuto rapporti significativi con il bambino, rispetto al quale avrebbe mostrato incertezze e preoccupazioni nonche'- una mancanza di progettualita', cosi' come confermato dal di lei marito, un marittimo spesso assente dalla residenza. Al contrario, il vero interesse della donna sarebbe stato quello di evitare l'adozione del nipote, per restituire un giorno il bambino alla madre.

3. Tale sentenza veniva impugnata dalla signora Dr.Li. nel contraddittorio con il curatore speciale del minore, con la madre, signora Dr.Gi. , interventrice, e con il PG, il quale, a sua volta, insisteva per l'accoglimento del gravame.

4. La Corte d'appello di Palermo, dichiarato inammissibile l'intervento della madre del minore, revocava il provvedimento relativo allo stato di adottabilita' del bambino.

4.1. In particolare, secondo la Corte territoriale, nel giudizio a quo non era in discussione l'inadeguatezza della madre naturale rispetto alla generica capacita' genitoriale, oggetto di un'affermazione del Tribunale non impugnata dall'interessata, ma la sola esclusione della capacita' parentale sostitutiva della zia materna, la signora Dr.Li. .

4.1.1. Secondo la Corte, a tal proposito, la ricorrente - di cui pure non erano in discussione le astratte capacita' di farsi carico del piccolo congiunto e di supplire alle figure genitoriali, assenti o inadeguate avrebbe mostrato, nel corso della sua audizione, svoltasi davanti alla Corte, una seria disponibilita' a prestare assistenza e cure al minore.

Le iniziali perplessita' indotte dalla ricorrente (e rilevate dal servizio della Comunita'), la scarsa presenza in famiglia del coniuge (sovente lontano per ragioni di lavoro) o la primitiva esitazione mostrata negli incontri con il minore, non ne escluderebbero - secondo la Corte - la sua capacita' genitoriale (soprattutto se assistita dai servizi sociali), considerando la chiara volonta' di prendersi cura del nipotino come espressa davanti al giudici.

Anche le originarie carenze di progettualita' e la speranza di una ripresa della relazione tra il minore e la madre naturale non escluderebbero tale idoneita', manifestata con chiarezza, e comunque oggetto di possibile osservazione e verifica da parte dei servizi sociali.

4.1.2. La ricorrente, peraltro, avrebbe mostrato un concreto interessamento per la sorte del minore, e cio' sin dal suo ricovero nella Comunita', attraverso visite costanti al bambino, anche se non proprio assidue.

In ogni caso, non sarebbero stati forniti ulteriori apprezzabili elementi di valutazione circa comportamenti negativi del bambino in presenza ed in relazione con la zia.

4.2. In conclusione vi sarebbero stati elementi per revocare il decreto sullo stato di adottabilita' del minore.

5. La decisione e' stata impugnata per cassazione dal curatore speciale del minore, nominato dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con impugnazione affidata ad un unico motivo, illustrato anche con memoria.

L'intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) il curatore speciale censura la contraddittorieta' della motivazione laddove, da un lato, afferma la necessita' di un rigoroso accertamento e, da un altro, si limita a rilevare l'esistenza della sola astratta capacita' della signora Dr. alle funzioni genitoriali, senza tenere in alcun conto i risultati dell'attivita' istruttoria svolta. In secondo luogo, il ricorso sottopone a critica la conclusione positiva dell'accertamento in quanto basato esclusivamente sulla manifestata disponibilita' alle funzioni genitoriali da parte della signora Dr. , senza tener conto di quanto emerso in sede istruttoria e, soprattutto, dell'interesse del minore ad una relazione stabile e sicura.

2. Il ricorso, che e' fondato, deve essere accolto alla luce del principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilita', la dichiarata disponibilita' di uno dei parenti entro il quarto grado ad occuparsi del minore non e' sufficiente, di per se', ad escludere la situazione di abbandono, dovendo comunque il giudice accertare in concreto che detta disponibilita', pur dettata da sinceri propositi, non appaia meramente velleitaria ed obiettivamente inattuabile, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa viene manifestata (sentenza n. 9313 del 1990), dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile (sentenza n. 4407 del 2006).

3. Nella specie, la Corte territoriale ha rovesciato il giudizio prognostico del Tribunale, che aveva dichiarato lo stato di adottabilita' del minore Je. Mi. proprio in considerazione della scarsa attendibilita' della sola dichiarazione di disponibilita' pure gia' allora proclamata, non senza dubbi, incertezze e tormenti, da parte della zia del bambino.

Il giudizio negativo reso dal Tribunale, nutrito di accadimenti certi e di fatti osservati dagli operatori, e' stato radicalmente sostituito da una prognosi favorevole, basata pressoche' esclusivamente sulla volonta' di sostituirsi alla madre del fanciullo, affetta da gravi problemi psichiatrici. Tale giudizio e' stato formulato dalla Corte considerando significativi quei rapporti, intercorsi fra la zia ed il bambino, che erano stati scarsi e sporadici e che la Corte ha reputato significativi, in base ad un giudizio di normalita' delle relazioni affettive, che non era emerso in precedenza, in quanto quei rapporti, successivamente, sarebbero stati "non sempre assidui ma costanti"; e perche' non erano stati "forniti elementi apprezzabili di valutazione in ordine al comportamento ed alle reazioni del bambino alla presenza della zia".

Elementi tutti che avrebbero dovuto formare oggetto di accertamento, allo scopo di verificare la serieta' dell'intento manifestato dall'istante, per apprezzare la serieta' del volere di sostituirsi alla figura genitoriale (problematica ed assente) e che, invece, non lo sono stati.

Cio' tanto piu' perche', come nel caso, era necessario comparare tale nuova situazione con quella, di segno opposto, palesata dall'istruttoria compiuta dal Tribunale.

4. L'insufficienza della motivazione della sentenza censurata in questa sede, basata su un'asserzione non riscontrata, impone la sua cassazione e il rinvio della causa, oltre che per il governo delle spese di questa fase, per un nuovo esame della materia controversa, condotto alla stregua del principio di diritto sopra enunciato da parte della stessa sezione minori della Corte territoriale, in altra composizione, con il conseguente vincolo della motivazione in ordine alla serieta' riscontrata (o meno) circa il volere manifestato dalla istante per l'esercizio dei poteri genitoriali sostitutivi sul minore.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla sezione minori della Corte d'Appello di Palermo, in altra composizione.

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