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Ai sensi dell'art. 414 c.c., il maggiore di età ed il minore che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende inidonei di provvedere ai propri interessi sono interdetti
Pubblicata il 21/03/2010
Tribunale Monza Sezione 4 Civile, Sentenza del 5 gennaio 2010, n. 108
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
quarta sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dr. Claudio Miele - Presidente rel. -
dr. Laura Gaggiotti - Giudice -
dr. Davide De Giorgio - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato 11 giugno 2008, assunta in decisione in data 1 aprile 2009 e vertente
Tra
Pubblico Ministero - Sede in persona del dr. Wa.Ma.
Ricorrente
E
Mo.Lu. nata (omissis), presso Ca.Lu. di Verdello
Resistente contumace
Oggetto: Interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 414 cod. civ. "il maggiore d'età ed il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione" mentre ai sensi dell'art. 415 del Codice Civile possono essere inabilitate le persone lo stato delle quali "non è talmente grave da far luogo all'interdizione" ovvero "coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici" ed inoltre, a determinate condizioni, "il sordomuto e il cieco dalla nascita".
La nozione di infermità mentale concerne una menomazione psichica - non necessariamente coincidente con il concetto di malattia accolto dalla scienza medica - talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi (v. per tutte Cass. 11 febbraio 1994 n. 1388); avente inoltre carattere di abitualità, cioè tale da costituire l'habitus normale del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli)" (Cass. 20 novembre 1985 n. 5709) così da sussistere, in particolare, al momento della decisione (Cass. 13 marzo 1990 n. 2031).
L'incapacità conseguente a tale infermità "può riguardare non solo gli affari di indole economica e patrimoniale, ma anche gli atti che attengano alla cura della persona o all'adempimento dei doveri familiari o ancora alla vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti" (App. Milano 31 gennaio 1999; Cass. 21 ottobre 1991 n. 11131; Cass. 18 dicembre 1989 n. 5652).
Nel caso di specie sussistono i presupposti per l'emanazione della richiesta pronuncia.
Le certificazioni mediche in atti, nonché le risultanze della consulenza tecnica di ufficio depongono in modo inequivocabile per l'esistenza di una grave incapacità della interdicenda.
In particolare, dal certificato a firma del dr. Ma.Ma. in atti emerge che la paziente che la medesima soffre di oligofrenia lieve, derivante probabilmente da cerebropatia neonatale, da sindrome maniacale con disturbi della personalità; da disturbo nel controllo degli impulsi.
Dalla relazione della consulente giungono altresì conferme di tale quadro; la consulente ha precisato che, sebbene si presenti in modo ordinato e composto, la Mo. non è in grado di attendere ai propri interessi, come emerge anche dalla circostanza che spenda il poco danaro che ha in oggetti futili e privi di utilità e che conduce una vita disordinata ed esposta a condotte a lei pregiudizievoli da parte di terzi.
D'altra parte il desiderio che la interdicenda ha più volte espresso, e cioè quello di continuare ad abitare nella propria casa e non nell'istituto ove ora si trova, non può costituire motivi di rigetto della domanda, atteso che prevale la necessità di tutelare il soggetto; trattasi in ogni caso di questione autonoma rispetto a quella di interdizione, come emerge del resto dalla circostanza che la Mo., pur non essendo stata sino ad oggi formalmente interdetta, ha dovuto però trasferirsi presso la struttura protetta.
La domanda va dunque accolta.
II. Le spese del giudizio, considerati la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Pubblico Ministero nei confronti Mo.Lu. con ricorso depositato 11 giugno 2008, così provvede:
I. Pronuncia l'interdizione di Mo.Lu., nato (omissis) (atto n. 1302 parte I anno 1954 del Registro degli atti di nascita);
II. Dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina, per le annotazioni negli appositi registri, a norma dell'art. 423 cod. civ.;
III. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa al competente ufficio del Giudice Tutelare;
IV. Dichiara interamente non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza il 17 dicembre 2009.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2010.