E' legittima la permanenza del familiare del minore, in assenza di permesso di soggiorno, se necessaria al suo sviluppo psico-fisico

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza od eccezionalita', potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell'eta' e della condizione del minore, derivi o possa derivare allo stesso dall'allontanamento del familiare. E' quanto stabilito dalla S.C. in relazione all'art. 31 del d. lgs. 286/1998 (testo unico immigrazione rubricato "disposizioni a favore dei minori") prevede che il familiare del minore sia autorizzato a entrare e a permanere in Italia, anche in assenza di idoneo titolo di soggiorno, nel caso in cui vi sia pericolo di danno per il minore.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 18 giugno 2014, n. 13848



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17884-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, QUESTURA DI FIRENZE;

- intimati -

avverso il decreto N. 87/12/R.G. della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 9/05/2012, depositato il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e insiste per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte d'Appello di Firenze con decreto del 31/05/2012, confermava il decreto del primo giudice, che aveva rigettato la domanda di (OMISSIS), di autorizzazione a trattenersi in Italia, nell'interesse dei figli minori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31.

Ricorre per cassazione il padre dei minori.

Il provvedimento impugnato afferma che presupposto per l'applicazione del predetto articolo e' l'accertamento di una situazione di emergenza, conseguenza della mancanza del genitore o del suo improvviso allontanamento, a carattere eccezionale e contingente. L'affermazione e' in palese contrasto con la giurisprudenza piu' recente della Suprema Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 21799 del 2010), per cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza od eccezionalita', potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell'eta' e della condizione del minore, derivi o possa derivare allo stesso dall'allontanamento del familiare.

Il giudice a quo richiama bensi' pure la predetta sentenza, ma ne da una interpretazione palesemente infedele e restrittiva. Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita' ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
 

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