E' legittimo il provvedimento che dichiara lo stato di adottablità del minore che , maltrattato dal convivente della madre, non è stato da questa protetto

E' legittimo il provvedimento che dichiara lo stato di adottablità del minore che , maltrattato dal convivente della madre, non è stato da questa protetto. Attengono ad una diversa interpretazione dei fatti, e quindi ad un diverso riesame del merito inammissibile in questa sede, le censure riguardanti il comportamento omissivo e l'incapacità della madre di mettere il minore al riparo da gravi maltrattamenti - definiti addirittura torture - subiti dal minore da parte del convivente della donna (...) l'inesistenza di alcun rapporto affettivo tra il minore e la madre - come pure tra il minore e la nonna - è stato approfonditamente accertato e valutato dalla corte territoriale, che pure messo in evidenza l'assenza perfino di richieste di notizie per via telefonica da parte delle signore durante il ricovero del piccolo presso un istituto

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 aprile 2012, n. 6349



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giuste deleghe a margine della prima e della seconda pagina del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AVV. (OMISSIS) nella sua qualita' di curatore speciale del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

TUTORE LEGALE DEL MINORE in persona dell'avv. (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LECCE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2/2011 della CORTE D'APPELLO di LECCE DELL'11.1.2011, depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il controricorrente l'Avv. (OMISSIS) (per delega avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS)) che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele che si riporta alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

- che e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.:

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 31 gennaio 2011 della Corte d'appello di Lecce - sezione per i minorenni, reiettiva dell'impugnazione da esse proposta, disgiuntamele, nella rispettiva qualita' di madre e nonna materna del minore (OMISSIS), contro la decisione del tribunale per i minorenni di Lecce che aveva dichiarato lo stato di adottabilita' di quest'ultimo.

Deducono la violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, comma 4, articoli 10 e 13 per omessa ricerca della residenza del padre del minore ai fini della notifica, nonche' della nomina a quest'ultimo, se irreperibile, di un difensore d'ufficio e il mancato invito a nominare un difensore in occasione dell'apertura del procedimento; nonche' la violazione delle medesime norme nell'accertamento della situazione di abbandono e nell'affermazione che la madre era incapace di fornire un'educazione adeguata, non essendo stata in grado di evitare maltrattamenti al minore ad opera del convivente.

Cosi' riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, manifestamente infondato.

La corte ha dato atto della irreperibilita', da molti anni, del genitore (OMISSIS), divorziato dalla (OMISSIS) dal (OMISSIS).

Attengono ad una diversa interpretazione dei fatti, e quindi ad un riesame del merito inammissibile in questa sede, le censure riguardanti il comportamento omissivo e l'incapacita' della madre di mettere il minore al riparo dai gravi maltrattamenti - definiti addirittura torture - subiti dal minore da parte del convivente della donna.

Appare quindi immune da mende l'accertamento dello stato di abbandono, basato sull'assenza di contatti ricercati dalle ricorrenti, o da altri parenti, durante il periodo di permanenza del minore presso i servizi sociali di (OMISSIS) e poi in un istituto di (OMISSIS);

che la relazione e' stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

che all'udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;

che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;

che, in particolare, la parte ricorrente non e' legittimata a dedurre il preteso ritardo nella nomina del curatore del minore, in assenza di eccezione di quest'ultimo per lesione del diritto di difesa;

che resta pure irrilevante la mancata definizione del processo penale per gli episodi di maltrattamenti, invero raccapriccianti, in danno del minore (OMISSIS) presi in considerazione dalla Corte d'appello di Lecce - sezione per i minorenni, data la mancanza di un nesso di pregiudizialita'- dipendenza tra i due giudizi;

che l'inesistenza di alcun rapporto affettivo tra il minore e la madre - come pure tra il minore e la nonna - e' stato approfonditamente accertato e valutato dalla corte territoriale, che ha pure messo in evidenza l'assenza perfino di richieste di notizie per via telefonica da parte delle signore (OMISSIS) e (OMISSIS) durante il ricovero del piccolo (OMISSIS) presso un istituto di (OMISSIS); che il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita' delle questioni svolte.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1700,00,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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