E' obbligatoria l'audizione del minore infrasedicenne nel giudizio di opposizione al riconoscimento

L'obbligatorieta' dell'audizione del minore infrasedicenne nel procedimento di cui all'articolo 250 c.c., comma 4, e' sempre stata riconosciuta da questa Corte sul rilievo che, pur non assumendo il minore la qualita' di parte del procedimento, la legge impone che sia sentito - sempre che non ne sia incapace per ragioni di eta' o per altre cause, da indicare nella motivazione del provvedimento - a fini istruttori, in vista dell'accertamento della rispondenza al suo interesse dell'opposizione al riconoscimento dell'altro genitore (ex multis Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, 21359/2004, 395/2006).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 aprile 2012, n. 5884



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (C.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e con lui elett.te dom.to in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 6/10 depositata il 1 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2012 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il controricorrente l'avv. (OMISSIS), per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni favorevole al riconoscimento del minore infrasedicenne (OMISSIS) da parte del padre naturale, sig. (OMISSIS), nonostante l'opposizione della madre naturale, sig.ra (OMISSIS) - che per prima aveva riconosciuto il figlio - chiamata in giudizio ai sensi dell'articolo 250 c.c., comma 4.

La Corte ha escluso che gli episodi di violenza che la sig.ra (OMISSIS) denunciava di aver subito dal sig. (OMISSIS) fossero ostativi al riconoscimento del figlio da parte del padre, non integrando motivi gravi ed irreversibili tali da incidere in maniera sostanziale sullo sviluppo psico-fisico del minore. Infatti essi avrebbero interessato quest'ultimo non come vittima, bensi' come spettatore, apparivano sintomatici esclusivamente della forte conflittualita' fra i genitori naturali e non erano destinati ad intensificarsi e aggravarsi per effetto del riconoscimento, dato che le parti non erano conviventi.

Ha inoltre disatteso, in assenza di circostanze tali da far ritenere probabile la compromissione del normale sviluppo del figlio per effetto del riconoscimento da parte del padre, la richiesta della sig.ra (OMISSIS) di audizione del minore e di espletamento di una consulenza tecnica di ufficio intesa ad accertare il pregiudizio che dal riconoscimento potrebbe derivare all'equilibrio psico-fisico del medesimo minore.

La sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui il sig. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente dichiarata la inammissibilita' del controricorso perche' la procura in favore dell'avvocato che ne e' autore e' stesa in calce alla copia notificata del ricorso, e cio' ne rende incerta l'anteriorita' al controricorso stesso (ex multis Cass. 16862/2007, 5867/2007, 405/2000, quest'ultima resa a sezioni unite). La medesima procura e' comunque valida e idonea a legittimare la partecipazione del difensore all'udienza di discussione (ex multis Cass. 28714/2008, 19066/2006, 7998/2002).

2. - Sempre in via preliminare va dato atto del deposito di alcuni documenti effettuato in cancelleria il giorno dell'udienza dalla parte ricorrente.

Si tratta dell'atto di revoca del difensore nominato con la procura a margine del ricorso, della nomina di due nuovi difensori e della copia di una serie di documenti riguardanti il merito della vicenda per cui e' causa.

L'atto di nomina dei nuovi difensori e' nullo perche' la sottoscrizione della parte non e' autenticata ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. Conseguentemente anche la revoca del precedente difensore e' priva di effetti nel processo (articolo 85 c.p.c.). La produzione dei restanti documenti e' poi inammissibile non riguardando i medesimi la nullita' della sentenza impugnata o l'ammissibilita' del ricorso o del controricorso (articolo 372 c.p.c.).

3. - Con il primo motivo di ricorso si censura l'omessa audizione del minore infrasedicenne, in violazione dell'articolo 250 c.c..

3.1. - Il motivo e' fondato.

L'obbligatorieta' dell'audizione del minore infrasedicenne nel procedimento di cui all'articolo 250 c.c., comma 4, e' sempre stata riconosciuta da questa Corte sul rilievo che, pur non assumendo il minore la qualita' di parte del procedimento, la legge impone che sia sentito - sempre che non ne sia incapace per ragioni di eta' o per altre cause, da indicare nella motivazione del provvedimento - a fini istruttori, in vista dell'accertamento della rispondenza al suo interesse dell'opposizione al riconoscimento dell'altro genitore (ex multis Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, 21359/2004, 395/2006).

Piu' recentemente, tuttavia, la Corte costituzionale, nell'escludere l'incostituzionalita' dell'articolo 250 c.c., comma 4, per la omessa previsione della necessita' della nomina di un curatore speciale del minore - necessita' normalmente negata da questa Corte sul fondamento della mancanza della qualita' di parte in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, citt.) - ha affermato, al contrario, che al minore "va riconosciuta la qualita' di parte nel giudizio di opposizione di cui all'articolo 250 c.c.", di regola rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ma per la quale puo' essere nominato un curatore speciale, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d'interesse con il genitore rappresentante (sent. n. 83 del 2011, nonche' ord. n. 301 dello stesso anno).

Il Collegio si adegua a tale interpretazione, posta dal giudice delle leggi a fondamento dall'esclusione dell'illegittimita' costituzionale della norma in questione. Cio' peraltro comporta, per quanto immediatamente rileva ai fini della specifica questione sollevata con il motivo di ricorso, solo una diversa giustificazione della gia' ritenuta obbligatorieta' dell'audizione del minore degli anni sedici nel giudizio di cui all'articolo 250 c.c., comma 4: giustificazione non piu' radicata in mere esigenze istruttorie, bensi' nella qualita' di parte riconosciuta al minore, stesso.

Ha dunque errato la Corte d'appello di Salerno nell'omettere di procedere all'audizione senza indicare alcuna ragione di incapacita' del minore a renderla.

2. - Nell'accoglimento del primo motivo, attinente a una nullita' processuale, resta assorbito il secondo con cui, denunciando vizi di motivazione, si censura la statuizione di merito relativa al superamento dell'opposizione della ricorrente al riconoscimento del minore da parte del padre naturale.

3. - La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra' al seguente principio di diritto: nel giudizio ai sensi dell'articolo 250 c.c., comma 4, il minore degli anni sedici dev'essere obbligatoriamente sentito, salvo che ne sia incapace per eta' o per altre ragioni che il giudice di merito deve indicare in motivazione.

Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione.

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