Il diritto dei minori a crescere ed essere educati nella famiglia di origine non esclude lo stato di adottabilità

Il diritto dei minori a crescere ed essere educati nell'ambito della loro famiglia di origine, il cui carattere prioritario, solennemente riconosciuto dalla Legge n. 184 del 1983, articolo 1. nel testo novellato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, e garantito attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere situazioni di difficolta' e disagio familiare, non esclude la configurabilita' dello stato di abbandono, nel caso in cui, come nella specie, il genitore, nonostante l'attaccamento dimostrato verso il figlio e la collaborazione prestata all'azione di sostegno dei servizi sociali, non abbia raggiunto l'autonomia necessaria nell'assistenza e nell'educazione del minore, e risulti comunque impossibile formulare previsioni in ordine al tempo ragionevolmente occorrente per ristabilire un adeguato contesto familiare (cfr. Cass., Sez. 1 , 20 gennaio 2015, n. 881; 29 marzo 2011, n. 7115; 26 gennaio 2011, n. 1837). La situazione di abbandono che legittima la dichiarazione dello stato di adottabilita' non implica necessariamente un rifiuto intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma puo' consistere anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente dagl'intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto dell'assistenza materiale e morale a tal fine necessaria (cfr. Cass., Sez. 1 , 26 gennaio 2011, n. 1838; 7 febbraio 2002, n. 1674): il provvedimento in questione non ha infatti alcuna connotazione sanzionatoria nei confronti dei genitori, ma e' adottato nell'esclusivo interesse del minore, in considerazione dell'inidoneita' della famiglia naturale ad assicurarne il normale sviluppo psicofisico, sicche' non risultano sufficienti ad evitarlo un'evoluzione in senso positivo della situazione esistenziale dei genitori ed il proposito di riparare alle precedenti mancanze da loro astrattamente manifestato, occorrendo piuttosto che il giudice proceda ad una specifica valutazione dei progetti educativi da loro formulati e del modo in cui essi intendono realizzarli (cfr. Cass., Sez. 1 , 10 giugno 2011, n. 12730; 24 febbraio 2010, n. 4545; 17 luglio 2009, n. 16795).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 7 settembre 2015, n. 17711



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), dal quale sono rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

e

(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), dal quale sono rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

e

(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), dal quale sono rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

Avv. (OMISSIS), in qualita' di curatrice speciale dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), dalla quale e' rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale in calce ai controricorsi;

- controricorrente -

e

SINDACO DI ROMA, in qualita' di tutore provvisorio dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5970/13, pubblicata il 7 novembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2015 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. (OMISSIS) per i ricorrenti e l'avv. (OMISSIS) per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, la quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con sentenza del 7 novembre 2013, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato i gravami interposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2013, con cui il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato lo stato di adottabilita' dei minori (OMISSIS) ed (OMISSIS), figli dei primi due appellanti.

Premesso che il procedimento era stato avviato a seguito di un controllo eseguito dalle Forze dell'ordine presso l'abitazione del (OMISSIS) e della (OMISSIS), nel corso del quale era stato rinvenuto un ambiente assolutamente inadeguato per i minori, in quanto caratterizzato da disordine, sporcizia e degrado, e precisato inoltre che dalle indagini effettuate era risultato che i genitori, entrambi tossicodipendenti e piu' volte condannati per detenzione illecita di stupefacenti, erano seguiti dal SERT ma non avevano mai affrontato un percorso di disintossicazione, la Corte ha rilevato che i minori, ospitati presso una struttura protetta, al momento del ricovero erano apparsi poco curati sorto il profilo igienico-sanitario ed abituati ad un'alimentazione inadeguata, nonche' in possesso di un'insufficiente preparazione scolastica. Gli incontri con i genitori, inizialmente caratterizzati da una scarsa collaborazione di questi ultimi e da un atteggiamento freddo e distaccato dei minori, si erano successivamente svolti in un clima piu' collaborativo, avendo i genitori aderito ad un percorso terapeutico presso il SERT e provveduto anche a riordinare la casa. La (OMISSIS), in possesso del diploma magistrale e dedita ad attivita' d'insegnamento privato e pulizia, aveva manifestato un io ipertrofico che la portava ad evidenziare i propri lati positivi, senza considerare in modo critico gli aspetti disfunzionali che avevano segnato la sua vita, in tal modo dimostrando una scarsa consapevolezza della sua fragilita' e dei suoi limiti personali e genitoriali. Il (OMISSIS), dedito a lavori edili e saltuariamente occupato, aveva invece rivelato una certa consapevolezza, accompagnata pero' dalla tendenza a spostare i termini del problema attraverso la scissione degli aspetti relativi alla genitorialita' da quelli riguardanti l'uso delle droghe e la presenza dei minori.

Alla luce di tali risultanze, la Corte ha ritenuto la causa sufficientemente i-struita, escludendo la necessita' di ulteriori accertamenti in ordine alla situazione psicologica e di vita dei minori e del loro nucleo familiare, che era stata approfonditamente monitorata attraverso il coinvolgimento degli operatori professionali competenti. Ha confermato il giudizio d'incapacita' genitoriale espresso dal Tribunale sulla base delle relazioni acquisite, dalle quali erano emerse le tipiche criticita' conseguenti allo stato di tossicodipendenza dei genitori, consistenti in un'alterata percezione di se' e della realta' con gravissime ricadute sull'idoneita' all'accudimento ed alla crescita equilibrata dei figli, aggravata dall'alleanza di coppia, e un'interpretazione dei bisogni dei bambini legata essenzialmente all'alimentazione ed alla vigilanza sulle condizioni di salute, senza considerazione per la cura e la pulizia degli ambienti, funzionale anche alla prevenzione d'incidenti domestici, e senza un congruo apprezzamento della necessita' di condivisione del tempo. Precisato che tali lacune non potevano ritenersi compensate dalla motivazione genitoriale astrattamente palesata dai genitori e dal legame affettivo comunque riscontrato con i minori, la Corte ha escluso la sussistenza di elementi idonei a consentire una prognosi favorevole del percorso intrapreso dai genitori per il recupero della capacita' genitoriale, in tempi compatibili con la salvaguardia del benessere dei minori e la prevenzione di possibili ulteriori pregiudizi al loro equilibrio, osservando che gli stessi operatori del SERT non erano stati in grado di formulare previsioni al riguardo.

La Corte ha ritenuto altresi' condivisibile la valutazione espressa dal Tribunale in ordine all'insussistenza di altre figure familiari idonee a costituire un solido riferimento per i minori, osservando che i parenti intervenuti nel giudizio avevano riferito di non essersi neppure accorti della gravita' delle condizioni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), nonostante la conoscenza del loro stato di tossicodipendenza, e soprattutto di non aver riscontrato lo stato di disagio dei figli, L'unico parente con cui questi ultimi avevano un rapporto affettivo era la nonna paterna, che in occasione degl'incontri aveva pero' manifestato una certa passivita', verosimilmente dovuta anche alla sua eta' avanzata, che escludeva la possibilita' di ravvisarvi una valida risorsa familiare alternativa alla famiglia di origine.

Sulla base di tali elementi, la Corte ha concluso che l'inidoneita' dei genitori a fornire ai figli un'offerta educativa adeguata dal punto di vista comportamentale ed affettivo, unita all'impraticabilita' di soluzioni parentali, comportava una situazione di grave carenza di cure materiali e morali tale da pregiudicare in modo grave e non transitorio lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico dei minori, e quindi da integrarne lo stato di abbandono, quale presupposto legittimante la pronuncia dello stato di adottabilita'.

3. - Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), per cinque motivi, (OMISSIS) e (OMISSIS), per due motivi, e (OMISSIS) e (OMISSIS), anch'essi per due motivi. Ha resistito con controricorso l'avv. (OMISSIS), in qualita' di curatrice speciale dei minori. Gli altri intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, si rileva che i ricorsi, proposti separatamente ma notificati nelle medesime date, sono stati iscritti a ruolo congiuntamente e discussi nella medesima udienza, in tal modo realizzandosi una trattazione unitaria, indipendentemente dall'adozione di un espresso provvedimento di riunione, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

2. - Con il primo motivo d'impugnazione, (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano la violazione e la falsa applicazione della Legge 4 maggio 1983, n. 184, articoli 1 e 8, sostenendo che, nel dichiarare lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere residuale del ricorso all'adozione e della necessaria gradualita' degli strumenti d'intervento, omettendo di prendere in considerazione interventi di supporto ai genitori ed ai minori, volti a salvaguardare l'interesse di questi ultimi a rimanere nella propria famiglia di origine. A fondamento della propria decisione, la Corte di merito si e' limitata a richiamare la relazione del responsabile della struttura protetta presso cui erano stati collocati i minori, evidenziando lo stato di degrado in cui versava l'abitazione familiare al momento dell'intervento delle Forze dell'ordine, le carenze alimentari dei minori ed i risultati delle visite mediche effettuate, senza considerare che il predetto disordine era stato determinato dalla perquisizione cui l'immobile era stato sottoposto, gli esami clinici erano stati eseguiti a qualche mese di distanza dal ricovero dei minori, ed il disagio psicologico dagli stessi manifestato era dovuto alla difficolta' di adattamento al nuovo ambiente di vita. La sentenza impugnata non ha considerato che la situazione accertata non aveva compromesso in modo irreversibile ed irreparabile la crescita dei minori, avendo omesso di valutare gli elementi favorevoli al loro corretto sviluppo, e segnatamente la regolare frequentazione della scuola, lo svolgimento di attivita' extrascolastiche, la periodica sottoposizione a visita pediatrica e l'avvenuta effettuazione delle prescritte vaccinazioni.

3. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 8 e 15, osservando che, nel dichiarare lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della disponibilita' da loro manifestata ad ovviare alle loro mancanze. La Corte di merito non ha considerato che essi avevano sempre partecipato agl'incontri programmati con i figli, manifestando attenzione ed affetto nei confronti degli stessi, sottoponendosi ai colloqui con gli psicologi ed intraprendendo il percorso terapeutico e riabilitativo da questi ultimi consigliato, tanto da riuscire ad affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti. Essa ha omesso di valutare quanto da ultimo riferito dall'assistente sociale, il quale aveva dato atto dell'impegno da loro concretamente dimostrato nel recupero della capacita' genitoriale, dichiarando in particolare che la casa coniugale era stata ripulita ed ordinata, ed era pertanto pronta ad accogliere nuovamente i minori.

4. - Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, nonche' la nullita' della sentenza impugnata e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ribadendo che la sentenza impugnata ha trascurato l'esito positivo del percorso riabilitativo da loro intrapreso, non avendo tenuto conto della relazione depositata dall'assistente sociale e delle istanze istruttorie avanzate dai difensori, ma essendosi affidata alle risultanze gravemente lacunose degli accertamenti compiuti dagli operatori sociali, ed avendo omesso di prendere in considerazione gli strumenti di sostegno cui avrebbe potuto farsi ricorso per integrare le risorse genitoriali di essi ricorrenti.

5. - Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, e degli articoli 29, 30 e 31 Cost., rilevando che, nel valutare le possibilita' di recupero della capacita' genitoriale, la sentenza impugnata si e' limitata ad evidenziare astrattamente l'incompatibilita' dei relativi tempi con le esigenze dei minori, senza prendere in esame le proposte formulate dall'assistente sociale e dalla loro difesa, che prevedevano il rinvio della predetta valutazione all'esito dell'attivazione di misure di sostegno psicologico volte al recupero della genitorialita'.

6. - Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, nonche' l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'escludere la possibilita' di formulare una prognosi di recupero della capacita' genitoriale, la Corte di merito ha fondato il proprio apprezzamento sulla relazione degli operatori del SERT, che non riguardava il predetto profilo, ma la riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza, non incompatibile con il corretto esercizio della capacita' genitoriale.

7. - I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha affatto trascurato gli elementi indicati dai ricorrenti, essendo pervenuta alla predetta decisione sulla base di un'approfondita disamina della situazione di disagio familiare in cui versavano i minori e delle possibilita' di recupero della capacita' genitoriale da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS), sia attraverso gl'interventi di sostegno attivati dai Servizi sociali che mediante il percorso riabilitativo intrapreso dai ricorrenti, i cui risultati, ancora incerti, hanno indotto la Corte di merito ad esprimere una prognosi sfavorevole in ordine alla possibilita' di ristabilire un adeguato rapporto genitoriale in tempi compatibili con le piu' immediate esigenze di cura ed assistenza dei minori, in tal modo giustificando la dichiarazione dello stato di adottabilita', quale extrema ratio per porre rimedio ad uno stato di fatto altrimenti pregiudizievole per il loro corretto sviluppo psicofisico.

Tale apprezzamento non contrasta in alcun modo con il diritto dei minori a crescere ed essere educati nell'ambito della loro famiglia di origine, il cui carattere prioritario, solennemente riconosciuto dalla Legge n. 184 del 1983, articolo 1. nel testo novellato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, e garantito attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere situazioni di difficolta' e disagio familiare, non esclude la configurabilita' dello stato di abbandono, nel caso in cui, come nella specie, il genitore, nonostante l'attaccamento dimostrato verso il figlio e la collaborazione prestata all'azione di sostegno dei servizi sociali, non abbia raggiunto l'autonomia necessaria nell'assistenza e nell'educazione del minore, e risulti comunque impossibile formulare previsioni in ordine al tempo ragionevolmente occorrente per ristabilire un adeguato contesto familiare (cfr. Cass., Sez. 1 , 20 gennaio 2015, n. 881; 29 marzo 2011, n. 7115; 26 gennaio 2011, n. 1837). Questa Corte ha d'altronde chiarito ormai da tempo che la situazione di abbandono che legittima la dichiarazione dello stato di adottabilita' non implica necessariamente un rifiuto intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma puo' consistere anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente dagl'intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto dell'assistenza materiale e morale a tal fine necessaria (cfr. Cass., Sez. 1 , 26 gennaio 2011, n. 1838; 7 febbraio 2002, n. 1674): il provvedimento in questione non ha infatti alcuna connotazione sanzionatoria nei confronti dei genitori, ma e' adottato nell'esclusivo interesse del minore, in considerazione dell'inidoneita' della famiglia naturale ad assicurarne il normale sviluppo psicofisico, sicche' non risultano sufficienti ad evitarlo un'evoluzione in senso positivo della situazione esistenziale dei genitori ed il proposito di riparare alle precedenti mancanze da loro astrattamente manifestato, occorrendo piuttosto che il giudice proceda ad una specifica valutazione dei progetti educativi da loro formulati e del modo in cui essi intendono realizzarli (cfr. Cass., Sez. 1 , 10 giugno 2011, n. 12730; 24 febbraio 2010, n. 4545; 17 luglio 2009, n. 16795).

Non meritano pertanto censura le conclusioni cui e' pervenuta la Corte di merito, la quale, pur dando atto del legame affettivo riscontrato tra i minori ed i ricorrenti e della motivazione genitoriale manifestata da questi ultimi, nonche' della disponibilita' da loro dimostrata a seguire il percorso di riabilitazione delineato dal SERT, ha ritenuto inevitabile la dichiarazione dello stato di adottabilita', sottolineando le criticita' psicologiche e comportamentali collegate allo stato di tossicodi-pendenza del (OMISSIS) e della (OMISSIS) e gli effetti deleteri dalle stesse prodotti sulla capacita' genitoriale, icasticamente definita solo idealmente posseduta, avuto riguardo alle gravi lacune emerse sul piano della comprensione dei bisogni morali e materiali dei figli, prima ancora che sulla capacita' di darvi congruo soddisfacimento.

7.1. - Sotto un diverso profilo, lo stesso tenore delle censure sollevate dai ricorrenti risulta sufficiente ad escludere che il predetto apprezzamento possa considerarsi inficiato dalla mancata attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialita' prescritti dalla legge, avendo essi riconosciuto espressamente di aver partecipato agl'incontri programmati con i figli, di essersi sottoposti a colloqui con gli psicologi e di aver intrapreso un percorso terapeutico e riabilitativo che li ha condotti ad affrancarsi dalla tossicodipendenza; come si evince dalla sentenza impugnata, l'attivita' di supporto svolta dalla struttura protetta presso la quale sono stati ricoverati i minori e dal SERT ha d'altronde costituito soltanto una parte delle misure adottate per evitare la dichiarazione dello stato di abbandono, essendosi proceduto, nel corso di entrambi i gradi del giudizio, ad un costante ed approfondito monitoraggio della situazione psicologica e di vita dei minori e del nucleo familiare, che, pur avendo puntualmente registrato i progressi compiuti dai ricorrenti, ha confermato la loro fragilita' caratteriale e comportamentale, che ha reso impossibile una prognosi favorevole in ordine ad un prossimo recupero della capacita' geni-toriale. Se e' vero, pertanto, che, come sostiene la difesa dei ricorrenti, compito del servizio sociale non e' solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma anche e soprattutto quello di concorrere alla rimozione delle stesse, ove possibile, attraverso i necessari interventi di sostegno ed aiuto, e' anche vero pero' che ove, come nella specie, gli effetti di tali misure tardino a manifestarsi, per mancanza della doverosa collaborazione da parte degl'interessati o per altre circostanze ostative indipendenti dalla loro volonta', la prevalente esigenza di evitare che l'interesse del minore resti esposto ad un piu' grave pregiudizio rende inevitabile la rescissione dei legami con la famiglia di origine (cfr. Cass., Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6137; 29 marzo 2011, n. 7115).

8. - Con il primo motivo del loro ricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nonna paterna e zio dei minori, lamentano la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 8 e 15, nonche' l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, affermando che, nel dichiarare lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della loro disponibilita' ad ovviarvi, non avendo considerato che a seguito del ricovero presso la struttura protetta essi avevano manifestato la disponibilita' a prendersi cura dei minori, successivamente ribadita anche in udienza, ed avevano regolarmente partecipato agl'incontri programmati, mantenendo significativi rapporti con i minori. Aggiungono che la Corte di merito ha omesso di prendere in esame la relazione dell'assistente sociale, che aveva individuato proprio in essi ricorrenti le figure familiari piu' adatte per l'affidamento dei minori, ravvisando nello zio paterno un'eventuale figura di riferimento e confermando anche l'adeguatezza della loro abitazione.

9. - Le predette censure vanno esaminate congiuntamente a quelle di cui al primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), anch'essi zii dei minori, i quali deducono a loro volta la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 8 e 15, nonche' l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata considerazione della loro disponibilita' ad ovviare allo stato di abbandono, assumendo di aver chiesto l'affidamento dei minori fin dal giudizio di primo grado, e precisando di aver dichiarato di poter mettere a disposizione degli stessi una camera nella loro abitazione, nonche' di aver dimostrato di aver mantenuto rapporti significativi con i bambini. Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito, oltre ad essersi immotivatamente discostata dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'affidamento, devono essere privilegiati coloro che sono legati ai minori da rapporti di sangue, ha omesso di valutare la relazione dell'assistente sociale, che aveva riconosciuto la loro idoneita' a prendersi cura dei minori.

10. - Unitamente alle predette censure, devono essere esaminate anche quelle di cui al secondo motivo di entrambi i ricorsi, con cui la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) denunciano la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, e la nullita' della sentenza impugnata, ai sensi degli articoli 132 e 156 c.p.c., sostenendo che, nell'addebitare anche a loro lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha considerato che tale situazione presuppone l'inadempimento degli obblighi di educazione, istruzione e mantenimento, che gli articoli143 e 147 c.c., pongono esclusivamente a carico dei genitori, mentre i parenti sono tenuti a provvedere all'assistenza morale e materiale dei minori soltanto quanto questi ultimi siano privi dei genitori o gli stessi siano stati privati della potesta' sui figli.

Aggiungono la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) che, nell'escludere l'idoneita' della nonna paterna all'affidamento dei minori, in considerazione dell'eta' avanzata, la Corte di merito non ha poi tenuto conto dell'evoluzione naturale e dei progressi della scienza medica, che, comportando un prolungamento delle aspettative di vita, escludono la possibilita' di ravvisare nel predetto elemento una causa ostativa.

La (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sostengono invece che la Corte di merito ha omesso di valutare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che negli anni precedenti essi ricorrenti avevano dovuto occuparsi dei gravi problemi di salute del (OMISSIS), il cui avvenuto superamento avrebbe consentito loro di prendersi adeguatamente cura dei minori.

11. - I predetti motivi sono infondati.

Com'e' noto, l'accertamento dello stato di abbandono, ai sensi della Legge n. 184 del 1983, articolo 8, richiede la valutazione del comportamento non solo dei genitori, ai quali l'articolo 148 c.c., impone espressamente l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, ma anche dei parenti entro il quarto grado, tenuti a prestare assistenza ai minori e ad adempiere agli obblighi educativi, in sostituzione dei genitori e qualora gli stessi non vi provvedano, in virtu' di un principio di carattere generale emergente dalla stessa Legge n. 184 cit.. Quest'ultima, infatti, fa piu' volte riferimento ai predetti parenti, escludendoli dall'obbligo della segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nel caso in cui accolgano nella propria abitazione il minore per un periodo superiore a sei mesi (articolo 9), prevedendone la convocazione nel procedimento in esame ed attribuendo al presidente del tribunale per i minorenni il potere d'impartire loro prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore (articoli 12 e 13), nonche' imponendo la dichiarazione dello stato di adottabilita' nel caso in cui, oltre ai genitori, non si siano presentati tali parenti, oppure l'audizione dei medesimi abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza e la non disponibilita' ad ovviarvi (articolo 15) (cfr. Cass., Sez. 1 , 17 luglio 2009, n. 16796). In ogni caso, la sussistenza dello stato di abbandono puo' essere esclusa soltanto a condizione che tali parenti prestino concretamente ed attivamente assistenza ai minori, non risultando sufficiente, da parte loro, una semplice dichiarazione di dissenso rispetto al comportamento tenuto dai genitori, o magari la segnalazione dell'abbandono, e neppure la mera dichiarazione di disponibilita' ad adempiere gli obblighi educativi in sostituzione dei genitori, ma occorrendo che la predetta disponibilita' sia suffragata da elementi obiettivi tali da renderla credibile, ed in particolare dall'accertamento, per il passato, di rapporti significativi tra i parenti ed i minori (cfr. ex plurimis,Cass., Sez. 6 , 24 giugno 2013, n. 15755; Cass., Sez. 1 , 28 gennaio 2011, n. 2102; 11 agosto 2009, n. 18219).

L'esistenza di siffatti rapporti e' stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata in virtu' delle dichiarazioni rese dagli stessi ricorrenti, i quali, pur avendo riconosciuto di essere stati a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del (OMISSIS) e della (OMISSIS), avevano riferito di non essersi accorti ne' della gravita' delle loro condizioni ne' dello stato di disagio psicofisico dei minori, avendoli incontrati presso l'abitazione della nonna paterna ed avendo frequentato solo pochissime volte la casa familiare. La Corte di merito ha dato altresi' atto dello scarso interesse manifestato dalla (OMISSIS) e dal (OMISSIS) per la situazione dei loro congiunti, rilevando che gli stessi, asseritamente occupati da altri problemi, non si erano mai attivati per esercitare un controllo piu' stringente sulle abitudini di vita della famiglia o per offrire alla stessa un sostegno non meramente economico, anche al fine di responsabilizzare i genitori in ordine alla necessita' di un radicale mutamento di vita che consentisse loro di provvedere adeguatamente alla cura dei figli. Quanto alla nonna paterna, la sentenza impugnata, nell'escludere la sua capacita' di porsi quale punto di riferimento per la crescita e l'educazione dei minori, non si e' limitata a sottolinearne l'eta' avanzata, nella quale ha ravvisato soltanto una plausibile giustificazione della passivita' manifestata in occasione degl'incontri con i nipoti, ma ne ha specificamente segnalato il mancato intervento a tutela dei minori in epoca anteriore all'apertura del procedimento, quale sintomo evidente dell'impossibilita' di ravvisare in lei una valida risorsa alternativa ai genitori.

Il predetto accertamento non si pone in contrasto con il fatto del quale i ricorrenti lamentano l'omesso esame, ovverosia con l'intervenuta modificazione della situazione esistenziale e familiare della (OMISSIS) e del (OMISSIS), emergente dalla relazione dell'assistente sociale acquisita agli atti, che consentirebbe loro di dedicarsi finalmente alla cura ed all'assistenza dei nipoti: indipendentemente dalla considerazione che di tale mutamento non vi e' traccia nelle dichiarazioni rese dai ricorrenti in primo grado e testualmente riportate nella sentenza impugnata, tale sopravvenuta disponibilita' non puo' essere in alcun modo considerata decisiva, in quanto, non essendo in grado di sopperire all'assenza pregressa di rapporti significativi con i minori, non risulterebbe idonea ad orientare in senso diverso l'apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata in ordine all'incapacita' dei parenti di provvedere alla crescita, all'educazione ed all'istruzione dei minori.

Non meritano pertanto censura le conclusioni cui e' pervenuta la Corte di merito, nella parte in cui ha ravvisato nella predetta manifestazione di disponibilita' una dichiarazione puramente verbale, inidonea ad evitare la rescissione del vincolo familiare, in quanto insufficiente a dimostrare l'esistenza di un ambiente domestico effettivamente capace di sopperire alle deficienze dei genitori, provvedendo alla soddisfazione delle molteplici esigenze connesse alla tenera eta' dei minori: tale decisione trova infatti conforto nel principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti nel caso in cui questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, ne' di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole; la predetta situazione, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimita', non viene meno per il solo fatto che il minore riceva le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, dovendosi accertare in tal caso se l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalita' del minore, e non potendosi in particolare prescindere, nella valutazione dell'idoneita' dei predetti parenti, dalla considerazione della loro condotta pregressa (cfr. Cass., Sez. 1 , 16 luglio 2014, n. 16280; 10 agosto 2006, n. 18113).

12. - I ricorsi vanno pertanto rigettati.

La complessita' e la delicatezza delle questioni trattate giustifica peraltro la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

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