Il figlio maggiorenne che agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento deve fornire la prova di non essere indipendente economicamente

Fatto costitutivo del diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori non e' il solo rapporto di filiazione, ma anche la mancanza di indipendenza economica. Infatti l'articolo 147 c.c., impone ai genitori "l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". E l'elemento della capacita' e' certamente riferibile anche alla situazione economica del figlio. La mancanza di indipendenza economica, benche' possa di regola presumersi, con la conseguenza che incomba sul genitore l'obbligo di provare l'autonomia economica del figlio, non e' dunque una fattispecie impeditiva del diritto del figlio al mantenimento, ma e' elemento della fattispecie costitutiva di tale diritto. Deve essere pertanto allegata da chi postuli il diritto al mantenimento. E se questa allegazione puo' essere ritenuta implicita nella domanda del figlio minorenne, deve invece essere esplicitata nella domanda del figlio maggiorenne.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 luglio 2010, n. 16612



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Gabriella - Presidente

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pa. Ba. , domiciliata in Roma, Via del Conservatorio 91, presso l'avv. G. Alberti, rappresentata e difesa dall'avv. MASSA F., come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Va. Ca. , domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. STASI C., come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 660/2005 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 19 ottobre 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, nel ribadire che Pa.Ba. e' figlia naturale di Va.Ca. , ha tuttavia rigettato, in riforma della decisione di primo grado, la domanda proposta dalla stessa Pa.Ba. per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre.

Hanno ritenuto i giudici del merito:

a) l'acquiescenza prestata da Va.Ca. rispetto al capo della sentenza di primo grado dichiarativo della sua paternita' naturale non gli precludeva l'impugnazione del capo relativo al riconoscimento alla figlia di un assegno di mantenimento;

b) pur essendo certamente tenuti i genitori al mantenimento anche dei figli maggiorenni incolpevolmente privi di un proprio reddito, cio' nondimeno nel caso in esame l'attrice trentaquattrenne non aveva neppure allegato di trovarsi in una situazione di difetto di indipendenza economica, mentre risultava al contrario un suo rapporto di lavoro come segretaria nello studio di un commercialista.

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione Pa. Ba. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso Va.Ca. , che ha depositato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'articolo 329 c.p.c., sostenendo che l'acquiescenza prestata al capo della decisione relativo alla dichiarazione giudiziale della paternita' precludeva l'impugnazione anche del capo relativo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, in quanto l'obbligo di mantenimento dei figli e' imposto dalla legge ai genitori.

Il motivo e' manifestamente infondato.

Come hanno chiarito gia' i giudici del merito, infatti, l'acquiescenza sulla dichiarazione giudiziale della paternita' non preclude l'impugnazione relativa al riconoscimento alla figlia di un assegno di mantenimento, perche', come la stessa ricorrente ammette, non necessariamente chi sia dichiarato genitore e' tenuto anche al mantenimento del figlio maggiorenne. Sicche' l'impugnazione della decisione di riconoscimento dell'assegno di mantenimento non e' incompatibile con l'acquiescenza alla decisione di dichiarazione giudiziale della paternita'.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., articoli 147 e 148 c.c., articolo 155 c.c., comma 4, Legge n. 898 del 1970, articolo 6, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene innanzitutto che l'appello di Va.Ca. era comunque inammissibile: sia perche' proponeva eccezioni nuove, con riferimento alla dedotta maggiore eta' e indipendenza economica dell'attrice; sia perche' proponeva nuove richieste istruttorie, relative anche a prove documentali, certamente gia' proponibili in primo grado.

Aggiunge poi che, essendo l'obbligo di mantenimento consequenziale all'accertamento della paternita', incombe al genitore eccepire e dimostrare l'indipendenza economica del figlio maggiorenne.

Il motivo e' infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, in realta', la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 147 e 148 c.c. (Cass., sez. 1, 16 luglio 2005, n. 15100, m. 583471).

D'altro canto, come la ricorrente ricorda, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'articolo 148 c.c., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore eta' da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non puo' che ispirarsi a criteri di relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass., sez. 1, 3 aprile 2002, n. 4765, m. 553487, Cass., sez. 1, 24 novembre 2004, n. 22214, m. 578114, Cass., sez. 1, 11 luglio 2006, n. 15756, m. 592467).

Fatto costitutivo del diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori non e' tuttavia il solo rapporto di filiazione, ma anche la mancanza di indipendenza economica. Infatti l'articolo 147 c.c., impone ai genitori "l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". E l'elemento della capacita' e' certamente riferibile anche alla situazione economica del figlio.

La mancanza di indipendenza economica, benche' possa di regola presumersi, con la conseguenza che incomba sul genitore l'obbligo di provare l'autonomia economica del figlio, non e' dunque una fattispecie impeditiva del diritto del figlio al mantenimento, ma e' elemento della fattispecie costitutiva di tale diritto. Deve essere pertanto allegata da chi postuli il diritto al mantenimento. E se questa allegazione puo' essere ritenuta implicita nella domanda del figlio minorenne, deve invece essere esplicitata nella domanda del figlio maggiorenne.

Ne consegue che, quando agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento, il figlio maggiorenne deve allegare una condizione legittimante, cui riferire l'onere del genitore di provarne l'inesistenza.

Correttamente pertanto nel caso in esame i giudici d'appello hanno rilevato la mancata allegazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio dall'attrice; e ne hanno a ragione rigettato la domanda.

Non vi fu infatti ammissione di una nuova eccezione di Va. Ca. , ma fu solo rilevata la mancata allegazione di un elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio dall'attrice; ne' risulto' determinante ai fini della decisione la documentazione relativa all'impiego di Pa.Ba. .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi euro 1.200,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
 

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