Il genitore che ha integralmente provveduto al mantenimento del figlio naturale ha diritto al rimborso pro quota con decorrenza dalla nascita

La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non puo' prescindere da un'espressa domanda proposta dalla parte in nome proprio, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 aprile 2010, n. 9300



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19716-2009 proposto da:

PR. AL. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso l'avvocato D'ALESSIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO BOLOGNESI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE PER I MINORENNI, RO. LO. ;

- intimati -

nonche' da:

RO. LO. (C.F. (OMESSO)), nella qualita' di madre del minore RO. ED. , elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 183, presso l'avvocato LUCANTONI MARTA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE PER I MINORENNI, PR. AL. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2248/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato BOLOGNESI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato LUCANTONI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In accoglimento della domanda proposta con ricorso del 31.05.2006 da Ro.Lo. , il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza del 9.04-12.05.2008, preceduta dal Decreto del 21-23.09.2005, ammissivo dell'azione ed avverso il quale era stato dichiarato improcedibile il reclamo per sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalita' dell'articolo 274 c.c. dichiarava che Pr. Al. era padre naturale del minore Ro.Ed. , nato a (OMESSO), gia' riconosciuto come proprio figlio dalla ricorrente; conseguentemente condannava il Pr. a pagare alla Ro. , con decorrenza dalla nascita del bambino, la somma di euro 500,00 mensili, con accessori, a titolo di contributo paterno al suo mantenimento.

Con sentenza del 17.02 - 27.05.2009, resa nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:

a. dichiarava inammissibile la domanda della Ro. di rimborso pro quota delle spese per il mantenimento del figlio, da lei sostenute sin dalla sua nascita;

b. determinava il contributo dovuto dal Pr. per il mantenimento del figlio naturale, a decorrere dal giugno 2004, data d'introduzione dell'azione, nella somma di euro 800,00 mensili, con rivalutazione annuale e con gli interessi legali sugli arretrati maturati dalla domanda al soddisfo;

c. imponeva al medesimo Pr. di concorrere con la Ro. al pagamento delle spese straordinarie per esigenze mediche (non coperte dal SSN) e formative (istruzione, scuola, sport e simili) del figlio, purche' documentate ed eccedenti per singola voce la somma di euro 100,00 al mese;

d. poneva a carico del Pr. sia i 3/4 delle spese processuali inerenti ad entrambi i gradi di merito, compensate per la residua parte, e sia le spese di CTU;

e. confermava nel resto l'impugnata pronuncia.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che a sostegno della decisione il Tribunale, dopo avere rilevato che la prova testimoniale espletata aveva confermato la relazione sentimentale esistita tra le parti nel periodo indicato dalla Ro. e che il rifiuto del Pr. di sottoporsi alla consulenza immuno-ematologica era valutabile, ai sensi dell'articolo 232 c.c., comma 2, non operava la presunzione del suo concepimento durante il matrimonio, come anche confermato dal certificato anagrafico integrale della Ro. (tardivamente depositato dall'appellante in allegato alle note finali, dopo la scadenza del termine fissato per le produzioni documentali), secondo cui il bambino non aveva mai assunto lo stato di figlio legittimo ma sin dalla nascita quello di figlio naturale riconosciuto dalla sola madre che il riconoscimento paterno non poteva ritenersi contrario all'interesse del minore che ai fini della valutazione di rispondenza in questione ben potevano essere utilizzati, per il principio di acquisizione, anche gli elementi probatori, e segnatamente gli accertamenti socio-sanitari della ASL e del competente Servizio Sociale, acquisiti nella fase preliminare di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', nonostante che di questo procedimento prodromico il giudice della leggi avesse dichiarato l'illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 50 del 10.02.2006

che nel giudizio di primo grado era stata svolta un'accurata istruttoria, acquisita un'aggiornata relazione in data 16.04.2007, redatta dal competente Servizio sociale, sulle condizioni del minore, disposta una consulenza psichiatrica d'ufficio nei riguardi del Pr. ed assunta prova testimoniale sulla relazione sentimentale intrattenuta dai genitori del minore, la cui esistenza d'altra parte il medesimo Pr. non aveva contestato che ne' l'emerso "disturbo di personalita' NAS " sofferto dal Pr. , bene inserito in ambito sociale, ne' il suo netto rifiuto della paternita' rendevano il riconoscimento paterno contrario all'interesse del minore che era fondato l'ulteriore motivo di gravame, inerente all'assenza di una tempestiva, necessaria domanda della Ro. di condanna del Pr. al rimborso pro quota delle spese da lei anticipate sin dalla nascita del figlio per il suo mantenimento che, invece, per il periodo posteriore all'introduzione dell'azione la contribuzione paterna per il mantenimento del minore ben poteva essere imposta anche d'ufficio che per la quantificazione del contributo paterno occorreva considerare le attivita' professionali svolte da ciascuna delle parti - dipendente del Senato della Repubblica lui e maestra d'asilo lei - ed i rispettivi redditi, desunti dalla documentazione fiscale, ed ancora sia il fatto che il Pr. non aveva dimostrato di contribuire al mantenimento della figlia legittima, ormai maggiorenne, e sia che il rifiuto dello stesso di avere relazioni con il minore implicava per la Ro. impiego di maggiori risorse in termini di tempo, assistenza e cure per il bambino - che avuto riguardo all'eta' ed alle presumibili esigenze del figlio, ormai undicenne, in rapporto anche al tenore di vita certamente non modesto consentitogli dagli introiti del Pr. , il contributo economico da quest'ultimo dovuto andava elevato ad euro 800,00 mensili a decorrere dal 10.06.2004, data di notificazione allo stesso del ricorso della Ro. volto ad ottenere l'ammissione all'azione (a norma dell'abrogato articolo 274 c.c.), ed integrato dalla previsione di ripartizione paritaria delle spese straordinarie inerenti al minore.

Avverso questa sentenza il Pr. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato il 4.09.2009 alla Ro. ed il 16.09.2009 al PG presso il giudice a quo. La Ro. ha resistito con controricorso notificato il 14.10.2009 e proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell'articolo 372 c.p.c..

A sostegno del ricorso principale il Pr. denunzia, conclusivamente formulando i quesiti di diritto in ossequio al disposto dell'articolo 366 bis c.p.c.:

1. "Violazione e falsa applicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 delle norme vigenti in tema di prova delle condizioni e dei presupposti di proponibilita', ammissibilita' e legittimazione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita' di cui all'articolo 269 cod. civ.".

Il ricorrente si duole che l'azione non sia stata dichiarata inammissibile e/o improponibile ed in particolare che pur essendo stata la nascita del bambino posteriore al matrimonio contratto dalla Ro. con il P. , sia stata ritenuta non operante la presunzione di cui all'articolo 232 c.c. di concepimento del figlio durante il matrimonio. Al riguardo deduce:

- che mancava qualsiasi attestazione della cessazione della convivenza coniugale o comunque della modifica dello status di coniuge in capo alla Ro. che la prova della ricorrenza di uno dei casi di esclusione dell'operativita' di detta presunzione, previsti dal citato articolo 232 c.c., comma 2 e segnatamente del fatto che tra i coniugi P. fosse intervenuta la separazione personale consensuale, non poteva essere tratta dalla depositata scheda informatica, non sottoscritta e non corredata dalla attestazione di conformita' con l'originale, a suo parere priva di qualsiasi valenza a fronte anche del contenuto della certificazione da lui prodotta - che non gli era stato concesso il chiesto termine per produzioni documentali in copia autentica e per esame, in violazione dei principi sul rispetto del contraddittorio e sul diritto di difesa.

Il motivo non ha pregio, per difetto di rilevanza e decisivita' delle censure in esso prospettate. Infatti, anche a prescindere dall'efficacia probatoria attribuibile alla scheda informatica inerente al procedimento di separazione personale consensuale della Ro. dal coniuge P.O. e dalla ritualita' o meno dell'acquisizione dell'atto al processo, la non operativita' della presunzione di cui all'articolo 235 cod. civ., ne' si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternita' naturale di persona diversa dal marito (cfr. Cass. 199708059; 199603194; 19211073; 198703184).

2. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 in ordine al fatto controverso costituito dall'accertamento della sussistenza dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternita' di cui all'articolo 269 e ss. cod. civ.".

Censura per vizi motivazionali la declaratoria giudiziale della sua paternita' naturale, sostenendo in sintesi, di avere contestato l'esistenza della relazione sentimentale con la Ro. , sul punto sottolineando anche che si era trattato solo di una relazione brevissima, con esclusione di possibile prole, che la corrispondenza della dichiarazione giudiziale di paternita' all'interesse del minore avrebbe dovuto essere valutata autonomamente rispetto alla fase preliminare, che risultavano fatti obiettivi ostativi all'affermazione di rispondenza della dichiarazione all'interesse del minore, desumibili dalle indagini e dalle conclusioni esposte dal CTU, il quale aveva sconsigliato la frequentazione tra lui ed il minore, in quanto sarebbe stata da lui vissuta in maniera fortemente frustrante con comportamenti di rifiuto certamente lesivi per la tranquillita' e la stabilita' emotiva del bambino, che non erano emersi elementi positivi a favore della ricorrenza dell'interesse in argomento, posto che non basta l'assenza di una condotta paterna pregiudizievole o la sola convenienza economica per il minore;ma occorre provare l'esistenza di un concreto beneficio morale, affettivo oltre che materiale per il bambino e che e' ostativa l'esistenza del fondato rischio per l'equilibrio affettivo e psicologico, l'educazione e la collocazione del medesimo minore, nella specie ricorrente.

Anche questo motivo non merita favorevole apprezzamento, risolvendosi in parte in inammissibili, generiche ed inconsistenti critiche e rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non e' dato desumere illogicita' o carenze motivazionali, ed in parte in infondate censure.

l giudici di merito appaiono, infatti, avere ineccepibilmente compiuto le espresse valutazioni ed adottato ed argomentato le loro coerenti conclusioni, dal momento che:

- hanno considerato tutto l'ampio ed articolato complesso dei dati istruttori emersi;

- con irreprensibile richiamo al principio di acquisizione (cfr. Cass. 200815162), hanno giustamente ritenuto di non trascurare ai fini probatori nemmeno gli elementi acquisiti nella fase prodromica di ammissibilita' dell'azione di dichiarazione della paternita' naturale, fase in cui, prima della pronuncia n. 50 del 2006, d'incostituzionalita' dell'articolo 274 c.c., ed in base a precedente pronuncia del medesimo giudice delle leggi (Corte cost. n. 341 del 1990), occorreva anche valutare la rispondenza dell'azione di reclamo all'interesse del minore;

- hanno compiutamente e logicamente valutato e motivato la rispondenza della declaratoria di paternita' del Pr. all'interesse del minore, interesse che consiste nell'affermazione di un rapporto veridico, che non pregiudichi lo sviluppo della sua personalita' ( cfr. anche Corte cost. n. 216 del 1997)

- che - come anche rilevato dagli stessi giudici di merito - la contrarieta' all'interesse del minore puo' sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potesta' genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di essi l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilita' di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre; ne' l'interesse del minore puo', di regola, essere escluso dalle normali difficolta' di adattamento psicologico al nuovo "status", essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternita' naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore. E nemmeno detto interesse e' escluso dall'assenza di "affectio" da parte del presunto padre ne' dalla dichiarazione di costui, convenuto con l'azione di dichiarazione giudiziale "ex" articolo 269 cod. civ., di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti alla potesta' genitoriale (in tema, cfr Cass. 200515101; 200303548; 200211041; 200203793);

- che alla luce dei principi appena richiamati, irreprensibilmente hanno escluso che contrastassero con l'interesse del minore,, il rifiuto della paternita' da parte del Pr. o i peculiari profili della sua personalita', quali emersi dall'esito della disposta indagine psichiatrica d'ufficio, i quali secondo l'esperto sconsigliavano per il momento la frequentazione con il figlio, essenzialmente e plausibilmente ritenendo, visto anche che nell'ambito lavorativo, ove il Pr. risultava bene inserito, non gli avevano comportato disagi, che determinassero non piu' che attuali e transitorie difficolta' relazionali con il bambino, nel tempo superabili, eventualmente anche tramite ausili esterni socio-sanitari.

3. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con omesso esame di un documento,ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento del minore posto a carico del presunto padre ai sensi dell'articolo 277 c.c., comma 2".

Censura sia l'elevazione dall'importo di euro 500,00 a quello di euro 800,00 del contributo economico mensile di mantenimento del figlio, sostenendo anche che dalle prodotte sue dichiarazioni dei redditi risultava dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, che contribuiva al mantenimento anche della figlia legittima maggiorenne, corrispondendo un importo di circa euro 800,00 al mese, e sia la fissazione della decorrenza della contribuzione dall'introduzione dell'azione, in luogo della posteriore data di proposizione della relativa domanda da parte della Ro. .

Il motivo in entrambe le sue articolazioni non ha pregio.

Il primo profilo di censura e' inammissibile, dal momento che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risulta trascritto anche il contenuto della documentazione fiscale da cui avrebbe dovuto trarsi il riscontro della sostenuta ulteriore contribuzione.

Il secondo, invece, e' infondato. In ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio, il giudice che ha accertato il rapporto di paternita' non e' vincolato, in ordine al quantum ed alla decorrenza dell'apporto, alla domanda della parte, in quanto l'articolo 277 c.c., comma 2 conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso (in tema, cfr. Cass. 200413296).

Con il ricorso incidentale la Ro. deduce, con conclusiva formulazione del quesito di diritto "Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di efficacia della sentenza dichiarativa di riconoscimento di filiazione naturale, di cui all'articolo 277 e ss. cod. civ. in combinato disposto con gli articoli 261, 147 e 148 cod. civ.". Si duole che il mantenimento non sia stato fatto retroagire alla data di nascita del minore.

Il motivo non e' fondato alla luce del condiviso principio di diritto gia' ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. 200726575; 200923630) ed ineccepibilmente applicato dalla Corte distrettuale, secondo cui la sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non puo' prescindere da un'espressa domanda proposta dalla parte in nome proprio, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili.

Conclusivamente i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti. In ragione della sua prevalente soccombenza, il Pr. deve essere condannato al pagamento in favore della Ro. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il Pr. a rimborsare alla Ro. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
 

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