Il padre detenuto può essere condannato per violazione dei mezzi di assistenza

La responsabilita' per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non e' esclusa dall'indisponibilita' dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, 3 marzo 2011, n. 11696, F.; Sez. 5, 22 aprile 2004, n. 36450, Communara; Sez. 6, 8 luglio 1997, n. 8419, Carabellese). Nel caso in esame, i giudici hanno sostenuto che l'impossibilita' di adempiere e' da ascrivere a colpa dell'imputato, che ha posto in essere comportamenti contrari a norme penali, sicche' si tratta di una colpevole impossibilita' che, come tale, non puo' avere valore esimente. Deve osservarsi che sebbene la situazione di detenzione prolungata non puo' considerarsi quale causa giustificativa dell'inadempimento, tuttavia puo' essere valutata ai fini della verifica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 3 febbraio 2015, n. 4960



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18 giugno 2013 emessa dalla Corte d'appello di Genova;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;

udito il sostituto procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato (OMISSIS), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Genova ha confermato parzialmente la sentenza del 13 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Chiavari aveva condannato (OMISSIS) alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p., revocando le statuizioni civili a seguito della rinuncia della parte civile.

La Corte territoriale ha ritenuto provata l'accusa di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, (OMISSIS) e (OMISSIS), omettendo di versare l'assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 stabilito dal giudice civile in sede di separazione dalla moglie, (OMISSIS), ritenendo che lo stato di detenzione del (OMISSIS) non possa avere alcuna valenza esimente, trattandosi di una caso di impossibilita' colpevole.

L'imputato ha presentato personalmente ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo in cui contesta la decisione della Corte d'appello che ha negato ogni rilievo alla sua condizione di detenuto.

In sostanza, il ricorrente assume di essersi trovato in una situazione di oggettiva impossibilita' ad adempiere le obbligazioni di mantenimento a causa della sua detenzione protrattasi dal 29.3.2007 al 9.1.2009; peraltro, sostiene che la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto compiere un accertamento piu' approfondito al fine di stabilire la effettiva incidenza della detenzione sulla possibilita' di provvedere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza.

In data 2 ottobre 2014 l'avvocato (OMISSIS), difensore d'ufficio dell'imputato, ha depositato una memoria in cui, oltre a ribadire il motivo proposto nel ricorso sulla sussistenza di una causa di forza maggiore, costituita dallo stato detentivo, ha dedotto la mancanza di motivazione sul punto, sottolineando inoltre che i giudici di appello non hanno dato alcun rilievo alla intervenuta revoca della costituzione della parte civile, dovuta proprio alla constatata impossibilita' dell'imputato di poter adempiere alle sue obbligazioni.

Il ricorso e' fondato nei limiti di seguito precisati.

Deve ritenersi che la Corte d'appello abbia, correttamente, escluso la sussistenza dell'esimente della forza maggiore consistita, secondo la prospettazione difensiva, nel fatto che l'imputato non ha potuto adempiere all'obbligo del mantenimento dei figli minori perche' in stato di detenzione per un lungo periodo di tempo.

Proprio con riferimento al reato previsto dall'articolo 570 c.p. si e' ritenuto che la responsabilita' per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non e' esclusa dall'indisponibilita' dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, 3 marzo 2011, n. 11696, F.; Sez. 5, 22 aprile 2004, n. 36450, Communara; Sez. 6, 8 luglio 1997, n. 8419, Carabellese).

Nel caso in esame, i giudici hanno sostenuto che l'impossibilita' di adempiere e' da ascrivere a colpa dell'imputato, che ha posto in essere comportamenti contrari a norme penali, sicche' si tratta di una colpevole impossibilita' che, come tale, non puo' avere valore esimente.

Deve osservarsi che sebbene la situazione di detenzione prolungata non puo' considerarsi quale causa giustificativa dell'inadempimento, tuttavia puo' essere valutata ai fini della verifica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Nel caso in esame la Corte d'appello ha ammesso l'impossibilita' di adempiere da parte dell'imputato a causa del suo stato detentivo, sicche' i giudici pur escludendo la sussistenza della forza maggiore, avrebbero dovuto riconoscere la mancanza dell'elemento soggettivo.

Come e' noto il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella ipotesi di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non richiede la qualificazione specifica espressa dal preciso fine di far mancare quei mezzi all'avente diritto, in quanto e' sufficiente il dolo generico consistente nella volonta' cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualita' e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo.

Nel caso di specie, cio' che e' mancato e' proprio la consapevolezza di sottrarsi all'obbligo.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato.

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