Il padre inadempiente ai propri obblighi di assistenza familiare verso il minore è punibile anche se vi provvede l'altro coniuge

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova. Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione Sezione 6 Penale con Sentenza del 4 dicembre 2009, n. 46822 confermando un orientamento già formatosi in tema (plurimis, Sez. 6, 21 settembre 2001, dep. 17 ottobre 2001, n. 37419, Mangatia, rv. 220713);

Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza del 4 dicembre 2009, n. 46822



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco Pao - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CA. CA. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 2206/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 12/01/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO A. che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

OSSERVA

Ritenuto che Ca.Ca. impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale e' stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiaro' responsabile di del delitto previsto dall'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2 per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile;

che, ad avviso del giudice d'appello, il quadro probatorio descritto dal giudice di primo grado non avrebbe potuto che confermare la condotta di Ca. , sottrattosi del tutto all'adempimento di versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori;

che, per la Corte di merito, l'addotto stato di impossibilita' economica, anche la' dove sussistente, e' addebitabile a colpa dell'imputato in quanto egli si limitava a lavorare soltanto per un breve periodo dell'anno per il corpo forestale nonostante avesse dovuto provvedere alle esigenze dei figli minori per le quali sono intervenuti solo il coniuge separato e altri congiunti;

che il ricorrente deduce la violazione degli articoli 42, 45 e 570 c.p. e il vizio di motivazione, poiche' il giudice d'appello ha reso una motivazione diversa rispetto ai motivi d'appello non fondati sull'impossibilita' di provvedere ai bisogni dei figli minori, avendo sempre provveduto a inviare un assegno alla moglie di lire 300.000, per il mantenimento dei figli;

che, dopo il pignoramento presso terzi attivato dalla moglie a seguito della diversa misura di lire 500.000 stabilita dal giudice civile, il ricorrente asserisce di essersi trovato nell'impossibilita' di adempiere;

che tale situazione e' stata rappresentata con i motivi d'appello e non quella di essere nell'impossibilita' di provvedere al mantenimento dei figli, obbligo al quale peraltro puo' provvedersi con somma inferiore rispetto a quella stabilita in sede civile, senza che tale condotta costituisca reato;

che tale e' la sintesi ex articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.

Considerato il giudice d'appello ha correttamente interpretato e considerato le censure mosse alla decisione di primo grado, rilevando la pretestuosita' delle giustificazioni addotte dall'imputato all'inadempimento del dovere di provvedere ai mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli minori;

che, si e' gia' detto in narrativa, la Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice e ha sviluppato un proprio ragionamento probatorio per giungere alla conclusione della sussistenza dell'elemento materiale richiesto per la configurazione del delitto contestato;

che il giudice d'appello, condividendo e facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dal giudice di merito, si e' attenuto al principio di diritto, piu' volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (ex plurimis, Sez. 6, 21 settembre 2001, dep. 17 ottobre 2001, n. 37419, Mangatia, rv. 220713);

che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto provato lo stato di bisogno dei figli minori cui provvedevano, secondo le acquisizioni probatorie adeguatamente considerate e valutate, i famigliari della sua ex moglie;

che il ragionamento probatorio della Corte d'appello e' articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dall'imputato e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado;

che, a differenza di quanto asserito con il ricorso, il giudice d'appello ha reso specifica risposta alle censure articolate con l'impugnazione, di contenuto pressoche' analogo ai motivi di ricorso;

che l'intervenuto pignoramento presso terzi da consistenza alla prova della pregressa mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, nella misura stabilita dal giudice civile;

che l'inadempimento, totale o anche solo parziale, alle statuizioni del giudice civile, sebbene non possono di per se' integrare il reato de quo, costituisce condotta di rilevo penale la' dove, come risulta dalla sentenza di primo grado il soggetto obbligato con il proprio comportamento abbia determinato uno stato di bisogno degli aventi diritto tanto da fare ricorso agli interventi di altri famigliari;

che il ricorso e' infondato e va rigettato e comporta, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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