Il procedimento di adottabilità che si svolge sin dall'inizio in forma camerale contenziosa, impone la nomina di un curatore speciale al minore

Il procedimento di adottabilità che si svolge sin dall'inizio in forma camerale contenziosa, impone la nomina di un curatore speciale al minore (che trova conforto normativo anche nei principi costituzionali in tema di protezione dell'infanzia, di giusto processo e di diritto di difesa, nonché nei principi generali sia della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 che della Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996), affinché questi sia autonomamente rappresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti in funzione dei quali il procedimento si è aperto e che si pongono in posizione potenzialmente configgente con quella dei suoi genitori e rappresentati legali. Ne discende che la mancata nomina del curatore speciale al minore determina la nullità assoluta dell'intero giudizio di merito (insanabile e rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado di esso), conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale e alla violazione del principio del contraddittorio. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 maggio 2009, n. 10228)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

Dott. TAVASSI Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14255-2008 proposto da:

CO. AN. (c.f. (OMESSO)), C. S. (c.f. (OMESSO)), C. R. (c.f. (OMESSO)), SO. AN. FA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AMMIRAGLI 114, presso l'avvocato OLMI BENEDETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato CAPPONI MARINA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SIAST 5;

- intimati -

avverso la sentenza n. 615/2 008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato CAPPONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Aperto, con decreto del 20.02.2007, il procedimento relativo allo stato di abbandono di C.A., nata a (OMESSO), figlia di An.Co. e di C.S., a sua volta figlia di C.R. e di So.An. Fa., il Tribunale per i minorenni di Firenze, con sentenza n. 126 del 27 settembre 2007, dichiarava lo stato di adottabilita' della minore, affidandola ai servizi sociali e disponendo la sospensione degli incontri con i genitori ed i nonni materni.

Con sentenza del 9-17.04.2008, la Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, respingeva le distinte e poi riunite impugnazioni proposte contro la sentenza di primo grado, il 20.12.2007 da Co. An. e da C.S. ed il 14.12.2007 da C.R. ed So.An. Fa..

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l'altro ed in sintesi:

- che, poiche' in primo grado era stato assicurato il contraddittorio nei confronti di tutti gli appellanti, ai quali all'udienza del 20.04.2007 era stato contestato lo stato di abbandono della minore, e poiche' il Co. aveva proposto appello, non avevano pregio le eccezioni in rito sollevate dai medesimi appellanti, inerenti alla nullita' del procedimento di adottabilita' per carenza di assistenza legale dei soggetti controinteressati ed all'omessa comunicazione del diritto ad impugnare (Legge n. 184 del 1983 articolo 15 comma 3 nuovo testo);

- che gli appellanti non avevano sollevato particolari contestazioni al lungo elenco di fatti specifici, di dati oggettivi e di episodi concreti narrati dal Tribunale per giustificare la valutazione sfavorevole ne' motivate censure ai giudizi espressi nel tempo dai numerosi funzionar dei servizi sociali, dai medici, dagli psicologi e dagli esperti che a vario titolo si erano occupati del caso, tutti indistintamente concordi nel ritenere l'inadeguatezza della famiglia naturale di origine ad assicurare un futuro alla minore;

- che il filo conduttore delle doglianze era rappresentato dalla natura transitoria delle difficolta' incontrate nell'assolvimento (mancato) della funzione genitoriale e dal sopravvenuto superamento dei fatti ostativi, dunque implicitamente ritenuti sussistenti, che si erano anteriormente frapposti all'interpretazione soddisfacente del ruolo spettante alla famiglia naturale;

- che peraltro gli appellanti avevano continuato ad invocare il supporto di strutture assistenziali e gia' nella visione materna non era dal conforto del padre ne' tanto meno dei nonni che poteva arrivare la forza sufficiente per accudire, crescere ed educare la figlia, quanto piuttosto dal ricovero di madre e figlia in un centro specializzato;

- che solo il (OMESSO) C.S. aveva iniziato un programma di trattamento riabilitativo alco-tossicologico presso il SERT di (OMESSO), mentre la dichiarazione di adottabilita' della figlia, nata il (OMESSO), risaliva al (OMESSO), ragione per cui il percorso materno di recupero, che avrebbe dovuto essere intrapreso prima della nascita della bambina, era stato avviato troppo tardi, quando ormai nei fatti l'abbandono della figlia si era ampiamente consolidato;

- che, sebbene la situazione di Co.An. fosse nel frattempo migliorata, essendosi disintossicato ed avendo trovato lavoro, tuttavia nel primo anno di vita della figlia aveva ridotto il suo ruolo di padre alle visite in istituto;

- che anche i nonni pur avendo sempre visitato la bambina in istituto, solo di recente potevano offrire alla nipotina l'accoglienza domestica, impensabile prima del sopravvenuto ricovero in comunita' terapeutica del loro secondo figlio;

- che non si poteva dire che i genitori ne' tanto meno i nonni della minore avessero mai vissuto con lei quella situazione di appartenenza fisica e morale che spontaneamente si crea nell'ambito della famiglia, avendo la bambina trascorso molto piu' tempo con il personale degli istituti affidatari che non con i suoi parenti naturali;

- che ormai la minore aveva compiuto un anno e mezzo e da circa sei mesi non vedeva piu' i parenti naturali, che nel suo primo anno di vita aveva incontrato con una certa regolarita', ma in sostanza nel ruolo di affettuosi visitatori piuttosto che nel loro ruolo parentale;

- che non si era lontani dal vero nell'affermare che l'ipotetico, eventuale affidamento della minore ai parenti sarebbe avvenuto solo in forza di un legame essenzialmente genetico, non certo affettivo, e che non avrebbe ripristinato un'intimita' violata ma implicato l'edificazione di un rapporto sostanzialmente nuovo, ponendo problemi analoghi a quelli dell'affidamento ad estranei nello schema giuridico dell'adozione, senza peraltro assicurare quel substrato di adeguatezza in tale caso richiesto e lasciando irrisolte tutte le angosciose incognite di una prognosi che, seppure migliorata in virtu' dei tangibili sforzi di cui gli appellanti avevano dato atto, sarebbe restata in larga parte infausta, o comunque estremamente rischiosa;

- che superflui apparivano approfondimenti istruttori, tramite anche CTU o l'acquisizione di nuovi pareri specialistici.

Avverso questa sentenza, notificata il 22 ed il 23.04.2008, Co. An., C. S. e C.R. nonche' So. An. Fa. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato il 21.05.2008 al PG presso il giudice a quo ed al Siast 5, quale affidatario della minore. Gli intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso si denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto ed indicazione di fatti e ragioni in ossequio al disposto dell'articolo 366 bis c.p.c.:

1. Ai sensi dell'ari. 360 c.p.c., n. 4. "Nullita' della sentenza di primo grado per violazione della Legge n. 149 del 2001 articolo 8 punto 4 e della Legge n. 149 del 2001 articolo 15 punto 3) ", con riferimento alla mancata nomina, di un difensore alla minore, ai suoi genitori ed ai suoi nonni ed alla mancata menzione nella sentenza di primo grado delle forme e dei termini che genitori e nonni avrebbero dovuto osservare per l'eventuale impugnazione. Sottolineano che in relazione alla minore e' mancata la nomina di un difensore anche nel grado d'appello e che in primo grado e' pure mancata la nomina del curatore speciale. Sostengono che sono rimaste inosservate le innovazioni normative sul contraddittorio imposte dalla riforma della Legge n. 183 del 1984 in tema di diritto del minore ad una famiglia, con violazione anche dell'articolo 101 c.p.c., dei principi costituzionali in tema di giusto processo e del diritto di difesa.

2. "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per violazione della Legge 4 maggio 1983, n. 184, articoli 1 e 8 come novellati dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149".

Ne merito i ricorrenti si dolgono, in sintesi, che la conferma dello stato di adottabilita' della minore sia stata illegittimamente basata su transitori seppure gravi episodi relativi ai suoi genitori, di cui si e' preconizzato l'impossibile recupero del ruolo genitoriale, sul non veridico rilievo secondo cui i familiari della bambina non si erano dimostrati all'altezza del loro compito, dal momento che avevano fatto tutto quanto era stato loro consentito dalle disposizioni limitative adottate nel corso del procedimento svoltosi davanti al Tribunale, ed ancora che si sia valorizzato soltanto il periodo pregresso, senza considerare l'evoluzione positiva della situazione familiare.

3. "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo" con riguardo al mancato accoglimento dell'istanza di CTU sulle attuali capacita' di genitori e nonni, nonostante gli intervenuti miglioramenti delle loro condizioni e situazioni.

Il primo motivo di ricorso deve essere accolto per le argomentazioni che seguono.

In materia di adozione l'efficacia delle modifiche di carattere processuale apportate alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, e' rimasta sospesa fino al 30 giugno 2007, in forza della disposizione transitoria di cui al Decreto Legge 24 aprile 2001, n. 150, articolo 1 e delle successive proroghe (in tema, cfr. Cass. 200808713).

Il presente giudizio, sebbene iniziato con Decreto del 20.02.2007 di apertura del procedimento relativo alla stato di abbandono della minore e, quindi, nella perdurante efficacia del previgente assetto normativo processuale, risulta sin dal suo avvio condotto secondo regole formali assimilabili a quelle del nuovo rito, applicabile, invece, per quanto detto, soltanto dal 1.07.2007, data antecedente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, dichiarativa dello stato di adottabilita'.

In particolare, la sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze e' stata resa sulla base di sequenze e forme processuali non previste dal vecchio rito e solo tendenzialmente ma non completamente aderenti alle regole introdotte dalla Legge 28 marzo 2001, n. 14, articoli 8, 10 e 14, Legge n. 183 del 1984 (nuovi articoli 8 comma 4, 10 e 15), che reca anche disposizioni intese ad assicurare indefettibili forme di garanzia, rimaste (gia') in primo grado inapplicate, ivi compreso il pieno contraddittorio tra le parti e l'assistenza legale pure del minore e dei genitori o degli altri parenti, tramite eventualmente la prevista nomina di un difensore d'ufficio.

In ogni caso il procedimento si e' svolto sin dal suo inizio in forma camerale contenziosa, il che imponeva, gia' con riferimento alla normativa in vigore sino al 30.06.2007, ossia al previgente della Legge n. 184 del 1983 articolo 17 comma 2, e comunque ai sensi dell'articolo 75 c.p.c., comma 2, e articolo 78 c.p.c., comma 2, che fosse nominato un curatore speciale alla minore, affinche' fosse autonomamente rappresentata in giudizio e tutelata nei suoi preminenti interessi e diritti in funzione dei quali il procedimento si era aperto e che si ponevano in posizione potenzialmente confliggente con quella dei suoi genitori e rappresentanti legali (in tema, cfr Cass. 200213507).

La nomina del curatore speciale alla minore, che trova conforto normativo anche nei principi costituzionali in tema di protezione dell'infanzia, di giusto processo e di diritto di difesa nonche' nei principi generali sia della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 (articoli 1, 3, 9 e 12), ratificata e resa esecutiva con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, e sia della Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con la Legge 2 marzo 2003, n. 77 (artt 1, 2, 3, 4, 9 e 14), e', invece, sin dal primo grado mancata. Conseguentemente l'intero giudizio di merito, ivi comprese le pronunce che lo hanno definito nei due gradi, e' affetto da nullita' assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di esso, e, quindi, pure in sede di legittimita', nullita' conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale (articolo 75 c.p.c., comma 2) ed alla violazione del principio del contraddittorio (articolo 101 c.p.c.).

L'esposta conclusione assorbe le ulteriori censure e comporta, ai sensi dell'articolo 383 c.p.c., comma 3, e articolo 354 c.p.c., la cassazione delle sentenze di primo grado e di appello, con rinvio della causa al Tribunale per i minorenni di Firenze, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale per i minorenni di Firenze, in diversa composizione.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 52 comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

INDICE
DELLA GUIDA IN Minorile

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 912 UTENTI