In caso di trasferimento all'estero del genitore collocatario prevale l'interesse del minore

La richiesta di modifica dei provvedimenti di affido del minore, motivata dal trasferimento all'estero del genitore collocatario sia per lavoro che per assistenza alla famiglia di origine, pur esplicitando diritti garantiti da norme di rango comunitario, non di meno non può essere accolta, laddove l'interesse del minore a godere dell'apporto di entrambe le figure genitoriali, risulti pregiudicato da questa scelta. I giudici di merito, con puntuale ed esauriente motivazione, hanno irreprensibilmente applicato la normativa interna (articolo 30 Cost., articoli 155 e 155 quater c.c., articolo 709 ter c.p.c., comma 2), la cui ratio, doverosamente intesa in senso pure aderente alle regole sopranazionali anche europee (tra cui articolo 29 Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989, articoli 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.01.1996, articoli 24 comma 2 e 52 del Trattato di Nizza; articolo 8 della CEDU; Regolamento CE n. 2201 del 2003), induce a dare preminenza al superiore interesse del minore, in funzione del quale, se necessario, l'esercizio dei diritti e delle liberta' fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, quali quelli involti dal ricorso in esame, puo' subire temporanee e proporzionate limitazioni.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 18 settembre 2014, n. 19694



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria C. - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19688-2013 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita' di madre del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TRENTO depositato il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente (OMISSIS), l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta, inammissibilita' o rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27.06-23.07.2013 la Corte di appello di Trento respingeva il reclamo proposto da (OMISSIS) contro il decreto emesso il 23 aprile 2013 dal Tribunale per i Minorenni di Trento. La Corte distrettuale premetteva che col reclamato decreto il Tribunale minorile non aveva accolto la domanda (del 29.07.2011) della (OMISSIS), madre di (OMISSIS), nato il (OMISSIS) dalla relazione da lei intrattenuta con (OMISSIS) dalla primavera del 2009, di autorizzazione a trasferirsi (residenza e collocazione del minore) con il figlio nel suo paese di origine (Regno Unito), aveva inoltre confermato l'affidamento condiviso di (OMISSIS) con collocamento presso la madre e l'obbligo di contribuzione del padre, gia' disposti con decreto del 16 ottobre 2012, nonche' previsto, in via provvisoria, un dettagliato calendario per la regolamentazione dei rapporti fra padre e figlio, rinviando il procedimento alla nuova udienza del 25 ottobre 2013. Ritenendo il provvedimento "evidentemente ...definitivo", almeno con riferimento alla richiesta di trasferimento all'estero, e gravemente pregiudizievole per gli interessi del figlio minore, la (OMISSIS) aveva proposto reclamo, deducendone l'ingiustizia e la contraddittorieta'. Aveva sostenuto anche che il decreto era "abnorme" in quanto il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di autorizzazione di trasferimento all'estero della reclamante, ed aveva posto in essere una "serie di prescrizioni tese evidentemente a modificare la situazione esistente, e la relazione dei genitori con il figlio, allo scopo di instaurare quelle solide relazioni, costumi, abitudini e mentalita' di vita tali da rendere in futuro impossibile o quantomeno difficilmente percorribile qualsiasi richiesta di trasferimento". Inoltre il Tribunale aveva "compresso immotivatamente gli spazi di frequentazione tra madre e figlio", prevedendo in favore del padre modalita' di rapporto con il figlio addirittura superiori a quelle dallo stesso richieste. Ripercorrendo la travagliata storia della relazione con il (OMISSIS), nei cui confronti il Tribunale di Trento aveva emesso un ordine di protezione per tutelare la (OMISSIS) dalle violenze inferte e dalle gravi minacce profferite dal partner, la reclamante sottolineava che, nella situazione di grave crisi economica dell'Italia ed a fronte del suo desiderio di lavorare a tempo parziale in modo da "potersi dedicare al figlio", al momento attuale non era in grado di procurarsi un reddito adeguato ad una vita dignitosa ed al proprio grado di preparazione professionale, mentre erano maturate delle occasioni di lavoro nel suo paese di origine, che le avrebbero consentito un buon livello di reddito (almeno il triplo di quello su cui poteva contare in Italia), di poter usufruire di un alloggio presso la propria madre, e quindi di evitare di vivere in poverta' come nella attuale situazione. Sotto tale aspetto il provvedimento era certamente pregiudizievole per (OMISSIS), perche' lo condannava a vivere in indigenza. Il trasferimento all'estero non avrebbe pregiudicato la relazione con il padre, argomento posto a fondamento del rigetto della istanza, anche in considerazione di una supposta difficolta' della reclamante ad accettare la effettiva presenza del padre nella vita del figlio: il Tribunale non aveva pero' considerato "minimamente le violenze subite dalla ricorrente", alla base del provvedimento di tutela emesso dal Tribunale di Trento e dell'attuale vigilanza" della (OMISSIS). Se certamente per i figli la condizione ottimale era quella di poter essere accuditi da entrambi i genitori, era notevolmente cresciuto il numero dei minori che vivevano in un paese diverso da quello di uno dei due genitori, e le nuove situazioni non potevano essere risolte "impedendo" il trasferimento, anche perche' il benessere dei figli dipendeva dalla realizzazione e dalla serenita' dei genitori. Ne' poteva dirsi che il trasferimento avrebbe reso impossibile la strutturazione di una relazione con il padre: (OMISSIS) parlava entrambe le lingue e frequentava l'asilo nido e lo stesso Tribunale aveva affermato il buon attaccamento del minore al padre, circostanza che confermava l'assenza di rischi nell'allontanamento del minore da Trento. Concludeva pertanto chiedendo l'autorizzazione al trasferimento immediato in Gran Bretagna e la conseguente diversa strutturazione dei rapporti con il padre, in via subordinata la modifica delle modalita' di frequentazione del figlio da parte del padre e, in via istruttoria, l'espletamento di nuova c.t.u. Si era costituito in giudizio (OMISSIS), il quale aveva contestato le domande avanzate, chiedendone il rigetto ed assumendo la correttezza della decisione impugnata che garantiva il diritto di (OMISSIS) a crescere con l'apporto di entrambi i genitori. Aveva in particolare dedotto che: gli episodi violenti addotti dalla (OMISSIS) non si erano svolti come dalla stessa narrati, non avendo egli mai aggredito la compagna; la reclamante aveva instaurato un rapporto esclusivo con il figlio e mal tollerava la presenza del padre,che intendeva emarginare; le competenze linguistiche della (OMISSIS) le consentivano margini di guadagno adeguati, che si erano ridotti solo per la sua decisione di ricorrere al tempo parziale; il piccolo (OMISSIS) non parlava l'italiano, il suo trasferimento avrebbe reso impossibile l'instaurazione di una valida relazione con il padre.

Tanto premesso la Corte di Trento osservava e riteneva che:

si verteva in tema di regolamentazione della potesta' tra genitori ex articolo 317 bis c.c.;

nonostante il procedimento fosse ancora in corso presso il Tribunale per i minorenni, il reclamo era ammissibile in quanto per la parte inerente al rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento del minore in Galles il provvedimento era produttivo di effetti che incidevano direttamente ed immediatamente sui diritti delle parti;

gli argomenti utilizzati dalla reclamante per criticare il decreto impugnato e ribadire il fondamento delle sue domande attenevano al diritto, costituzionalmente garantito, di scegliere il luogo di residenza, al pregiudizio che avrebbe subito il figlio minore se la madre fosse stata costretta a vivere in condizioni di poverta' e precarieta', lontana dai suoi legami familiari, all'assenza di ogni rischio di emarginazione del padre, obiettivo mai perseguito dalla reclamante, che avrebbe cooperato per mantenere la relazione con il figlio, potendo vederlo durante i periodi di vacanza, e colloquiare con lui con i mezzi offerti dai nuovi sistemi di comunicazione;

la drammatica interruzione della relazione sentimentale delle parti, le difficolta' di dialogo, inizialmente del tutto assente fra le stesse, avevano indotto il Tribunale ad approfondire la conoscenza delle dinamiche familiari attraverso l'espletamento di c.t.u., dalla quale erano anche emersi i tratti della personalita' di ciascuna di loro e le pregresse vicende della loro vita personale e familiare;

il rapporto sentimentale tra le parti era entrato in crisi con la gravidanza di lei e si era deteriorato fino a dare adito a contegni aggressivi di lui denunciati dalla (OMISSIS) (e fatti oggetto anche di provvedimenti giudiziari interdittivi), ma dallo stesso ridimensionati e spiegati con la esclusivita' della relazione madre-figlio;

dall'insorgere delle gravi difficolta' di relazione che avevano determinato la temporanea sospensione dei rapporti fra (OMISSIS) ed il padre era stato attivato un intervento, risoltosi positivamente, del competente servizio sociale al fine di ripristinarli e di sostenere la madre nell'inserimento del piccolo presso l'asilo nido;

sicuramente comprensibili erano le esigenze di miglioramento delle prospettive di vita e delle condizioni personali e lavorative addotte dalla (OMISSIS) a fondamento della sua richiesta di autorizzazione all'espatrio, anche se non poteva non essere sottolineato che la reclamante viveva in Italia da circa dieci anni ed aveva sempre svolto attivita' lavorativa (da ultimo come insegnante e traduttrice), poi ridotta in occasione della nascita di (OMISSIS), che risaliva al 2010. Se la nascita di (OMISSIS) non era stata frutto di consapevole determinazione della reclamante, era comunque avvenuta dopo un periodo significativo di sua permanenza in Italia, paese che, a prescindere dalla volonta' di radicarvisi, non poteva dirsi certo a lei estraneo;

la relazione della (OMISSIS) con il (OMISSIS) non aveva avuto un'evoluzione fortunata, la sua drammatica interruzione non aveva, fortunatamente, provocato traumi in (OMISSIS), ma aveva risvegliato un vissuto problematico della madre rispetto alla figura paterna, sminuito dal perito di parte ma accertato dal C.t.u.;

nella situazione descritta, il rischio paventato dal C.t.u, che ne aveva compiutamente esaminato i presupposti, era il "sostanziale annullamento della figura paterna e dei processi di identificazione in lui da parte di (OMISSIS) con possibili danni evolutivi e sviluppo carenziato", riconducibili non solo e non tanto alla problematicita' della relazione tra le parti ed alla relativa elevata conflittualita', ma alla (di lei) "condizione inelaborata che sovrappone - anche in modo proiettivo - esperienze vissute di maltrattamenti subiti...dati di realta' e funzioni immaginative fino alla persecutorieta', ostacolando in se' l'attivazione della cogenitorialita'";

era, quindi difficile, se non impossibile, immaginare uno sviluppo armonioso di (OMISSIS), con l'indispensabile contributo di entrambi i genitori, al di fuori della "struttura" protettiva e di sostegno attuata dai provvedimenti del Tribunale. La stessa ct. di parte (OMISSIS), dopo aver espresso alcune preoccupazioni rispetto alla personalita' del (OMISSIS), aveva comunque sottolineato la necessita' dello svolgimento del "cammino che la coppia genitoriale doveva" seguire per migliorare il "contesto di vita del loro figlio", attraverso la "presa in carico terapeutica di entrambi... per motivi diversi", la gradualita' dell'avvicinamento del figlio al padre e la "presenza della madre", fondamentale per rassicurare il figlio che, una volta riuscito anche ad esprimersi meglio in italiano, avrebbe potuto trascorrere le notti con il padre. La c.t.p. aveva inoltre sottolineato l'importanza che "i due genitori possano essere aiutati in un percorso finalizzato al rafforzamento della funzione genitoriale ed alla collaborazione, legato al compito di crescere (OMISSIS)", precisando l'inopportunita' di dar corso a questa seconda "fase" nella immediatezza, data l'insussistenza, al momento attuale, di "sufficienti presupposti" per una mediazione, da rinviare quindi piu' in la' nel tempo;

appariva dunque evidente che il trasferimento in (OMISSIS), interrompendo il circuito virtuoso instaurato, e rendendo impossibili gli sviluppi futuri verso una responsabile cogenitorialita', avrebbe costituito un grave pregiudizio per (OMISSIS) esposto al rischio individuato dal C.t.u.;

era poi importante sottolineare che la tenera eta' di (OMISSIS) avrebbe reso complicata ogni forma di comunicazione a distanza con il padre, resa ancora piu' difficile e dall'attuale scarsa dimestichezza con la lingua italiana, riconosciuta dalla stessa ct. di parte reclamante;

la (OMISSIS) aveva pure paventato il rischio che la conferma del provvedimento del Tribunale potesse pregiudicare anche futuri trasferimenti del minore, che avrebbero potuto essere nuovamente esclusi proprio a causa della permanenza dello stesso in Italia, con conseguente creazione di legami che non avrebbero potuto essere interrotti. (OMISSIS) apparteneva a due culture che dovevano essere entrambe preservate dai genitori senza vincoli di subordinazione tra le stesse: era questo l'obiettivo degli interventi predisposti ed attuati in favore del bambino, che doveva crescere nella consapevolezza delle sue origini e che, proprio per questo, oltre che per le ragioni gia' espresse, non potevano essere interrotti. Era riduttivo, e non rispondente all'attuale stato della normativa che vedeva il bambino parte dei procedimenti che lo riguardavano, prospettare una sorta di pregiudizio secondario collegato alla permanenza in un paese che avrebbe precluso il trasferimento in altro. L'attivita' del servizio sociale, l'impegno di entrambi i genitori nel seguire i percorsi personali e congiunti pensati per loro, erano mirati a consentire a (OMISSIS) di scegliere, stabilita una corretta comunicazione tra i genitori e di questi con il figlio, in che paese e con quale genitore vivere, scelta che, allo stato, per le ragioni esposte e per l'eta' di (OMISSIS), non era ancora possibile, ma che sarebbe appartenuta soltanto a lui. L'adesione data dalle parti ai previsti interventi mirati faceva concretamente ritenere che (OMISSIS) avrebbe potuto giovarsi di buone condizioni per una crescita equilibrata, e quindi per operare, in un prossimo futuro, anche scelte impegnative;

il provvedimento del Tribunale, nel solo punto che poteva essere esaminato, attinente all'autorizzazione del minore all'espatrio, non rivestendo le ulteriori previsioni oggetto di critica da parte della reclamante carattere di definitivita', andava quindi confermato.

Avverso questo decreto la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, e notificato il 12.08.2013 al PM presso il Tribunale per i minorenni di Trento, l'8.08.2013 al PG presso la Corte di appello di Trento, che non hanno svolto attivita' difensiva, il 6-14.08.2013 al PG presso questa Corte ed il 6-9.08.2013 al (OMISSIS), che il 25.10-4/5.11.2013 ha resistito con controricorso e che successivamente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va ritenuta l'irricevibilita' dei documenti allegati dal (OMISSIS) alla memoria illustrativa, estranei al novero di quelli che, ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., possono essere prodotti in questa sede.

A sostegno del ricorso la (OMISSIS) denunzia "Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo novellato dall'articolo 54, comma 1, lettera b, cit., applicabile ratione temporis giusta il disposto dell'articolo 54 c.p.c., comma 3, cit), in relazione all'articolo 360 c.p.c., u.c., (siccome novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006 cit., articolo 2): Violazione dell'articolo 16 Cost., commi 1 e 2, dell'articolo 18, articolo 39 - comma 1 - e articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunita' e dell'Unione Europea, nella versione consolidata ed ultima, anche in relazione all'articolo 117 Cost., comma 1 e dell'articolo 5 Cost. e articolo 8 Cost., commi 1 e 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, siccome ratificata dalla Legge 4 agosto 1955, n. 848, nonche' falsa applicazione dell'articolo 155 c.c., commi 1 e 2, nel testo introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, articolo 1, comma 1" atteso che il giudice di merito ha escluso il trasferimento della residenza, siccome richiesto dalla madre del minore per esigenze di accudimento, lavorative e reddituali, ed il conseguente mutamento della collocazione del minore, cosi' ingiustamente comprimendo diritti fondamentali ed interessi primari della ricorrente e del minore stesso ed erroneamente adducendo la necessita' della statuizione ai fini della costituzione e del mantenimento di un proficuo rapporto del minore con entrambi i genitori, senza considerare che, in base allo ius receptum ed al diritto applicato, in relazione al dettato dell'articolo 155 cit., la condivisione dell'affidamento ed il mantenimento delle relazioni affettive ed accuditive di entrambi i genitori con il minore non sono ostacolati dalla distanza dei luoghi di residenza o di permanenza dei genitori medesimi, tenuto anche conto della modulabilita' del regime di frequentazione con il genitore non prevalente collocatario anche in base ai mutamento del luogo di residenza del genitore prevalente collocatario, della possibilita' di contatto assiduo e quotidiano mediante mezzi di Telecomunicazione audio-visiva e della possibilita' di interazione tra i servizi socio-assistenziali dei luoghi di residenza dei due genitori - anche se posti in diversi contesti nazionali - ai fini della continuita' dei percorsi di supporto all'esercizio ed alla condivisione delle funzioni genitoriali. Inoltre, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di allegazione nelle fasi di merito e di discussione tra le parti, quali: a) l'avvenuta instaurazione di una relazione proficua fra il minore ed il padre di lui, non suscettibile di essere menomata per il solo fatto del trasferimento del minore; b) l'incontestata insussistenza di alcun comportamento materno negativamente incidente sull'anzidetta relazione tra il minore ed il padre; c) lo stato di serenita' del minore rispetto alla relazione con entrambi i genitori, siccome riscontrato in sede di c.t.u., si' da non potersi configurare il concreto ed attuale rischio che il trasferimento determini una menomazione della relazione tra il bambino ed il padre. Nel disattendere la domanda di mutamento della collocazione del minore in relazione al trasferimento della residenza della madre, prevalente collocataria, il giudice del reclamo ha omesso di considerare che la compressione del diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale e sovranazionale anche per il fatto che vi e' connesso l'interesse del minore alla tendenziale non ingerenza di terzi e di alcuna istituzione circa le determinazioni afferenti alla vita familiare, non e' suscettibile di essere compresso se non quando se ne ponga l'assoluta necessita' ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioe', quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con esigenze fondamentali e personali di quest'ultimo e, segnatamente, con l'interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non ne sia prevalente collocatario. L'indicato principio risulta dal coordinamento di disposizioni che, sul piano sistematico, assurgono a fondamentali presidi dei diritti di liberta' personale e dell'interesse all'autodeterminazione nell'organizzazione della vita privata e familiare. Si tratta, peraltro, di tutele alla cui piena fruizione da parte del genitore ha interesse anche il figlio minorenne, il quale partecipa del diritto all'esclusione di ingerenze autoritative nella vita familiare, che non siano strettamente necessarie alla salvaguardia dell'incolumita' psico-fisica del minore medesimo. Dunque, tra le predette garanzie di autodeterminazione vengono in luce, con specifico riferimento alla vicenda de qua, la tutela della liberta' di movimento, circolazione, soggiorno ed espatrio, di cui all'articolo 16 Cost., commi 1 e 2, avendo la ricorrente dedotto, nelle fasi di merito, l'esigenza di organizzare le proprie funzioni genitoriali e la propria vita lavorativa mediante il mutamento del luogo di residenza abituale; la liberta' di circolazione e di movimento nello spazio comune europeo, riferibile tanto alla persona in se' considerata quanto al cittadino come lavoratore, ai sensi dell'articolo 18, articolo 39, comma 1 e articolo 43 del Trattato istitutivo comunitario - applicabile quale fonte di formazione primaria e rafforzata, ai sensi dell'articolo 117 Cost., comma 1, avendo la ricorrente manifestato l'esigenza di mutare la propria residenza ed il luogo di abituale permanenza del figlio anche e soprattutto al fine di reperire una occupazione lavorativa idonea a sottrarre anche il bambino alla situazione di sostanziale indigenza economica determinatasi nell'ultimo periodo di permanenza in Italia, peraltro deducendosi e documentandosi la sussistenza di concrete e vantaggiose opportunita' lavorative; la liberta' di autodeterminazione personale e nella gestione della vita familiare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - ratificata con Legge 4 agosto 1955, n. 848 -, avendo la ricorrente dedotto, nelle fasi di merito, l'esigenza di fruire, mediante il rientro, nel Paese di origine, dell'affetto e del sostegno dei propri familiari, anche ai fini della cura del figlio minorenne, e, in linea generale, di una condizione esistenziale diversa da quella di sostanziale isolamento e sensibile disagio economico e relazionale, originato anche a causa dei pregressi comportamenti violenti ed aggressivi del padre del minore e comunque tuttora patito nell'attuale luogo di residenza.

Conclusivamente la ricorrente chiede che si affermi che "nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la determinazione delle condizioni di affidamento, collocazione e frequentazione di figlio minorenne, in applicazione del principio, desumibile dal disposto dell'articolo 155 c.c., commi 1 e 2 - nel testo attualmente vigente - di configurabilita' della condivisione dell'affidamento anche in ipotesi di notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza o domicilio dei genitori del minore, va accolta la domanda della madre intesa ad ottenere l'autorizzazione allo spostamento, nel proprio Paese di origine, della residenza propria e di quella del minore - con conseguente mutamento del luogo di abituale collocazione dello stesso -, ove non risultino comprovate situazioni di incompatibilita' tra il trasferimento invocato ed il mantenimento di un sereno rapporto del minore con il padre e, in particolare, allorche', come nel caso di specie, l'esigenza di trasferimento corrisponda a serie necessita' di organizzazione familiare e lavorativa, individuate e soddisfatte in base al criterio dell'autodeterminazione del soggetto interessato, tutelato alla stregua delle disposizioni costituzionali e sovranazionali ut supra richiamate - e la relazione tra il minore ed il padre sia suscettibile di essere mantenuta mediante la congrua modulazione delle condizioni e dei tempi di frequentazione, l'utilizzazione di mezzi telematici di comunicazione audio-visiva e la conservazione dei supporti assistenziali allo svolgimento delle funzioni genitoriali con interazione dei servizi sociali territoriali del luogo di residenza paterna e di quello di nuova residenza e collocazione del minore, dovendosi peraltro tenere in debita considerazione, quali elementi idonei ad escludere l'incompatibilita' tra il trasferimento e la conservazione della relazione tra il minore ed il padre, la proficua instaurazione della predetta relazione, l'insussistenza di comportamenti materni intesi a menomarla e la mancanza di sintomi di disagio del minore che facciano ritenere probabile il rischio che il trasferimento incida negativamente sul rapporto tra il bambino ed il padre". Il ricorso, sebbene ammissibile (anche) perche' inerente al diniego di trasferimento all'estero della madre coaffidataria e collocataria del figlio minore e, dunque, involgente, con provvedimento dotato di definitivita' (per quanto relativa ossia rebus sic stantibus),e non invece d'indole interinale ossia connotato da provvisorieta' ed urgenza, questione afferente a diritti soggettivi ed incidente sul regime di affidamento del medesimo minore e sulle relative modalita' di esplicazione, tuttavia non merita favorevole apprezzamento.

I giudici di merito, con puntuale ed esauriente motivazione, hanno irreprensibilmente applicato la normativa interna (articolo 30 Cost., articoli 155 e 155 quater c.c., articolo 709 ter c.p.c., comma 2), la cui ratio, doverosamente intesa in senso pure aderente alle regole sopranazionali anche europee (tra cui articolo 29 Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989, articoli 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.01.1996, articoli 24 comma 2 e 52 del Trattato di Nizza; articolo 8 della CEDU; Regolamento CE n. 2201 del 2003), induce a dare preminenza al superiore interesse del minore, in funzione del quale, se necessario, l'esercizio dei diritti e delle liberta' fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, quali quelli involti dal ricorso in esame, puo' subire temporanee e proporzionate limitazioni.

In particolare nella specie la compressione del diritto della (OMISSIS) all'allontanamento dall'Italia ed al ristabilimento della sua residenza nel paese di origine, con apprezzabili ed apprezzate conseguenze per lei positive in ambito personale, affettivo, alloggiativo e lavorativo, si rivela, dunque, legittimamente dipesa dalla valorizzazione del preminente interesse del figlio all'evoluzione positiva della sua personalita' psico-fisica, previa enucleazione delle ragioni di rischio di pregiudizio di essa, connesse all'eventuale attuazione dell'iniziativa materna di espatrio, plausibilmente desunte, pur nella vigenza del regime di affido condiviso del bambino, dall'alta conflittualita' esistita tra i genitori, dalla tenera eta' del bambino, dotato di limitate competenze linguistiche, dal favorevole ma non ancora stabilizzato esito degli interventi di sostegno familiare attuati dai servizi sociali italiani, ma anche dai problematici, risalenti aspetti della personalita' materna, quali emersi dalla espletata CTU, dati oggettivi che, considerati nel loro complesso ed alla luce dell'importanza del ruolo paterno e nel caso della vicinanza pure fisica del (OMISSIS) per la crescita equilibrata del figlio, sono stati, con riguardo anche alle altre specificita' del contesto, giustamente ritenuti oltre che insuscettibili di essere superati tramite la mera rimodulazione delle modalita' di comunicazione, contatti e frequentazioni tra il medesimo (OMISSIS) ed il minore, anche ostativi alla concessione della chiesta autorizzazione.

D'altra parte si rivelano inammissibili le censure formulate ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 nel testo attualmente in vigore ed applicabile ratione temporis, di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Dal provvedimento impugnato emerge infatti pure che gli elencati fatti in tesi trascurati, delibabili peraltro nei limiti degli accadimenti materiali (cfr cass. SU n 8053 del 2014; cass. n. 5133 del 2014), sono stati invece dalla Corte di merito espressamente esaminati (cfr cass. n. 7983 del 2014) e valutati insieme con le altre risultanze istruttorie, cosi' concorrendo a fondare l'impugnata conclusione.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente (OMISSIS) al pagamento in favore del (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la (OMISSIS) al pagamento in favore del (OMISSIS) delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 per compenso ed in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita' ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
 

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