In tema di affido condiviso è opportuna, se non ncessaria, la corresponsione di un assegno periodico a favore del genitore presso cui il figlio è collocato abitualmente

Ai sensi dell'art. 155 c.c. ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Tuttavia, è opportuna, se non necessaria, la corresponsione di un assegno periodico quando l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Del resto l'articolo 155 c.c., fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell'assegno, considerando, tra l'altro, "i tempi di permanenza presso ciascun genitore". Il genitore collocatario, essendo piu' ampio il tempo di permanenza presso di lui, avra' necessita' di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura piu' ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.).

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 novembre 2009, n. 23411



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21966/2008 proposto da:

RI. DI. GI. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SOGLIANO 70, presso l'avvocato AMETRANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERETTA EMILIO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MO. CA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso l'avvocato MARTUCCI CLAVICA STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PASSERINI FRANCESCA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO depositato il 23/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato BERETTA Emilio Battista, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato BUCCIANTE Alfredo, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'inammissibilita', in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 16/05/2007, MO. Ca. chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Milano l'affidamento in via esclusiva della minore NATALIE, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto del padre RI. Di. di visitare la figlia.

Resisteva quest'ultimo, chiedendo rigettarsi il ricorso della MO. , ed in via riconvenzionale affidarsi la figlia al padre, con contributo al mantenimento da parte della madre, nonche' l'assegnazione a se' della casa familiare.

Il Tribunale per i Minorenni con provvedimento in data 14/01/08, disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, con contributo al mantenimento della minore a carico del padre.

Proponeva reclamo il RI. .

Resisteva la MO. chiedendo confermarsi il provvedimento impugnato; in via subordinata accogliersi tutte le domande gia' proposte davanti al Tribunale per i Minorenni.

La Corte, con decreto 13/03 - 23/05/08, rigettava il reclamo.

Ricorre per Cassazione il RI. sulla base di sette motivi.

Resiste, con controricorso la MO. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questione preliminare, da esaminare d'ufficio, non avendola dedotta nessuna delle parti, riguarda la ricorribilita' per cassazione, ancorche' ai sensi dell'articolo 111 Cost., del decreto della Corte di Appello, Sezione per i minorenni che abbia pronunciato, ai sensi dell'articolo 317 bis c.c., sull'affidamento dei figli di genitori non coniugati. E' ben consapevole il Collegio che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha risolto la questione nel senso dell'inammissibilita' del ricorso, ricollegando tale materia a quella dell'esercizio della potesta' e dei suoi limiti (articolo 333 e 330 c.c.).

(Tra le altre, Cass. sez. un. n. 25008 del 2007; n. 13286 del 2004).

Ritiene tuttavia il Collegio che a diversa soluzione debba pervenirsi, alla luce del recente intervento normativo di cui alla Legge n. 54 del 2006. Tale legge, esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa all'articolo 4, comma 2, che "le disposizioni della presente legge si applicano anche (...) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Dunque sono applicabili, anche in questo settore, le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio: potesta' esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice, in caso di contrasto), quelle piu' minute assunte anche separatamente, privilegio dell'affidamento condiviso rispetto a quello ad uno dei genitori, che comunque puo' essere disposto, quando il primo appaia contrario all'interesse del minore assegno per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicenne, possibilita' di revisione delle condizioni di affidamento, ecc.

Ma le innovazioni introdotte dalla Legge n. 54 comportano, oltre agli effetti sostanziali sopraindicati, pure rilevanti problematiche processuali in quanto forniscono una definitiva autonomia dal procedimento di cui all'articolo 317 bis c.c., allontanandolo dall'alveo della procedura ex articoli 330, 333 e 336 c.c. e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori.

Ne' si potrebbe obiettare che si mantiene comunque la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni e il rito della camera di consiglio: l'ordinamento prevede, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale, in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerita' e snellezza, primo tra tutti il giudizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio.

Delle innovazioni della Legge n. 54 gia' ha tenuto conto questa Corte, con orientamento ormai consolidato, opportunamente superando la distribuzione di competenze tra tribunale minorile ed ordinario (affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio- al primo, pronuncia sul mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare, al secondo) e attribuendo ogni competenza al tribunale minorile (Cass. S.U. n. 8362 del 2007).

Da quanto si e' finora osservato consegue dunque la piena ricorribilita' per cassazione di provvedimenti emessi, ai sensi dell'articolo 317 bis c.c., in sede di reclamo, relativi all'affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.

Quanto al merito, va precisato che, come e' noto, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso deve concludersi a pena di inammissibilita' con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un principio di diritto corrispondente, nel caso che si lamenti violazione o falsa applicazione di norme.

Occorrono altresi' la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile, essendo il quesito formulato non pertinente: esso si riferisce all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, la dove il giudice a quo, confermando il provvedimento di primo grado, ha disposto l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.

Il secondo motivo va rigettato siccome infondato. Il quesito (se sussista l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attivita' lavorativa, di contribuire, in proporzione alle proprie disponibilita', al mantenimento dei figli minori) puo' considerarsi adeguato, pur presentando qualche margine di genericita': Il ricorrente lamenta violazione degli articoli 316 e 433 c.c. in quanto il giudice aveva imposto oneri economici al padre senza considerare la posizione della madre, parimenti obbligata.

Sussiste sicuramente un obbligo per entrambi i genitori che svolgono attivita' lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilita' economiche. Tali sono le indicazioni degli articoli 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'articolo Legge n. 54 del 2006, articolo 4.

Tuttavia, la determinazione, come nella specie, di un assegno periodico a carico di uno dei genitori, non esonera certamente l'altro genitore dal contributo al mantenimento del minore.

L'articolo 155 c.c., novellato fornisce alcune indicazioni sui presupposti e caratteri dell'assegno. Si introduce, come si diceva, il principio generale, gia' elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, con l'ulteriore previsione che il giudice possa disporre, ove necessario la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di "proporzionalita'". E' da ritenere peraltro che la corresponsione di assegno si riveli quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Del resto il ricordato articolo 155 c.c., fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell'assegno, considerando, tra l'altro, "i tempi di permanenza presso ciascun genitore". Il genitore collocatario, essendo piu' ampio il tempo di permanenza presso di lui, avra' necessita' di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura piu' ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.). Non si ravvisa pertanto violazione alcuna di legge.

Il quesito relativo al terzo motivo (se costituisca pronuncia su tutte le domande il provvedimento che dichiari semplicemente di rigettare le richieste al giudice rivolte) e' inadeguato: esso si risolve sostanzialmente in un interrogativo circolare che presuppone gia' la risposta, senza consentire al giudice di formulare una regula iuris (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536/08) e appare del tutto generico, dovendosi al contrario, seppur sinteticamente, quando, come nella specie, si lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., indicare i motivi di appello di cui si assume omesso l'esame (Cass. n. 4329/09). Il motivo pertanto va dichiarato inammissibile.

Il quesito relativo al quarto motivo e' parimenti inadeguato, perche' formulato come tautologia e/o interrogativo circolare che presuppone gia' la risposta: si chiede infatti al Giudice di precisare se, in materia di obbligazione alimentare, sia possibile discostarsi dal codice civile, ricorrendo a decisioni basate su "malintesi principi di equita'".

Va pertanto dichiarato inammissibile il relativo quesito.

Il quesito relativo al quinto motivo e' parimenti inadeguato. La censura relativa alla mancata valutazione della prova (se il giudice possa omettere di valutare dati probatori risultanti dall'istruttoria senza motivare le ragioni dell'omissione) avrebbe dovuto effettuarsi con riferimento alla omessa o insufficiente motivazione della pronuncia. Il quesito di diritto (necessariamente del tutto generico) avrebbe dovuto essere sostituito da una sintesi che indicasse le ragioni per cui l'insufficienza dedotta la rendeva inidonea a giustificare la decisione (Cass. N. 976/08). Il relativo motivo va dichiarato inammissibile.

Il quesito relativo al sesto motivo non e' pertinente: ci si riferisce ad una deroga all'affidamento condiviso, la' dove il giudice a quo ha confermato la statuizione su tale affidamento, seppur con collocamento prevalente presso la madre. Il relativo motivo e' inammissibile.

Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per completa omissione della motivazione. Tale vizio che si converte in violazione di legge richiede necessariamente la formulazione di un quesito di diritto, soprattutto quando, come nella specie, una motivazione sussiste, e dovrebbero evidenziarsi le ragioni per cui tale motivazione debba considerarsi come inesistente. Il quesito manca ne' vi e' comunque sintesi su eventuale difetto di motivazione. Il motivo e' inammissibile.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.700,00, complessive, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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