In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere con esclusione di qualsiasi automaticità

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo attribuito, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice di quel cognome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforzamento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configurandosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 febbraio 2011, n. 2644



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CU. Ch. elettivamente dom.ta in ROMA, via Claudio Monteverdi 18, presso l'avv. Sgarra Vito con l'avv. Pitucco Eduardo di Palermo dal quale e' rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MA. Mi. , elettivamente dom.to in Roma via San Tommaso d'Aquino 116 presso l'avv. Fiorelli Stefano con l'avv. Guccione Francesca di Palermo che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 381 cron. della Corte d'Appello di Palermo depositato 12.11.2009 il 6.4.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.01.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per la ricorrente, l'Avv. Pitucco che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per il controricorrente, l'Avv. Guccione che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sos. Proc. Gen. Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMESSO) da una relazione tra Cu.Ch. e Ma. Mi. nacque Fr. Au. che venne riconosciuto prima dalla madre, con la conseguente assunzione del cognome Cu. da parte del neonato, e quindi dal padre. Il Ma. con ricorso 10.11.2008 chiese al Tribunale per i Minorenni di Palermo di disporre la sostituzione del cognome Cu. con quello Ma. ma il T.M. adito, accogliendo la richiesta di mera addizione articolata dalla madre Cu. Ch. , con decreto 12.11.2009 dispose che il minore assumesse il cognome Ma. in aggiunta a quello materno. Il Ma. propose reclamo alla Corte di Appello di Palermo che, costituitasi la Cu. , con decreto 12.11.2009 ravviso' essere nell'interesse del minore assumere il solo cognome paterno non sussistendo la esigenza di continuita', allegata dalla reclamata, con il cognome dei due figli della Cu. avuti da precedente matrimonio (posto che i giovani avevano il diverso cognome di C. ).

Per la cassazione di tale decreto la Cu. ha proposto ricorso in data 7.12.2009 resistito da controricorso del Ma. in data 18.1.2010. Nel ricorso la Cu. prospetta la violazione dell'articolo 262 c.c. perpetrata operando una sostituzione di cognome senza addurre alcuna ragione a sostegno del relativo interesse del minore. Il Ma. rileva la insindacabilita', alla luce della norma, della scelta del giudice del reclamo (che ha privilegiato la "normalita'"). Entrambe le parti hanno depositato memorie, anche illustrate oralmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disatteso il rilievo, dispiegato dalla Cu. in memoria, di tardivita' del controricorso del Ma. : ed infatti, se il ricorso venne notificato ritualmente il 7.12.2009, il termine di giorni quaranta veniva a scadere il 16.1.2010 (rendendo quindi tardiva la notificazione richiesta il 18.1.2010), ma, come non constatato dalla Cu. , il giorno 16 gennaio 2010 era sabato si' che, in forza del disposto dell'articolo 155 c.c., comma 4 introdotto dalla Legge n. 263 del 2005, articolo 2, lettera F la notifica effettuata il successivo lunedi' 18 Gennaio devesi ritenere affatto tempestiva.

Venendo all'esame del ricorso ritiene il Collegio che esso non meriti condivisione. La Corte di merito, se pur con sintetica motivazione, ha infatti fatto ragionevole applicazione dell'indirizzo di questa Corte per il quale il giudice chiamato a decidere sulle ipotesi alternative di attribuzione di cui all'articolo 262 c.c., commi 2 e 3 deve adottare la sua decisione fondandola esclusivamente sull'interesse del minore e quindi prescindendo da alcuna "automaticita'" tra la quale puo' essere annoverato un inesistente favor per il patronimico (Cass. n. 12670 e n. 23635 del 2009). La Corte di merito, infatti, ha escluso l'ipotesi (accreditata dalla madre) di assegnare il doppio cognome ed ha optato per la sostituzione del patronimico al primo cognome attribuito (quello di Cu. ), da un canto valutando la tenera eta' del minore (nato il (OMESSO)) e la correlata inesistenza di una attitudine identificatrice del cognome in atto e, dall'altro canto, condividendo la opinione dell'appellante sulla implausibilita' sociale del doppio cognome e sulla sua irrilevanza per rafforzare i legami con i fratelli (nati dalla Cu. ) posto che costoro recavano il (diverso) cognome paterno. Le censure appuntate in ricorso su tale completo e logico argomentare muovono dall'inesatta individuazione di una regola di tendenziale prevalenza della prima attribuzione (prior in tempore...), contraddetta dall'articolazione delle ipotesi di cui all'articolo 262 c.c. e non condivisa da questa Corte (che per l'appunto individua il canone discretivo dell'interesse del minore, nell'ipotesi di riconoscimenti in sequenza). D'altro canto, le censure di vizio di motivazione si scontrano con la opzione della Corte di merito non gia' per il mero patronimico (criterio ormai estraneo ai valori fondanti la nostra societa') ma per la maggior plausibilita' sociale del (solo) cognome paterno, e cioe' per un criterio certamente discutibile nel suo privilegiare la "normalita'" (invocata dal Ma. con proposizione riportata in sentenza) ma altrettanto certamente non specificamente contestato in ricorso. Appare correlato alla natura della lite compensarne le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

 

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