In tema di rimpatrio del minore, la residenza abituale coincide con il centro dei suoi legami affettivi

In tema di sottrazione internazionale di minori la nozione di residenza abituale del minore, prevista dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, va individuata con riferimento al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 16 febbraio 2008, n. 3798)

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