L'affidamento di minori stranieri in stato di abbandono è regolato dalla legislazione italiana

Con decreto del 26 gennaio 2007 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha stabilito che in materia di affidamento e adozione di minore straniero in stato di abbandono nel territorio italiano si applica la legge italiana. Il giudice di merito ha motivato la propria decisione richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale ai fini del riparto della giurisdizione e dell’individuazione della legge applicabile i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta: pertanto quelli che pur incidendo sulla potestà dei genitori perseguono una finalità di protezione dei minori rientrano nel campo di applicazione non dell’art. 47 ma dell’art. 42 della legge 218 del 1995 il quale rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nello specifico, l’art. 42 precisa che in ogni caso per l’autorità Giudiziaria Italiana le regole in materia di giurisdizione e legge applicabile sono quelle dettate dalla predetta convenzione, anche quando il minore appartiene ad uno Stato che non ha aderito all’accordo dell’Aja.

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