L'articolo 731 Cp, che punisce il mancato rispetto dell'obbligo di istruzione dei minori si applica solo fino alle scuole medie

La norma contravvenzionale di cui all'articolo 731 del Cp non è una norma penale in bianco avente un contenuto meramente sanzionatorio dell'obbligo scolastico previsto da varie leggi di ordine pubblico che si sono succedute nel tempo, ma prevede una specifica condotta costituita dall'inosservanza dello specifico obbligo scolastico dell'istruzione elementare nonché, in virtù dell'estensione effettuata con l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, dell'inosservanza all'obbligo di far frequentare ai minori la scuola secondaria di primo grado, sino al conseguimento della licenza di scuola media ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico. è da escludere, quindi, che la norma possa sanzionare eventuali inosservanze all'obbligo di istruzione oltre la scuola media di primo grado. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 27 novembre 2008, n. 44168)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;

nei confronti di:

MA. Ma., nato a (OMESSO) e PA. Im., nata a (OMESSO);

avverso la sentenza del giudice di Pace di Trebisacce;

udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;

sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata.

Osserva quanto segue:

IN FATTO

Il giudice di pace di Trebisacce, con sentenza del 19 novembre del 2007, assolveva Ma. Ma. e Pa. Im. dal reato loro ascritto per l'insussistenza del fatto.

Ai predetti si era imputato il reato di cui all'articolo 731 c.p. perche', quali genitori esercenti la potesta' sulla figlia minore Ma. An., avevano omesso senza giustificato motivo di impartire o di fare impartire alla medesima l'istruzione obbligatoria di cui alla Legge n. 53 del 2003 articolo 2 lettera c).

A fondamento della decisione il giudice osservava che la legge anzidetta, estensiva dell'obbligo scolastico fino al diciottesimo anno di eta', non aveva introdotto una norma che dilatasse la previsione di cui all'articolo 731 c.p.. Di conseguenza siffatta estensione sarebbe impedita all'interprete, risolvendosi in una applicazione analogica di legge penale in malam partem.

Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro denunciando la violazione della norma incriminatrice. Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimita', l' articolo 731 c.p., avente carattere meramente sanzionatorio, e' una norma penale in bianco, il cui precetto e' integrato dalle leggi extra penali che si susseguono nel tempo, fermo restando il bene giuridico tutelato, individuabile nell'adempimento dell'obbligo scolastico. Ne deriva che l'espressione "istruzione elementare", correlativa alla legislazione vigente all'epoca di entrata in vigore del codice, non ha significato tassativo e la norma punisce l'inosservanza dell'obbligo scolastico, tanto elementare che post-elementare.

IN DIRITTO

Il ricorso non e' fondato.

E' ben vero che secondo la dottrina tradizionale e la piu' remota giurisprudenza di questa corte - citata dal ricorrente - la norma di cui all'articolo 731 c.p. era considerata meramente sanzionatoria dell'obbligo di istruzione previsto originariamente dal Regio Decreto n. 577 del 1928 per la sola scuola elementare ed esteso progressivamente prima alla scuola media e successivamente ai primi due anni della scuola superiore (Legge n. 1859 del 1962 articolo 8 e Legge n. 53 del 2003, articolo 2), ma siffatta ricostruzione teorica e' stata disattesa dalla piu' recente giurisprudenza di questa sezione. Secondo tale orientamento la norma non ha un contenuto meramente sanzionatorio dell'obbligo scolastico previsto da varie leggi di ordine pubblico che si sono succedute nel tempo, ma prevede una specifica condotta costituita dall'inosservanza, non del generico obbligo scolastico, ma di quello specifico dell'istruzione elementare (per la giurisprudenza cfr. Cass. sez. 3, nn. 8665 e 41605 del 2007). Questo collegio ritiene di aderire all'orientamento di questa sezione dianzi citato. La riprova che non si tratta di una norma meramente sanzionatoria del generico obbligo scolastico e' costituita dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, la quale con l'articolo 34 Cost., ha fissato in anni otto l'obbligo scolastico ossia fino alla scuola media, e' intervenuto il legislatore con la Legge n. 1859 del 1962 articolo 8 integrando il precetto originario dell'articolo 731 c.p.. In particolare con tale norma il legislatore ha non solo espressamente previsto l'estensione dell'obbligo scolastico alla scuola media inferiore ossia per otto anni come stabilito dall'articolo 34 Cost., ma ha anche disposto che la pena prevista dall'articolo 731 c.p. per la sola scuola elementare, fosse estesa anche all'inosservanza dell'obbligo di impartire l'istruzione media inferiore. Orbene, se l' articolo 731 c.p. avesse avuto natura meramente sanzionatoria dell'obbligo scolastico imposto da varie leggi pubbliche succedutesi nel tempo, non vi sarebbe stata la necessita' di estendere esplicitamente l'applicabilita' della sanzione originariamente prevista per la sola scuola elementare anche all'istruzione media inferiore, posto che proprio per la natura meramente sanzionatoria della norma l'estensione sarebbe stata automatica. Invece il legislatore, prevedendo esplicitamente l'estensione della sanzione di cui all'articolo 731 c.p. anche all'inosservanza dell'obbligo scolastico relativo alla scuola media inferiore, ha implicitamente respinto la tesi della natura meramente sanzionatoria. L'articolo anzidetto, quindi, punisce sia l'inosservanza dell'obbligo scolastico elementare che quello medio inferiore, come esattamente rilevato da Cass. 6 aprile 1988, Patrono, ma non perche' si tratti di una norma in bianco, ma perche' il legislatore con la Legge n. 1859 del 1962 articolo 8 e' intervenuto modificando il precetto di cui all'articolo 731 c.p. ed estendendo la sanzione anche all'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore. La Legge n. 53 del 2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), richiamata nel capo d'imputazione, che ha esteso l'obbligo all'istruzione e formazione oltre la scuola media inferiore, non ha richiamato per l'inosservanza dell'obbligo la sanzione di cui all'articolo 731 c.p.. Invero, la Legge n. 53 del 2003 articolo 2 sub c) precisa che "e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno d'eta'"; indi la norma prosegue statuendo che "la fruizione dell'offerta d'istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato" e che "l'attuazione graduale del diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2". In definitiva il Legislatore ha manifestato l'intenzione di introdurre sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione oltre la scuola media, ma non ha introdotto una norma del tipo di quella di cui alla Legge n. 1859 del 1962 articolo 8 che ha esteso la previsione e la punibilita' dell'articolo 731 c.p. anche all'inosservanza dell'obbligo di impartire l'istruzione media inferiore. L'estensione alla scuola media superiore non puo' essere effettuata dall'interprete perche' si risolverebbe in un'interpretazione analogica in mala partem.

Il ricorso va quindi respinto.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p. rigetta il ricorso del P.M..

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