L'insegnante ha uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona

In tema di responsabilita' civile di cui all'articolo 2048 c.c., e' ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilita' dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia di natura contrattuale. Fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumita' nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi puo' dare luogo ad una responsabilita' di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nol quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 26 aprile 2010, n. 9906



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e' difeso per legge;

- ricorrente -

contro

PI. CO. (OMESSO), NA. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato SCHIFONE PIERO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI MAGGIO GIOVANNI con delega in calce la controricorso;

- controricorrenti -

e contro

MA. MA. , COMUNE di SAVA, AS. ;

- intimati -

avverso le sentenza n. 630/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, Seconda Sezione Civile, emessa l'11/07/2005; depositata il 21/10/2005; R.G.N. 302/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pi.Co. ed Na.An. , in proprio e quali esercenti la potesta' genitoriale sulla minore Pi.Sa. , convenivano, davanti al tribunale di Lecce, Ma.Ma. ed il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore in. occasione di un incidente occorsole all'interno della scuola materna dalla stessa frequentata. Precisavano, a tal fine, che verso le ore 10 del (OMESSO) la bimba era stata accompagnata dalla maestra Ma. Ma. , che poi era ritornata in classe, in bagno; che la bimba aveva tirato la cordicella dello scarico, il cui gancio si era rotto e, cadendo, le aveva colpito l'occhio sinistro procurandole gravi lesioni.

Si costituiva la Ma. sostenendo che nessuna colpa le poteva essere addebitata per l'incidente, ed il Ministero della Pubblica Istruzione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'obbligo della custodia e della manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna a carico del Comune di Sava, concludendo per il rigetto della domanda.

Il giudice ordinava la chiamata in causa del Comune, che si costituiva negando la propria responsabilita', non essendogli mai stati richiesti interventi di custodia e manutenzione che, peraltro, non gli competevano.

Il tribunale, con sentenza del 14.9.2001, accoglieva la domanda sul presupposto che l'incidente si era verificato per culpa in vigilando dell'insegnante, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni e rigettando la domanda nei confronti del Comune di Sava.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 7.10.2005, rigettava l'appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

Resistono Pi.Co. ed Na.An. nella qualita' indicata.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione di norme di diritto: artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c.; ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere indicato l'elemento colposo nella condotta della maestra ed il rapporto che lega l'evento alla riconosciuta responsabilita' della Pubblica Amministrazione non rilevando, sotto quest'ultimo profilo, che, una volta esclusi il dolo o la colpa grave della maestra, andava esclusa anche la responsabilita' della P.A..

Il motivo non e' fondato.

Invero, in tema di responsabilita' civile di cui all'articolo 2048 c.c., e' ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilita' dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia di natura contrattuale.

Fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumita' nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi puo' dare luogo ad una responsabilita' di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, noi quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

La ricorrenza di un'ipotesi di responsabilita' di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all'onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovra' soltanto provare, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., che il danno si e' verificato nel corso dello svolgimento del (rapporto, mentre sara' onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso e' stato determinato da causa agli stessi non imputabile.

In ordine, poi, alla responsabilita' degli insegnanti di scuole statali - come nella specie -, la Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 61, comma 2, - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilita' che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione.

Sulla base di questi principi, la Corte di merito, noi riconoscere la responsabilita' dell'insegnante per culpa in vigilando, ha, a tal fine, precisato che ".... La piccola Sa. dell'eta' di tre anni, accompagnata in bagno dalla maestra che e' ritornata immediatamente in classe ove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini, non doveva essere lasciata sola", avvalendosi eventualmente dell'ausilio e l'intervento del personale non docente, "ma sempre su interessamento della maestra che aveva la responsabilita' di vigilare sui bimbi ad essa affidati"; concludendo che, al di la' della circostanza che la rottura della catenella del W.C. era circostanza imprevedibile, "resta comunque la mancata sorveglianza necessitata in considerazione dell'eta' della bambina che non era in grado di valutare le conseguenze di un gesto apparentemente innocuo".

La Corte di merito ha, quindi, puntualmente individuato nella mancata sorveglianza, anche tramite l'ausilio di terzi (il personale non docente della scuola materna), il titolo della responsabilita' a carico dell'insegnante, che concretizzava non colpa grave o dolo, ma comunque era ad essa ascrivibile.

Di qui, la responsabilita' del Ministero ricorrente.

Ne' alcuna prova e' stata fornita da parte dell'odierno ricorrente, cui incombeva, che l'evento dannoso fosse stato determinato da causa agli stessi convenuti non imputabile.

Con il secondo motivo denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito e' incorsa nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, perche', pur avendo "rilevato ed affermato che la maestra non e' dipendente dell'amministrazione, la scuola materna non e' statale .." ha, comunque affermato che "era suo dovere non lasciare sola la bambina o chiamare qualcuno a tal fine".

Il motivo non e' fondato.

Invero, l'odierno ricorrente attribuisce alla Corte di merito affermazioni che, viceversa, la sentenza indica come motivi dell'appello proposto dal Ministero, odierno ricorrente.

Anzi, a questo proposito, la Corte di merito, nel ritenere privo di fondamento il motivo, ha chiaramente rilevato che "Mai in primo grado e' stato contestato che la scuola materna di cui si discute fosse una scuola statale e che, quindi la Ma. fosse dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione; ne' in questa sede e' stata data dimostrazione di un assunto soltanto accennato".

Il ricorrente non ha contestato, in questa sede, la circostanza che, quindi, non solo resta indimostrata, ma anche inconsistente nell'economia dell'argomentare difensivo.

Con il terzo motivo denuncia la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversi a prospettato dalle parti.

Contesta il ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sostenuta responsabilita' del Comune, essendosi l'evento dannoso verificaLo per difetto di realizzazione o costruzione o di manutenzione ordinaria dell'edificio adibito a scuola materna.

Anche questa censura non puo' essere condivisa.

La Corte di merito ha, a tal fine, puntualmente rilevato e correttamente motivato che "Accertata come innanzi la negligenza dell'insegnante consequenziale e' l'obbligo del Ministero di risarcire il danno come statuito dal primo giudice".

Derivandone: "Dal che la inutilita' di qualsivoglia indagine nei confronti del Comune, e chiarendo " Questo perche' il Ministero non ha mai esercitato alcuna azione di rivalsa nei confronti dell'Ente, e Pi. Co. e Na. An. hanno fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado non spiegando appello incidentale per ottenere la condanna in solido dei due enti".

E' di tutta evidenza, in considerazione delle conclusioni cui si e' pervenuti nell'esame del primo motivo, che la Corte ha, quindi, correttamente motivato anche sotto l'aspetto denunciato.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Minorile

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2783 UTENTI