La competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni

La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potesta' in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'articolo 317 - bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potesta' del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicche' la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'articolo 38 disp. att. c.c., comma 1. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza del 8 giugno 2009, n. 13183)



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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere

Dott. SALVATO Luigi - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2690/2008 proposto da:

NO. UM. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato ZINI EUGENIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZISA MARIO, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

MA. AD. ;

- intimata -

avverso l'ordinanza R.G. 1231/07 del TRIBUNALE di FERRARA del 16.12.07, depositata il 18/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio;

per il ricorrente e' solo presente l'Avvocato ZISA Mario;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto, con atto notificato il 22 gennaio 2008, da No. Um. , avverso l'ordinanza del G.I. del Tribunale di Ferrara del 16 - 18 dicembre 2007 comunicata il 24 dicembre 2007, resa, nel procedimento pendente fra MA. Ad. ed esso No. avente ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento dei loro figli naturali riconosciuti, che disattesa l'eccezione d'incompetenza (a favore invece di quella del Tribunale per i Minorenni di Bologna) sollevata dal No. , ritenendo che l'entrata in vigore della 1.54 del 2006 non abbia delineato una competenza generale ed esclusiva dei Tribunali per i Minorenni, ha assunto provvedimenti nel merito provvisori ed urgenti;

visti i motivi sviluppati dal ricorrente;

rilevato come la controparte non abbia depositato memoria, vista la richiesta del P.G. in data 10 giugno 2008, di accoglimento del ricorso;

ritenuto il fondamento del ricorso, in quanto, come gia' affermato da questa Corte "La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potesta' in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'articolo 317 - bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potesta' del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicche' la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'articolo 38 disp. att. c.c., comma 1, "in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella.

La contestualita' delle misure relative all'esercizio della potesta' e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati articolo 155 c.c. e segg., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che e' aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi', sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio".

rilevato come, dall'accoglimento del ricorso, conseguano la cassazione del provvedimento impugnato e la dichiarazione di competenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna e ricorrono evidenti motivi collegati alla natura della controversia, per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna. Compensa le spese.

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