La perdita del posto di lavoro non è sufficiente ad escludere la condanna per il reato di violazione degli obbghi assistenziali

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sola indicazione dello stato di difficolta' economica, anche dipendente dalla perdita del posto di lavoro, non puo' essere sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, se non si dimostra che tali difficolta' si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilita' di adempiere, neppure parzialmente, alla prestazione dovuta. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22705 dell'11 giugno 2007.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2002 ed appellata da LA.Sa., confermava la condanna di quest'ultimo a sei mesi di reclusione e ad euro trecento di multa, disponendo pero' la sospensione condizionale della pena inflitta.

L'imputato e' stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2, per aver omesso di prestare la dovuta assistenza morale e materiale al coniuge e al figlio minore, tra l'altro non corrispondendo in maniera puntuale ed integrale l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in sede di separazione, facendo cosi' mancare agli stessi i necessari mezzi di sussistenza. 2. L'imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione.

Con i motivi presentati si deduce la mancanza e la manifesta illogicita' della motivazione, in quanto la sentenza non avrebbe compiuto alcuna valutazione circa la sussistenza del dolo richiesto dal reato contestato, fornendo solo un'apparente motivazione alla specifica censura rivolta con l'atto di appello sul punto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. I motivi proposti sono infondati, in quanto deve escludersi la sussistenza del vizio di motivazione dedotto.

3.1. La sentenza impugnata ha motivato, in maniera coerente e logica, circa le ragioni per cui la situazione di disoccupato dell'imputato non puo' avere rilievo esimente. Infatti, la semplice indicazione dello stato di difficolta' economica, anche dipendente da perdita di lavoro, non puo' essere sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, se non si dimostra che tali difficolta' si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilita' di adempiere, neppure parzialmente, alla prestazione dovuta. In altre parole, l'imputato avrebbe dovuto allegare "idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilita' a far fronte ai propri obblighi", unica condizione che avrebbe potuto escludere la sussistenza del reato.

Si tratta di una motivazione coerente e logica, che ha applicato correttamente la norma incriminatrice e i principi giurisprudenziali dettati da questa Corte, secondo i quali l'asserita incapacita' economica puo' assumere valore di esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'imputato (Sez. 6, 29 aprile 2002, n. 27245, Lombardo).

3.2. Allo stesso modo, deve escludersi il difetto di motivazione rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La sentenza impugnata ha, infatti, preso in considerazione, seppure in maniera non del tutto esplicita, il motivo fatto valere in appello, evidenziando che l'imputato ha avuto la cosciente e libera volonta' di sottrarsi agli obblighi di mantenimento, in quanto egli stesso ha sostenuto che lo stato di bisogno non sarebbe insorto per l'intervento di terzi. In questo modo, la sentenza ha dato atto che il LA. ha, sostanzialmente, riconosciuto di essersi sottratto agli obblighi di assistenza.

L'infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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