La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche

In ipotesi di danno cagionato dall'alunno a se medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche. Tra queste rientra il cortile antistante l'edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 ottobre 2013, n. 22752

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