La scuola non è responsanbile delle assenze degli alunni, per le quali rispondono solo i genitori

L'obbligo imposto a chiunque sia rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore di impartirgli o far impartire l'istruzione obbligatoria implica anche l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 33847/07 che ha così condannato i geneitori di alcuni bambini nomadi, assolti in Appello perchè, secondo i giudici, non avendo ricevuto comunicazioni dalla direzione dell'Istituto scolastico non potevano sapere che i figli non erano a scuola.
Secondo la S.C., infatti, non basta mandare i figli a scuola, in quanto grava sui i genitori l'obbligo controllare sempre che siano tutti i giorni in classe.

E questo specialmente di fronte a lunghe e ingiustificate assenze, come in questo caso. Inoltre la mancata comunicazione da parte della scuola non è motivo sufficiente per discolpare i genitori. I giudici hanno pertanto dichiarato nulla la sentenza d'Appello, senza rinvio perchè i reati erano comunque prescritti.

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