Casa:
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore può essere giustificata da qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che il minore può subire
Pubblicata il 27/09/2012
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 settembre 2012, n. 15025
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv.to (OMISSIS), per mandato a margine del ricorso per cassazione, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al n. (OMISSIS) ovvero presso (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;
- intimato -
avverso il decreto n. 44/2010 della Corte di appello di Potenza emanato il 22 settembre 2010 e depositato il 13 ottobre 2010;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto;
sentita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 aprile 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
in data 6 dicembre - 28 febbraio 2012 e' stata depositata relazione ex articolo 380 bis che qui si riporta:
RELAZIONE (articolo 380 bis c.p.c.).
Il relatore cons. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.
Rilevato che:
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso il decreto n. 44/2010 adottato dalla Corte di appello di Potenza - sezione minori che, in riforma della decisione adottata in primo grado dal Tribunale per i Minorenni, ha negato la autorizzazione alla sua permanenza in Italia per un anno in qualita' di genitore dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) nati rispettivamente nel (OMISSIS);
2. Il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto sussistere le condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, comma 3 e in particolare il pericolo di compromissione del sano sviluppo psicofisico dei minori derivante dall'allontanamento del genitore. La Corte di appello e' andata di contrario avviso accogliendo il reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza basato sul presupposto che la norma invocata non e' finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali;
3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31 e dell'articolo 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 nonche' l'omessa motivazione del provvedimento impugnato;
Ritenuto che:
1. In seguito dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 21199 del 25 ottobre 2010) la giurisprudenza di legittimita' (Cass. civ. n. 7516/2010) e' ormai orientata nel ritenere che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto;....
Ritenuto che:
1. La relazione appare pienamente condivisibile e pertanto il ricorso sia manifestamente fondato dato che l'eta' dei figli del ricorrente giustifica, almeno in astratto, la previsione di un grave danno connesso alla loro separazione dal genitore. Il ricorso e' pertanto da accogliere con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Potenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Potenza che in diversa composizione decidera' anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.