Le condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'

Perche' un minore di eta' sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli articoli 85, 88, 89 e 90 c.p. - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, e' necessario l'accertamento di un'infermita' di natura ed intensita' tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacita' di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialita' di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per cio' solo, compromesso la capacita' del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'.

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 23 febbraio 2011, n. 6970



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Torino;

avverso la sentenza del 28/01/2010 pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Torino;

nei confronti di:

MA. AL. , nato il (OMESSO);

Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del Dot. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 28/01/2010, il g.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Torino, dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti di MA. Al. - imputato dei reati di danneggiamento per aver inciso con oggetto appuntito la carrozzeria di un'autovettura Bmw e di ingiurie e minacce gravi a danno della proprietaria della stessa per indurla a non denunciarlo - rilevando che "non vi e' alcuna prova circa la capacita' di intendere e volere dell‘imputato - segnato dalla separazione dei genitori - e tale prova (che deve sempre essere fornita nel processo a carico di minorenni) non puo' essere acquisita nella fase dibattimentale tenuto conto che non e' possibile accedere a una simile valutazione a una cosi' grande distanza temporale dai fatti. Non essendo pertanto sostenibile l'accusa in dibattimento sotto il profilo della capacita' di intendere e di volere - in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile - va dichiarato il non luogo a procedere... per immaturita' al momento dei fatti".

2. Avverso la suddetta sentenza, il P.G. presso la Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'articolo 98 c.p. e contraddittorieta' della motivazione:

- per non avere il giudice indicato sulla base di quali elementi fattuali aveva ritenuto che il Ma. fosse incapace di intendere e volere;

- per avere, da una parte, affermato che "il disvalore del fatto immediatamente percepibile" e, dall'altra, che l'imputato era immaturo, laddove il semplice fatto che avesse percepito il disvalore dell'atto doveva far ritenere provata anche la maturita'.

3. Il ricorso e' fondato.

In punto di diritto, va premesso che, con costante giurisprudenza, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale "perche' un minore di eta' sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli articoli 85, 88, 89 e 90 c.p. - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, e' necessario l'accertamento di un'infermita' di natura ed intensita' tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacita' di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialita' di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per cio' solo, compromesso la capacita' del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilita'": Cass. 31753/2003 Rv. 226281 - Cass. 18084/2010 riv 247141 - Cass. 17661/2010 riv 247335.

Ovviamente, il proscioglimento del minore per non imputabilita' ai sensi dell'articolo 98 c.p., necessita di un'accurata motivazione che illustri le ragioni della ritenuta incapacita'.

Nel caso di specie, il g.u.p., con formula stereotipata, facendo riferimento ad un solo elemento fattuale (la separazione dei genitori) di per se' non significativo in assenza di piu' pregnanti riscontri, ha ritenuto l'incapacita' del minore pur avendo, in modo contraddittorio, rilevato che il disvalore del fatto era immediatamente percepibile. La motivazione, pertanto, come dedotto dal P.G. ricorrente, deve ritenersi carente e contraddittoria: dal che consegue l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio nel quale il Tribunale si atterra' ai suddetti principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i Minorenni di Torino per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
 

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