Lo stato di abbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità

È corretta la decisione di mettere in stato di adozione il minore che versi in stato di abbandono e trascuratezza dovuto alla condotta di vita borderline dei genitori. Infatti, lo stato di abbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore. In tale prospettiva, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l'eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali. Dunque, la mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito. (PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27 agosto 2013, n. 19582



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria C. - rel. Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22879-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita' di genitori della minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta con procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SEZIONE MINORI E FAMIGLIA, (OMISSIS) NELLA QUALITA' DI TUTORE DELLA MINORE (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 644/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'inammissibilita' ex articolo 372 c.p.c., manifesta infondatezza del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano sentiti i genitori, i nonni, il tutore avv.to (OMISSIS) e gli affidatari, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con sentenza 29.09-11.10.2011, dichiarava lo stato di adottabilita' della minore (OMISSIS), nata il (OMISSIS), dall'unione di (OMISSIS) e (OMISSIS), disponendo urgentemente la sua collocazione presso una famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e con la famiglia di origine.

Contro la sentenza del Tribunale proponevano distinti appelli, resistiti dal tutore e dai nonni materni della minore, (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche' i genitori della minore, la nonna paterna (OMISSIS) e il di lei marito (OMISSIS) nonche' il P.M..

Con sentenza del 29.03-4.05.2012 la Corte di appello di Bologna respingeva i riuniti gravami.

La Corte territoriale osservava e riteneva che il procedimento, riguardante la minore (OMISSIS), nata a (OMISSIS) dall'unione di (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva preso avvio a seguito di una nota informativa in data 22.06.2007, con la quale i Carabinieri del Nucleo Operativo di Reggio Emilia avevano segnalato che nell'ambito di una complessa attivita' investigativa, riguardante un gruppo di soggetti dediti allo spaccio di cocaina, era emersa, quale persona dedita allo spaccio di cocaina oltre che al consumo, la figura della (OMISSIS) unitamente al compagno (OMISSIS). Con tale nota i Carabinieri avevano reso noto anche al Tribunale per i Minorenni di Bologna, il caso della figlia dei denunciati, di appena due anni, ed in particolare che, nel corso di una perquisizione effettuata il 22.05.2007, all'interno dell'abitazione dei due indagati, erano utilizzati per consumo di stupefacenti e che l'abitazione era in condizioni precarie dal punto di vista igienico-sanitario. I carabinieri avevano altresi' riferito che erano state intercettate conversazioni telefoniche dalle quali emergevano contatti tra la coppia (OMISSIS) - (OMISSIS) con uno spacciatore per l'acquisto di stupefacenti e che dal tenore delle telefonate risultava che gli stessi avevano portato con se' la figlia in occasione di acquisti di cocaina. La (OMISSIS), sottolineavano ulteriormente i carabinieri, il precedente 10.01.2007, era stata trovata in possesso di 36 gr. di cocaina confezionata in undici ovuli (non era stata arrestata proprio perche' madre di (OMISSIS), che aveva appena due anni).

Per tale ultimo fatto (detenzione di stupefacente destinato alla cessione a terzi) la (OMISSIS) era stata successivamente condannata dal Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 8.11.2007 di applicazione di pena su richiesta dell'imputato, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Sulla base di tale segnalazione, e della conseguente richiesta del P.M. presso il T.M. di apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli 330 e ss. c.c., il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto provvisorio 26-30.07.2007, aveva disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale a scopo di assistenza e vigilanza affinche' valutasse le condizioni della bambina e le capacita' genitoriali della madre e del padre nonche' le risorse del nucleo parentale; con prescrizione ai genitori di cessare l'uso delle sostanze stupefacenti e di rivolgersi alle strutture terapeutiche indicate.

Fin dalla prima relazione, il Servizio Sociale sottolineava come il rapporto tra i genitori ed il Servizio e tra i genitori e l'A.G. fosse conflittuale: i genitori contestavano l'attribuzione a loro dell'uso attuale delle sostanze stupefacenti. Il Servizio riferiva che anche il fratello della madre - che viveva all'estero - aveva segnalato forte preoccupazione per le condizioni di trascuratezza della minore e l'abituale uso di cocaina da parte della madre. Analoghe informazioni venivano fornite dai nonni materni, i quali avevano riferito dell'uso di cocaina da parte della madre e delle condizioni precarie dell'ambiente di vita della minore. I rapporti tra la madre di (OMISSIS) e i suoi genitori erano aspramente conflittuali a causa della mancata approvazione, da parte dei primi, dello stile di vita della seconda. Seguivano numerosi decreti provvisori da parte del T.M. per regolamentare molteplici aspetti della protezione della minore. Nella relazione 20.06.2008 il servizio Sociale riferiva, oltre alle sopra riportate notizie apprese dai nonni materni e dal fratello della (OMISSIS), di un atteggiamento dei genitori tendente a negare i problemi di uso di stupefacenti, del diniego degli stessi di recarsi al SERT e di sottoporsi ad esami, nonche' di atteggiamenti minacciosi nei confronti degli operatori. Con decreto in data 4.07.2008 il Tribunale per i Minorenni disponeva la collocazione della minore in idoneo ambiente protetto con regolamentazione in forma del pari protetta dei rapporti tra genitori e figlia. L'allontanamento dall'abitazione familiare della minore veniva eseguito il 7.08.2008. Con decreto 17.10.2008 il T.M. sospendeva i genitori dalla potesta' e nominava tutore provvisorio il Servizio Sociale del Comune di (OMISSIS). La regolamentazione degli incontri genitori-figlia, che prevedeva l'inizio degli incontri fin dall'ottobre, non veniva rispettata per volonta' dei genitori, i quali comunicavano di non sentirsi pronti. Gli incontri iniziavano due mesi piu' tardi, a dicembre 2008. Nelle more, i carabinieri di Reggio Emilia, con relazione 13.11.2008, segnalavano che nell'ambito di indagini riguardanti un grave delitto (omicidio) erano stati acquisiti tabulati telefonici che evidenziavano contatti tra uno spacciatore e i genitori della minore. La relazione del Sert datata 21.11.2008 relativa a (OMISSIS) sottolineava, tra l'altro, che in data 20.08.2008 il prelievo urinario era risultato positivo alla cocaina (nonostante cio', la donna negava risolutamente di fare uso di sostanze stupefacenti). La (OMISSIS) rifiutava poi di sottoporsi ai controlli medici tossicologici dal 17.09.2008 al 20.10.2008 "adducendo la sua stanchezza e demotivazione per la situazione in cui si trovava" e risultava positiva per cocaina pure ad un controllo tossicologico urinario in data 5.01.2009. Anche il (OMISSIS) non si presentava ai controlli medici tossicologici dal 17.09.2008 al 13.09.2008, adducendo che "non utilizzando sostanze stupefacenti riteneva inopportuno presentarsi a fare i controlli tossicologici urinari richiesti". Il Tribunale, con il decreto provvisorio del 7.05.2009, incaricava quindi il Servizio Sociale di svolgere approfondimenti e valutazioni sulla famiglia allargata, anche sperimentando incontri tra la minore e i nonni. Nella relazione del Servizio datata 29.09.2009 si sottolineava, tra l'altro, che, a seguito dei colloqui effettuati con la famiglia materna era emersa l'inopportunita' di una collocazione della minore presso i nonni materni, sia per la non trascurabile eta' dei nonni, sia per la conflittualita' con la figlia e con il nucleo familiare di questa. Con decreto provvisorio 11-17.02.2010 il Tribunale per i Minorenni disponeva il collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria (da mantenersi segreta) disponendo altresi' che gli incontri genitori-figlia continuassero a svolgersi in modo unicamente protetto escludendo qualsiasi altra uscita dalla struttura con facolta' di sospenderli se disturbanti. Nel motivare la decisione, il Tribunale osservava, che, per opposti motivi, nessuno dei nonni della minore era adeguato ad accoglierla, i nonni materni per la situazione di aperto e irriducibile conflitto con la madre, in ragione della condotta di vita da questa tenuta, i nonni paterni, invece, per l'appoggio acritico ed assoluto alle scelte della coppia genitoriale. Pur considerando la relazione dei genitori ricca e affettiva, il Tribunale osservava che la posizione dei genitori di (OMISSIS) era ... assolutamente e patologicamente negante sulle evidenze raccolte" idonee a fondare, per contro, "... un pesante giudizio di inadeguatezza di cui i genitori non paiono consapevoli" con la conseguenza che "non pare possibile valutare un rientro della minore presso questi ultimi".

A seguito di tale provvedimento, i genitori maturarono la decisione di "riprendersi" comunque la figlia. Il 5.03.2010, alle ore 14,40 circa, in occasione di un incontro protetto programmato presso una ludoteca, alla presenza dell'educatore (OMISSIS), la minore veniva sottratta dai genitori: la figlia, presa in braccio dalla madre, veniva poi fatta salire velocemente in auto, alla guida della quale il (OMISSIS) era gia' pronto per fuggire. Si sarebbe poi saputo, a conclusione del rapimento, che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano raggiunto la Slovenia, insieme alla figlia, ove erano rimasti fino al 9.03.2010, quando, verosimilmente su persuasione della nonna paterna, erano rientrati in Italia. (OMISSIS) veniva nuovamente collocata presso l'istituto dal quale era stata sottratta. Con decreto 12.03.2010, il Tribunale per i Minorenni prendeva atto del gravissimo episodio disponendo l'interruzione degli incontri genitori-figlia, con prescrizione ai genitori di non avvicinarsi alla struttura, ne' ai luoghi normalmente frequentati dalla minore. Il Tribunale osservava che: "i genitori anche in questo episodio si sono dimostrati completamente autocentrati e lontani dalla considerazione del benessere della minore poiche', dolosamente o meno, ma comunque colpevolmente, hanno del tutto trascurato le conseguenze psicologiche che la sottrazione poteva comportare per la figlioletta, dopo quasi due anni di collocamento protetto, e hanno ancora una volta evidenziato quantomeno una personalita' priva di capacita' riflessiva ed inoltre del tutto antisociale, che denota in modo inquietante la loro pericolosita'". La vicenda faceva altresi' emergere molteplici problematiche in relazione all'operato del Servizio Sociale di Reggio Emilia, quanto meno per quello che concerneva la non puntuale e precisa attuazione delle dettagliate e prudenziali direttive del Tribunale circa le modalita' degli incontri genitori-minore a far data dal 17.02.2011. Era emerso inoltre che il (OMISSIS) aveva rivolto gravissime minacce ("ti taglio la gola") all'assistente sociale (OMISSIS), nei cui confronti entrambi i genitori avevano costantemente tenuto atteggiamenti provocatori e svalutanti. Le minacce, che non erano state denunciate alla Procura della Repubblica nel tentativo del Servizio di ricucire il rapporto con i genitori della minore, avevano provocato spavento e preoccupazione (la (OMISSIS) aveva riferito, tra l'altro, che nell'incontro con i genitori e la loro consulente le fu chiesto "se avesse dei figli"). Proprio a seguito di tali minacce, il servizio sociale aveva deciso di affidare il monitoraggio del nucleo (OMISSIS) - (OMISSIS) ad altro assistente sociale, che aveva assunto un atteggiamento piu' amichevole nei confronti della coppia (OMISSIS) - (OMISSIS). A seguito di tale vicenda, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto 16.03.2010, aveva sostituito il Tutore provvisorio della minore incaricando, in luogo del Servizio Sociale del Comune di (OMISSIS), l'avv. (OMISSIS). In data 1.04.2010 il Tribunale conferiva incarico valutativo delle competenze genitoriali, nonche' della famiglia allargata, dello stato psicologico della minore, alla dr.ssa (OMISSIS) (incarico poi ampliato per l'accertamento delle conseguenze derivate alla bambina dal secondo rapimento). Con decreto 27.05.2010, il medesimo Tribunale disponeva che gli incontri tra la minore e la consulente, nonche' tra la minore e i genitori (questi ultimi autorizzati in forma protetta nei limiti di quelli necessari all'espletamento della perizia) avvenissero a partire dal rientro della minore dalla localita' di vacanza e che si svolgessero presso il Centro di Aiuto al (OMISSIS). Dopo solo tre mesi dal primo episodio di sottrazione, in data 16.07.2010, i genitori rapivano nuovamente (OMISSIS), questa volta a mano armata (con un pistola giocattolo priva di tappo rosso e con la canna non occlusa), prelevandola di peso dopo avere minacciato il personale presente, presso la residenza estiva della Comunita' di Accoglienza (OMISSIS) a (OMISSIS) ed in presenza degli altri bambini intenti a consumare il pranzo. Le modalita' della sottrazione erano cosi' descritte nel rapporto dei carabinieri: "Dopo aver tranciato la recinzione della struttura, a mezzo di un paio di forbici da sarto ed una tronchesina ... Si introducevano dirigendosi verso la propria figlia ...La madre (OMISSIS) si avvicina alla minore afferrandola sino all'intervento della Madre Superiore che constatando quanto stava accadendo si frapponeva per ostacolare l'uscita della donna dalla comunita' ...il marito ... minacciava la Madre Superiore con una pistola facendole capire che non doveva ostacolare il loro intento ... poggiavano sul tavolo un foglio.. . (Per il bene di tutti e' meglio lasciarci fare voi siete responsabili delle conseguenze se ci ostacolate"). Il sequestro si protraeva per undici giorni, in Svizzera, fino al momento in cui - il 27.07.2010 - la Polizia Cantonale svizzera intercettava e fermava l'automobile sulla quale stavano viaggiando il (OMISSIS) e la (OMISSIS) con (OMISSIS). I due genitori erano stati arrestati e poi sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per tale grave episodio il (OMISSIS) e la (OMISSIS) erano stati condannati dal Tribunale di Massa, per il reato di sequestro di persona, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, senza concessione della sospensione condizionale della pena (con la stessa sentenza era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a (OMISSIS) con la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 8.11.2007 di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione della quale si era detto in precedenza ed era stato revocato altresi' il beneficio dell'indulto concesso a (OMISSIS) con una sentenza del GUP di Reggio Emilia di condanna alla pena di due anni di reclusione e lire 16.000.000 di multa); dal 9.02.2011 erano stati posti agli arresti domiciliari in (OMISSIS) e successivamente rimessi in liberta'.

A seguito di tale fatto, il Tribunale per i Minorenni con decreto del 3.03.2011, autorizzava il CTU a concludere la consulenza senza procedere all'incontro tra la minore e i genitori ("... alla luce del rischio, impossibile da escludere, di eventuali ulteriori agiti da parte dei genitori, alla luce inoltre del rischio di ulteriori riattivazioni traumatiche per la minore, gia' in preoccupanti condizioni psicologiche, per le quali si era sottolineata l'urgenza di attivare provvedimenti di protezione e cura; nel corso dell'udienza dibattimentale svoltosi in data 9/2/2011 presso il Tribunale penale di Massa il padre della minore aveva ribadito la sua intenzione di riavere la figlia a tutti i costi... Pertanto, un incontro tra la minore e i genitori, da svolgersi nell'ambito di una consulenza tecnica gia' corposa quanto alla raccolta di elementi gia' svolti ed inoltre in un ambiente necessariamente ristretto in ragione della condizione di sostanziale detenzione in capo ai genitori - condizione imputabile esclusivamente alla condotta illecita degli stessi - non avrebbe apportato alle valutazioni alcun elemento ulteriore") e con successivo decreto 12.03.2011 disponeva l'interruzione degli incontri genitori-figlia.

In data 25.03.2011 la CTU, dr.ssa (OMISSIS), depositava la relazione riguardante i genitori osservando che "entrambe le personalita', anche se in misura differente, sono costituite da tratti riconducibili al Cluster B delle organizzazioni borderline di personalita' che possono spiegare i fenomeni riscontrati quali: imprevedibilita', impulsivita', instabilita' emotiva ed affettiva; tendenza a comportamenti irresponsabili ed illegali (es. l'uso di sostanze e i gravissimi fatti inerenti le sottrazioni ripetute della figlia): deficit di mentalizzazione, quindi incapacita' di riflettere in maniera critica sugli eventi, la negazione delle evidenze, la tendenza alla manipolazione, meccanismi di difesa scissionali ed a valenza protettiva. Le difficolta' di empatizzare e comprendere le esperienze emotive dell'altro (...)". Entrambi i genitori, primariamente per le loro storie personali, proseguiva il c.t.u., oltre che per trovare nuove basi per un rapporto piu' adeguato con la figlia, necessiterebbero di un percorso di psicoterapia personale, per affrontare questi aspetti carenziali e complessuali mai risolti nei legami di attaccamento interiorizzati che tuttora condizionano fortemente la loro espressivita' affettiva, le capacita' di contatto emotivo/empatia sono infatti fortemente appiattite in entrambe le figure genitoriali... Le suddette caratteristiche disfunzionali, a maggior ragione quando sono associate nella coppia, possono fortemente compromettere un adeguato esercizio della genitorialita' e le competenze ad esso associate". Ad avviso del c.t.u. doveva ipotizzarsi una prognosi negativa rispetto alla recuperabilita' di funzioni genitoriali. La c.t.u. concludeva anche per l'inadeguatezza sotto vari e diversi profili, pure dei nonni materni e paterni a prendersi cura della bambina e sottolineava, altresi', l'urgenza di attivare idoneo percorso di cura psicologica per la bambina, che le permettesse di elaborare queste emozioni, dare un significato a queste molteplici esperienze traumatiche vissute, elaborare le gravissime modalita' relazionali a cui era stata esposta dai genitori, con l'alleanza della nonna paterna, ed i messaggi altamente confusivi, paradossali, contraddittori che costituivano un ulteriore grave minaccia per il suo sviluppo psicologico" evidenziando, inoltre, la necessita' di una collocazione esterna al nucleo familiare, per interrompere anche la gravissima "contesa" psicologica a cui era stata esposta, ulteriore elemento di pregiudizio per il suo sviluppo. In data 2.05.2011 il P.M. chiedeva l'apertura di procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore. Il Tribunale, con decreto 5-25.05.2011, disponeva l'apertura del procedimento in questione, confermando la sospensione dei genitori dalla potesta' e confermano altresi' la nomina dell'avv. (OMISSIS) quale tutore di (OMISSIS). All'esito dell'ulteriore istruttoria, nel corso della quale venivano sentiti i genitori, i nonni, il tutore, gli affidatari, il Tribunale, con sentenza 29.09-11.10.2011, dichiarava lo stato di adottabilita' della minore, disponendo urgentemente la sua collocazione presso una famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e con la famiglia di origine.

Il Tribunale, dopo avere ripercorso i fatti sopra esposti, evidenziava che dalle risultanze della c.t.u. emergeva la grave inadeguatezza dell'intero contesto familiare. Osservava che la successione degli eventi era indicativa della pericolosita' sociale dei genitori (spaccio, consumo di cocaina) e che i rapimenti non potevano essere visti come gesti di "amore" per la minore. La reiterazione del reato e le modalita' con le quali era stato perpetrato - osservava il Tribunale - rendevano gia' di per se' difficile una tale benevola valutazione, essendo le condotte dei genitori invece l'espressione dello "stile di vita di sempre, per cui essi - che avevano sempre affermato che lo avrebbero rifatto - avrebbero accettato di vivere e far vivere la figlia in una condizione costante di fuga, latitanza, illegalita', con caratteristiche che erano solo, dunque, la prosecuzione in termini piu' accentuati delle condizioni di vita preesistenti all'allontanamento". Le condotte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) erano sintomatiche di "dati di tratto non transeunti, che inficiavano in radice la possibilita' di porsi per la figlia come riferimenti educativi" ed erano altresi' indicative di "un'idea dell'essere genitori labile e immensamente lontana dalla propria bambina come essere vivo e vitale altamente bisognoso di punti saldi", nonche' di "incapacita' assoluta di mentalizzare un progetto di benessere per la figlia" e della distanza dall'essere veramente genitori, pur imperfetti. Soprattutto, le condotte tenute dai genitori erano in contraddizione con le dichiarazioni di amore espresse in piu' sedi, perche' "fondate esclusivamente sul loro diritto di essere genitori trascurando il dovere di esserlo secondo le leggi della pedagogia e della psicologia, e soprattutto secondo la Costituzione della Repubblica Italiana che disciplina la genitorialita' come rapporto primario basato sulla centralita' dello sviluppo del figlio". Dai colloqui tra la c.t.u. e (OMISSIS) era poi emerso un rapporto poco significativo con entrambi i nonni, peraltro in uno sfondo complessivo di sostanziale assenza di ricordi affettivi legati ai primi tre anni di vita. Quanto alla nonna paterna e al marito di questa, era poi "preoccupante l'atteggiamento speculare a quello dei genitori essendo significativi, in tal senso, la negazione delle problematiche legate alle sostanze e la perseveranza nel vedere il pregiudizio, il danno, la bugia solo e sempre all'esterno, senza riuscire a cogliere alcun aspetto di inadeguatezza del figlio e della compagna" nonche' "la minimizzazione dei rapimenti, per i quali la nonna paterna negava ogni coinvolgimento, sebbene (OMISSIS) avesse verbalizzato di averla vista sia durante il primo sia durante il secondo rapimento". Tali dati, ad avviso del Tribunale, portavano a sovrapporre anche alle figure dei nonni paterni la propensione all'illegalita' evidenziata con riguardo ai genitori. La Corte distrettuale esponeva ancora che i genitori, dopo una tanto aspra quanto generica critica nei confronti della "malagiusitizia minorile" e la denuncia di "gravissimi e numerosi abusi e violazioni" asseritamente "caratterizzanti da diversi anni l'attivita' del Tribunale per i Minorenni di Bologna", e dopo avere riportato articoli di quotidiani relativi alla vicenda della piccola (OMISSIS), avevano esposto numerose critiche alla c.t.u. espletata dalla dott.ssa (OMISSIS) che, a dire degli appellanti, aveva operato in un contesto persecutorio, aveva disatteso le proprie stesse premesse utilizzando parametri paradossali e non scientifici di valutazione della adeguatezza genitoriale e aveva confermato un teorema piu' che fornire una serena valutazione delle capacita' dei genitori. (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano mosso alla sentenza impugnata censure analoghe a quelle svolte dai genitori della minore, lamentando in particolare la superficialita' delle argomentazioni del Tribunale con riferimento alla loro posizione e la mancata concreta valutazione della loro adeguatezza a prendersi cura della nipote. Avevano inoltre depositato un parere pro' verititate a firma dott. (OMISSIS) e dott. (OMISSIS). Il Pubblico Ministero aveva chiesto "l'annullamento" della sentenza impugnata deducendo che il Tribunale aveva errato nel non disporre la temporanea sospensione del procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilita' della minore per un periodo circoscritto, massimo sei mesi, durante i quali i genitori avrebbero dovuto essere sottoposti ad un ultimo tentativo di percorso per il recupero delle funzioni genitoriali e per la valutazione, all'esito, del possesso delle capacita' e dell'idoneita' allo svolgimento delle stesse. Si costituivano in giudizio il tutore e i nonni materni della minore chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Il tutore aveva chiesto il rigetto dell'appello sul rilievo che dall'attivita' istruttoria espletata era emersa l'inidoneita' dell'intera rete parentale a prendersi adeguatamente cura della piccola (OMISSIS) e ad assicurarle uno sviluppo equilibrato. I nonni materni avevano osservato che un eventuale rientro di (OMISSIS) presso la famiglia di origine avrebbe comportato uno sconvolgimento nella vita della bambina - gia' esposta dalle condotte delittuose dei genitori ad un'attenzione mediatica invasiva, costringendola ad una sofferenza dovuta al ricordo delle esperienza recentemente passate. Tanto premesso, i giudici d'appello ritenevano che:

in primo luogo dovesse essere rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare di (OMISSIS), coniuge di (OMISSIS) (nonna paterna della minore), che non aveva rapporti di parentela con (OMISSIS) e non rientrava, quindi, tra i soggetti che, ai sensi della Legge 14 maggio 1983, n. 184, articoli 10 e ss., erano legittimati a partecipare al giudizio di accertamento dello stato di adottabilita';

gli appelli proposti dai genitori e dalla nonna paterna di (OMISSIS) si fondavano, essenzialmente, sulla critica della c.t.u. e sulla negazione o svalutazione del significato negativo delle condotte tenute dai genitori nel corso del giudizio, condotte che, secondo gli appellanti, sarebbero state dettate esclusivamente dal desiderio di riavere la bambina, frutto dell'amore verso la stessa. La disponibilita' da ultimo manifestata dai genitori a sottoporsi a qualsiasi tipo di controllo, avrebbe giustificato la concessione di altro tempo per portare avanti interventi di sostegno in loro favore, con possibilita' di mantenere un rapporto con la figlia. La tesi degli appellanti non trovava riscontro sul piano probatorio e non teneva conto della gravita' delle condotte tenute dai genitori, sintomatiche dell'incapacita' degli stessi di rendersi conto delle esigenze di una bambina dell'eta' di (OMISSIS) e dei pericoli ai quali tali condotte l'avevano esposta. Al riguardo si richiamava in primo luogo tutto quanto riferito nello svolgimento del processo, ove si era preferito essere analitici nel riportare gli eventi e le valutazioni risultanti dalla c.t.u. e dagli altri atti istruttori, in modo da offrire un quadro esauriente dei comportamenti tenuti dai genitori, delle loro caratteristiche di personalita', e delle condizioni del minore. Gli appellanti avevano in particolare omesso di tenere nella giusta considerazione gli elementi obiettivi che, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, erano sintomatici della pericolosita' dei genitori e dell'incapacita' degli stessi di controllarsi e di riflettere sulle proprie carenze e sulle conseguenze negative delle proprie condotte per una crescita equilibrata ed armoniosa della figlia. Piu' precisamente, andava in primo luogo rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti (OMISSIS) - (OMISSIS), il procedimento aveva preso avvio a causa di un'effettiva situazione di grave pregiudizio per la bambina dovuta a quello che il Tribunale aveva definito uno "stile di vita patologico e deviante" dei genitori. La bambina, secondo quanto emergeva dalla sopra menzionata segnalazione dei carabinieri, viveva in un ambiente caratterizzato da precarieta' e mancanza di igiene, dal consumo abituale di cocaina da parte dei genitori, dalla vita irregolare a contatto con gli spacciatori. Vi sono intercettazioni - del tutto ignorate nell'atto di appello - dalle quali poteva evincersi che i genitori in alcune occasioni avevano con loro la bambina quando si recavano dallo spacciatore ed altre indicative della persistenza di frequenti contatti con uno spacciatore anche nel 2008, in epoca successiva all'avvio del procedimento. Quanto segnalato dai Carabinieri in ordine alla situazione del nucleo familiare e alle condizioni di vita della bambina, del resto, trovava riscontro in quanto riferito dalla nonna materna di (OMISSIS) e dal fratello della madre, che ebbero modo di esporre al servizio sociale la loro forte preoccupazione per la collocazione della bambina presso i genitori. La madre di (OMISSIS), in particolare, aveva riferito ai servizi che le condizioni dell'abitazione dove viveva la bambina erano precarie e che la bambina le veniva consegnata dalla madre sporca, maleodorante, senza che le avessero cambiato il pannolino e senza che le fosse stato dato prima da mangiare. La (OMISSIS) ha inoltre riferito dell'atteggiamento della figlia di abbandono del primo figlio (OMISSIS), che dall'eta' di dieci anni viveva con i nonni materni ed aveva maturato un atteggiamento di rifiuto verso la madre. I genitori di (OMISSIS) avevano tenuto un atteggiamento di negazione anche a fronte di risultanze inequivocabili quali quelle sopra indicate; ancora nell'agosto 2008 (e poi nel gennaio 2009) (OMISSIS), nonostante la prescrizione del Tribunale per i Minorenni di astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti, sottoposta ad analisi delle urine, era risultata positiva per consumo di cocaina all'esito di esami tossicologici compiuti presso il Sert, ma aveva negato di avere assunto tale sostanza. Era poi da considerare il clima di diffusa e gravissima intimidazione creato dal padre - il quale ancora nel corso del dibattimento penale aveva dichiarato che avrebbe riavuto la figlia a tutti i costi - nei confronti degli operatori dei servizi sociali e delle altre persone che percepiva come ostacolo al rientro in famiglia della bambina. Si era gia' riferito, in narrativa, delle gravissime minacce rivolte all'assistente sociale (OMISSIS) (che l'avevano indotta a dormire lontano da casa) e del clima di paura nel quale quest'ultima era vissuta fino al suo avvicendamento con l'assistente sociale (OMISSIS). L'educatore (OMISSIS) - al quale il (OMISSIS) e la (OMISSIS) avevano sottratto la bambina il 5.03.2010 - formulava la previsione di "una serie di omicidi" (esprimendo preoccupazione per la propria persona e per quella dell'assistente sociale (OMISSIS)) poco prima dell'episodio del primo rapimento. Il (OMISSIS) confidava poi all'assistente sociale (OMISSIS) - con la quale i genitori avevano instaurato un rapporto confidenziale - di avere in un primo momento meditato di rapirla per scambiarla con la bambina. La nonna materna aveva a sua volta riferito di avere ricevuto minacce dal (OMISSIS) ed aveva dichiarato alla c.t.u. che se la minore fosse stata allontanata definitivamente, i genitori "taglierebbero la gola a tutti quanti". Ne' appariva privo di significato l'atteggiamento ambivalente ed incentrato su se stessi tenuto dai genitori - evidentemente incapaci di prendere coscienza della realta' e di rinunciare al tipo di vita condotto con la bambina - nel periodo successivo all'intervento del Tribunale e dei servizi. Alla rivendicazione del diritto di avere la bambina si accompagnava il sostanziale rifiuto di sottoporsi con continuita' a controlli e dopo l'allontanamento della bambina dal nucleo familiare attesero due mesi prima di aderire al programma di incontri protetti predisposto dal Servizio Sociale (assumendo di non sentirsi pronti, di stare troppo male e di avere paura che la bambina si sentisse abbandonata). In altri termini, i genitori, probabilmente proprio perche' incapaci di prendere coscienza della gravita' dei loro problemi e delle ripercussioni negative per la bambina, avevano inizialmente rifiutato di aderire alle prescrizioni del Tribunale, non avevano consentito a sottoporsi ad una compiuta valutazione sulla genitorialita' e sulla relazione con la minore (soprattutto il padre aveva disertato molti incontri con la figlia, presentandosi a tre incontri sugli undici programmati e giungendo invece quattro volte in occasioni nelle quali era prevista la sola presenza della madre) e, a fronte di provvedimenti adottati dal Tribunale e percepiti come ingiusti, non avevano esitato a compiere azioni delittuose che avevano direttamente coinvolto la bambina in situazioni traumatiche, seguite da una strumentale esposizione mediatica, del tutto incuranti del pregiudizio che poteva derivarne alla minore. La reiterazione dei rapimenti e le modalita' degli stessi (il secondo strappando la bambina dal suo contesto abituale di vita, in presenza delle figure adulte di riferimento e di altri bambini, con la minaccia di un'arma giocattolo modificata in modo da apparire un'arma vera e nonostante la volonta' contraria manifestata dalla minore) erano indicative non gia' dell'amore proclamato verso (OMISSIS) (di una minore, cioe', bisognosa di stabilita' emotiva ed affettiva, di punti fermi e di serenita' ambientale), ma di una concezione "proprietaria" della stessa, vista come un "bene" da riconquistare anche con la violenza ed anche a costo di esporta, prima, ad una condizione di costante fuga ed illegalita' e, poi, ad un clamore mediatico consapevolmente alimentato. E che tali condotte avessero recato danni consistenti alla bambina emergeva con tutta evidenza dagli atti e, in particolare, dai colloqui compiuti dal c.t.u. con (OMISSIS). Il consulente aveva riferito che "gia' dopo la prima sottrazione era stato riscontrato un peggioramento delle sue condizioni psicologiche, ad esempio la masturbazione informa consolatoria (si veda relazione del CAB del 26/3/2010) manifestazioni di irascibilita', oppositivita' e ancor piu' marcato controllo dell'emotivita' e chiusura. (OMISSIS) ha interiorizzato un falso adattamento, legami di attaccamento che ella vive con ambivalenza ed evitamento, portandola a tenere la distanza nelle relazioni affettive, che tende a controllare, in una condizione di scissione emotiva, molto pericolosa per il suo sviluppo psicologico. Dall'incontro tecnico di aggiornamento (4 novembre 2010) a seguito del secondo rapimento, e' emerso un quadro di peggioramento emotivo evidenziato da: 1) ripresa, piu' frequente e sistematica, rispetto al quadro precedente, dell'attivita' masturbatoria; 2) chiede con insistenza di andare vicino all'educatore, mostrando il timore di essere lasciata sola. Costante e' rimasta la chiusura emotiva con manifestazioni indicative di autocensura e/o possibile ingiunzione al segreto (es. "non posso dirlo"). Da quanto osservato dagli operatori della comunita' (OMISSIS) non parla dei suoi genitori. Nel primo incontro (20/9/2010), rispetto all'episodio del recente rapimento da parte dei genitori, (OMISSIS) ha verbalizzato forti e chiari vissuti di paura: "sono stati un po' birichini, perche' un giorno quando eravamo fuori a mangiare a (OMISSIS) mi hanno preso e mi hanno fatto piangere perche' volevo stare dalle sorelle, perche' mi hanno spaventato perche' sono venuti veloci e hanno corso tanto tanto e mi hanno spaventata" "Nel secondo incontro (28/9/2010) rispetto alla possibilita' di incontrare i genitori, ha dichiarato chiaramente e in piu' occasioni di non volerli vedere, adducendo come spiegazione "perche' sono stati birichini" mostrando evidente disagio. Ha rifiutato la possibilita' di vederli anche in occasioni successive, quando la scrivente ha tentato nuovamente di proporre l'incontro. Nel penultimo incontro (24/1/11), quando la c.t.u. ha nuovamente accennato alla possibilita' di un incontro con i genitori, (OMISSIS), ormai "rassegnata" ha risposto "decidi tu". Ai due incontri protetti, uno con i nonni materni (14/12/2010), l'altro con la nonna paterna ed il marito (1/2/2011), (OMISSIS) ha manifestato ambivalenza affettiva e nessuna reazione al distacco. Dopo il primo incontro protetto con i nonni materni, non ricordava, ne' prima dell'incontro ne' dopo, nemmeno i nomi, senza trattenere ricordi affettivi. Rispetto all'incontro con la nonna paterna, invece ricordava i nomi, dichiarando di ricordare di averli visti "quest'estate... quando ho visto i miei genitori" Nonostante questi maggiori ricordi, dopo appena mezz'ora la bimba ha bruscamente interrotto l'incontro salutandoli velocemente". Ne' appariva privo di rilievo il pericolo per la serenita' della bambina derivante dal suo estesissimo ed incessante coinvolgimento massmediatico, operato dai genitori e dalla nonna paterna, caratterizzato da un atteggiamento rivendicativo nei confronti del Tribunale, con evidenti fini di pressione sui soggetti coinvolti nelle valutazioni. Le condotte dei genitori trovavano spiegazione nella relazione della c.t.u. Dott.sa (OMISSIS) che si sottraeva alle critiche mosse dagli appellanti (parti private), critiche che, laddove attribuivano alla consulente l'intento precostituito di arrivare comunque ad una conclusione negativa per la coppia genitoriale, raggiungevano in alcuni punti toni al limite di una corretta dialettica tecnico-processule. La c.t.u. aveva infatti operato sulla base di premesse metodologiche tratte dalle linee-guida inteenazionalmente riconosciute e delle indicazioni in materia nella letteratura scientifica italiana per la valutazione della genitorialita', ed aveva svolto approfonditi colloqui con i genitori (riportati nelle pp. 59-196 della relazione), con (OMISSIS), e con i nonni ed aveva altrettanto approfonditamente esaminato tutto il corposo materiale disponibile in ordine alla relazione genitori-figlia (videoregistrazioni acquisite dal CAB riguardanti gli incontri protetti tra la minore e i genitori svolti nel periodo di pochi mesi successivo all'allontanamento, prima dei due rapimenti, allorche' la bambina aveva potuto incontrarsi con la coppia genitoriale in un contesto per lei protettivo - la comunita' - e neutrale). Tale materiale, integrato anche dalle relazioni svolte dalla comunita', aveva consentito alla consulente di osservare la qualita' della relazione tipica della coppia genitoriale con la figlia ed appariva, anche alla Corte, sufficiente per l'espressione di un giudizio sulla capacita' genitoriale. La consulente aveva inoltre svolto una valutazione psicodiagnostica dei genitori mediante somministrazione di intervista Structured Clinical interview for DSM-IV-II Personality Disorders (SCID 11) e test di personalita' M.M.PJ-2 che, alla luce della letteratura citata nella relazione, dovevano ritenersi strumenti adeguati, anche se ovviamente connotati da una margine di discrezionalita' valutativa, ai fini degli accertamenti e valutazioni che interessava. Orbene, dalla relazione del c.t.u. risultava che "pur non soddisfacendo i criteri minimi sul piano quantitativo per la definizione di una diagnosi psichiatrica come descritta dal DSMIV, entrambe le personalita', anche se in misura differente, sono costituite da tratti riconducibili al Cluster B delle organizzazioni Borderline di Personalita' che possono spiegare i fenomeni riscontrati quali: imprevedibilita', impulsivita', instabilita' emotiva e affettiva; tendenza a comportamenti irresponsabili e illegali (es. l'uso di sostanze e i gravissimi fatti inerenti le sottrazioni ripetute della figlia), deficit di mentalizzazione, quindi incapacita' di riflettere in maniera critica sugli eventi, la negazione delle evidenze, la tendenza alla manipolazione, meccanismi di difesa scissionali ed a valenza proiettiva, la difficolta' di empatizzare e comprendere le esperienze emotive dell'altro (in particolare della figlia, ripetendo l'agito della sua sottrazione e mandando ulteriori messaggi altamente distorti e confusivi)". Entrambi i genitori, pertanto, "primariamente per le loro storie personali, oltre che per trovare nuove basi per un rapporto piu' adeguato con la figlia, necessiterebbero di un percorso di psicoterapia personale, per affrontare questi aspetti carenziali e complessuali mai risolti nei legami di attaccamento interiorizzati che tuttora condizionano fortemente la loro espressivita' affettiva. Le capacita' di contatto emotivo/empatia sono infatti fortemente appiattite in entrambe le figure genitoriali. Necessitano di un percorso individuale, prima ancora che di coppia perche' possano elaborare i traumi irrisolti ed aspirare ad avere delle occasioni di incontro relazionale piu' autentici di quelli che hanno ora, per arrivare a riconoscere meglio l'altro da se' in tale relazione. Le suddette caratteristiche disfunzionali, a maggior ragione quando associate nella coppia, possono fortemente compromettere un adeguato esercizio della genitorialita' e le competenze ad esso associate". Ne', ad avviso della c.t.u., poteva formularsi una prognosi positiva rispetto alla recuperabilita' di funzioni genitoriali a causa di: "1) non superamento del danno, anzi aggravamento della condotta con modalita' che si e' tradotta da condotta asociale a grave condotta antisociale; 2) negazione e non presa di coscienza delle modalita' suddette, al di la' delle negazioni legate alle evidenze rispetto alle sostanze che, in questo quadro, non sono di certo l'aspetto di negazione piu' pregiudizievole, bensi' il pregiudizio e' legato a modalita' relazionali disfunzionali, costanti nell'organizzazione di personalita', fondata su modelli di attaccamento carenzianti e traumatici in una prospettiva trans generazionale; 3) anzi la fantasia eroica" di "salvare la figlia" da presunti pericoli esterni 4) incapacita' di aderire ad un progetto valutativo e di cura, mai di fatto attuato con completezza e con motivazione intrinseca, ma solo iniziato con modalita' strumentali, alfine di riottenere la figlia ripetendo, anche nella relazione con gli operatori dei servizi, modalita' relazionali inadeguate ed a fini manipolativi, senza strutturare reali rapporti e contesti di aiuto; 5) nel corso del tempo non vi sono stati miglioramenti nelle condotte, sia rispetto alla relazione con la figlia (cui hanno continuato a mandare pericoloso messaggi distorti e confusivi legati ad un rientro a casa), sia con i servizi e le istituzioni preposte". Allo stato attuale, dunque, non poteva ritenersi praticabile senza traumi per la bambina, nonostante la (tardiva) ampia disponibilita' manifestata dai genitori a sottoporsi a qualsiasi controllo e percorso di valutazione e sostegno, un approfondimento che avesse comportato una nuova osservazione diretta delle relazioni tra (OMISSIS) e genitori. La bambina, come risultava dalle relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale competente per il territorio di residenza della famiglia affidataria trasmesse dal tutore, era inserita ormai da due anni in un contesto familiare e sociale che era andato consolidandosi in una situazione che richiedeva estrema cautela. Sul punto andavano condivise le argomentazioni esposte (oltre che dal tutore) dai nonni materni e dal P.G. di udienza in ordine alla necessita' di consentire alla bambina (che aveva ormai - poco meno di sette anni e che ne aveva due all'inizio della vicenda processuale in esame) di costruirsi un'esistenza serena, lontano dalle angosce e dai pericoli ai quali i genitori l'avevano esposta con le condotte che si erano esaminate. Andava condivisa in ultima analisi, la conclusione alla quale era pervenuto il giudice a quo in ordine all'incapacita' dei genitori ad assicurare alla bambina adeguate cure e assistenza, apparendo i limiti del padre e della madre della minore francamente irreversibili. Relativamente alla nonna paterna ed al nucleo formato dalla stessa e dall'attuale marito, era risultato evidente il ruolo (se non di pieno appoggio: quanto riferito dalla bambina circa la presenza della nonna paterna e del marito in occasione della fuga seguita al secondo rapimento e' rimasto senza riscontro oggettivo) di negazione e svalutazione alle condotte illecite e pericolose dei genitori che si traduceva in una "cieca difesa della coppia genitoriale" con adesione ad una linea difensiva e negante, tendente a scaricare sempre e solo sull'esterno ogni problema. Come osservato dal c.t.u., si erano evidenziati (oltre che un'attiva partecipazione della nonna all'esposizione mass mediatica della bambina) "pericolosi meccanismi collusivi con l'atteggiamento disfunzionale e patologico del figlio e della compagna, minimizzando prima il rischio e le evidenze di un coinvolgimento in vicende illecite che riguardassero il mondo delle sostanze dopo la nascita della bambina, minimizzando e colludendo con le modalita' confusive e fuorvianti nel corso degli incontri protetti (in cui la nonna aveva ammesso di avere visto piu' e piu' volte la minore, senza alcuna autorizzazione del servizio sociale, sia a (OMISSIS), sia nella localita' marina, alla presenza dell'educatore del servizio sociale, a sua volta collusivo e negante la gravita' del fatto), e, non ultimo, la minimizzazione e giustificazione estrema dei due rapimenti" (in cui essi hanno negato ogni coinvolgimento, nonostante (OMISSIS) abbia verbalizzato di averli visti l'estate scorsa quando aveva visto i genitori). La mancanza di consapevolezza della nonna dell'effetto disturbante, per la bambina, della condotta dei genitori, era evidenziato dall'episodio, riportato nella c.t.u., in cui la nonna aveva esibito ad (OMISSIS) alcune fotografie del periodo trascorso con i genitori in Svizzera, riattivando il ricordo di un'esperienza traumatica, nonostante la minore avesse preferito prendere un gioco. L'osservazione della relazione nonna paterna e marito con la minore aveva inoltre fatto risaltare il bisogno della bambina di interrompere l'incontro, "evidenza della riattivazione di aspetti traumatici". Pertanto anche i nonni non costituivano risorse idonee a superare la situazione di abbandono determinata dall'incapacita' dei genitori.

Avverso questa sentenza il (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato al PG presso il giudice a quo, all'Avv.to (OMISSIS), tutore della minore, a (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche' a (OMISSIS) e (OMISSIS), intimati tutti che non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il (OMISSIS) e la (OMISSIS) denunziano:

1. "Violazione di legge con riferimento alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 1 (articolo 360 c.p.c., n. 3)".

2. "Motivazione insufficiente, inesistente e/o meramente apparente su punti decisivi della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5)."

3. "Omessa motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)".

Con i tre motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, il (OMISSIS) e la (OMISSIS), previo anche ampio richiamo a noti principi giurisprudenziali sul tema dell'adozione dei minori, censurano, pure per il profilo argomentativo, la conclusione confermata dai giudici d'appello, circa la ricorrenza dello stato di adottabilita' della loro figlia minorenne. In sintesi contestano che ricorressero i presupposti di legge per tale declaratoria, che asseriscono fondata su argomentazioni inidonee a sostenerla piuttosto che su un solido e congruo impianto motivo, espressivo di puntuale ricognizione delle risultanze istruttorie d'indole pure psicodiagnostico, espressa negando ulteriori approfondimenti istruttori sulla loro relazione con la bambina, nonostante la disponibilita' da entrambi manifestata a sottoporsi a controlli e percorsi di valutazione, ed essenzialmente connotata da non pertinenti intenti sanzionatori delle pregresse condotte genitoriali.

Sostengono, inoltre, che la Corte d'appello ha disatteso con risposte inadeguate i molteplici rilievi da loro sollevati contro la sentenza di primo grado, segnatamente in ordine alle modalita' con cui era stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, peraltro risalente al biennio anteriore, ed in particolare alla metodologia che il nominato esperto aveva utilizzato per l'interpretazione dei tests psicodiagnostici, ancora che la medesima Corte ha apoditticamente concluso per la non redimibilita' dei loro disturbi di personalita' non integranti patologie psichiatriche, che ha erroneamente ritenuto che le sottrazioni della minore non fossero attestati d'amore per la figlia, dipesi dal dispiacere subito per l'espresso diniego del ritorno della bambina in famiglia, atteso da due anni, motivo avvalorato dalle circostanze pure menzionate (a conforto della concessione delle attenuanti generiche) nella sentenza penale emessa dal Tribunale di Massa in merito al secondo episodio, le quali in tesi si pongono in contrasto con l'avversata valutazione, al pari dell'esito delle trascritte osservazioni sulla relazione parentale compiute dai Servizi sociali del Comune di (OMISSIS) (Relazioni del 12.03.2009 psicologhe dott.sse (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche' assistente sociale (OMISSIS); del 26.02.1989 dott.ssa (OMISSIS); del 6.09.2009 educatore (OMISSIS) - assistente sociale (OMISSIS) - psicologa (OMISSIS)) e dei videat operati dal SERT (21.11.2008 relazione sert - psichiatra dott. (OMISSIS)), che e' stata ribadita la prognosi sfavorevole resa dalla consulente d'ufficio dott.ssa (OMISSIS), nonostante che ella non avesse compreso i comportamenti e le frasi della minore ne' rettamente inteso l'attaccamento di tipo evitante manifestato dalla bambina nei confronti dei genitori ed avesse invece avvertito un evidente disagio nel rapportarsi alla minore e nel costruire con lei una relazione fruttuosa ed erroneamente in loro ravvisato una patologia psichiatrica, cosi' sostanzialmente e conclusivamente svalutando le risultanze delle osservazioni svolte dalle strutture pubbliche coinvolte nella vicenda, da cui emergeva pure un uso tutt'al piu' solo occasionale di stupefacente, e di contro sopravvalutando sia, anche quanto agli effetti sulla bambina, il disperato gesto che avevano compiuto e che non poteva di per se' giustificare un giudizio di incapacita' genitoriale, e sia il loro carente vissuto affettivo rispetto alle rispettive famiglie di origine.

I motivi non meritano favorevole apprezzamento.

Le poste censure si sostanziano in mere critiche e rilievi generici e privi di autosufficienza o in doglianze non munite di decisivita', anche in riferimento alle indicazioni dei servizi sociali, il cui operato non appare trascurato, e nel loro complesso essenzialmente volte ad un diverso e piu' favorevole apprezzamento delle specifiche connotazioni della vicenda controversa, tra l'altro affidato alla valorizzazione di alcuni dei molteplici dati oggettivi emersi nei pregressi gradi, i quali, invece, si rivelano dalla Corte di merito considerati nel loro piu' ampio complesso nonche' doverosamente ed irreprensibilmente valutati nella loro valenza ed incidenza globale oltre che unitaria, di cui risulta pure dato ampio e logico conto. Con approfondita e congrua motivazione la Corte di appello ha riesaminato puntualmente le numerose emergenze processuali, richiamato analiticamente pure i tratti di personalita' quali emersi in sede di CTU, lo stile e le circostanze di vita dei ricorrenti ed i contegni da ciascuno o da entrambi insieme tenuti nel tempo, pure dopo l'apertura dei procedimenti minorili, ivi compresi quelli implicanti profili di rilievo penale, tra cui i due gravi episodi di illecita sottrazione della minore. D'altra parte risulta che la Corte non ha trascurato ne' gli aspetti apprezzabili della relazione affettiva dei ricorrenti con la figlia, ne' la verifica della ricuperabilita' in tempi ragionevoli delle compromesse funzioni genitoriali, argomentatamente negata pur considerando le possibilita' di sostegno dei servizi pubblici ed il contesto parentale, in rapporto al superiore interesse della minore stessa ed alla sua preponderante ed impellente esigenza di crescita serena ed equilibrata, a fronte anche delle conseguenze pregiudizievoli subite a causa degli eventi in cui era stata coinvolta. Il quadro che emerge, anche all'esito della svolta indagine officiosa, ampliata alla valutazione psicodiagnostica, di cui e' stata in appello ampiamente ed attendibilmente riverificata, alla luce pure dei rilievi o delle mere illazioni dei ricorrenti, l'adeguatezza e la plausibilita' scientifica della seguita metodologia e delle esposte conclusioni, rese senza trascurare nemmeno le relazioni pervenute dalla Comunita' di accoglienza della minore, e' quello di un'incapacita' genitoriale in capo ad entrambi i ricorrenti, non reversibile o comunque non superabile in tempi brevi, compatibili con lo sviluppo psico-fisico della bambina ed atti ad evitarle ulteriori pregiudizi, quadro da cui la Corte di appello ha irreprensibilmente tratto, in aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, il convincimento motivato dello stato di abbandono della minore. In particolare la Corte di merito appare essersi ineccepibilmente attenuta ai principi di diritto affermati in questa sede di legittimita', secondo i quali lo stato di abbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalita' e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore.

In tale prospettiva, il giudice di merito non puo' limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilita' e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l'eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali. La mera manifestazione della volonta' di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma e' pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 1838 e 12730 del 2011). Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimita', atteso il mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita' ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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