Lo stato di disoccupazione non fa venire meno l'obbligo per il genitore di provvedere alle esigenze del minore

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno di un minore - il quale, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio - è un dato di fatto incontrovertibile, sicché l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di età minore grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, laddove la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione. (Tribunale Torino Penale, Sentenza del 4 maggio 2009)

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