Nel caso di attribuzione giudiziale del nome di famiglia del padre al figlio non riconosciuto dai genitori contestualmente, il giudice è investito del potere-dovere di decidere considerando come unico criterio di riferimento l'interesse del bambino

Nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice e' investito dall'articolo 262 c.c., comma 3 del potere - dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all'unico criterio di riferimento dell'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticita', quale anche rinveniente ai fini dell'attribuzione del cognome di entrambi i genitori dalla pregressa durevole convivenza del medesimo minore con la madre.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 6 novembre 2009, n. 23635



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. AL. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SACCONI 19, presso l'avvocato CABRAS FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALARIS MARIA GIUSEPPINA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

GI. MA. ; P.G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI - SEZIONE PER I MINORENNI;

- intimati -

avverso il decreto della SEZ. DIST. DI SASSARI - CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositato il 02/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARIA GIUSEPPINA SALARIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 18.03.2008, il Tribunale per i minorenni di Sassari disponeva, ai sensi dell'articolo 262 c.c., comma 2, che il minore Ga. , (nato il (OMESSO)) figlio naturale riconosciuto di Pa.Al. e di Gi.Ma. , il quale ne aveva effettuato il riconoscimento (il (OMESSO)) in epoca successiva a quello materno, assumesse il cognome del padre in aggiunta a quello della madre.

Con decreto del 18.06 - 2.07.2008, la Corte di appello di Sassari, sezione per i minorenni, respingeva il reclamo della Pa. . La Corte distrettuale osservava e riteneva, tra l'altro:

che permane sempre un interesse del minore alla identificazione della propria paternita';

- che, conseguentemente, sebbene l'attribuzione del patronimico non sia automatica, ben potendo essere esclusa nelle ipotesi in cui non giovi al minore (o per cattiva e pregiudizievole nomea o perche' venga a ledere una situazione di notorieta' sociale gia' consolidata, che identifichi compiutamente il piccolo) ove tali ipotesi non siano presenti, appare giovevole la esatta identificazione della genitorialita'.

- che proprio il favorevole sviluppo dei rapporti tra padre e figlio implicava la vantaggiosita' per il bambino nel riconoscersi anche nel cognome paterno, senza che tale soluzione potesse essere avvertita come costrizione della sua volonta';

- che non era stata fornita prova alcuna del fatto che il piccolo avesse maturato nei rapporti sociali la consapevolezza del dovere essere identificato col solo cognome materno.

Questo decreto, notificato il 24.07.2008, e' stato impugnato dalla Pa. sulla base di due motivi, con ricorso notificato il 29.10.2008 al Gi. ed il 28.10.2007 al P.g. presso il giudice a quo.

Gli intimati non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la Pa. denunzia, conclusivamente anche formulando due quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c.:

1. "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 262 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)".

2. "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 262 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 5)".

Con i due motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, la ricorrente censura, anche per il profilo motivazionale, la decisione adottata dalla Corte distrettuale e segnatamente l'affermazione secondo cui "sussiste l'interesse della minore all'identificazione della propria paternita' da realizzare mediante l'attribuzione del cognome paterno", osservando in sintesi anche:

- che ai fini dell'attribuzione del cognome il giudice deve sostanzialmente riferirsi a due aspetti,ossia all'eventuale acquisizione da parte del minore di una precisa identita' per il tramite del cognome materno o al pregiudizio eventualmente conseguente all'assunzione del cognome del padre, legato alla personalita' di questo;

- che il giudice puo' optare per il doppio cognome solo se in concreto cio' corrisponda all'interesse del minore, avuto riguardo al diritto all'identita' personale dello stesso;

- che non avendo convissuto con il Gi. non si e' mai creato un nucleo di tipo familiare individuabile con il cognome di quest'ultimo;

- che nell'attribuzione del cognome il giudice deve avere riguardo all'interesse del minore in funzione della identificazione della sua identita' gia' in atto, da rapportare anche all'eta' dello stesso;

- che nella specie il figlio di nove anni aveva acquisito un consolidato valore identificativo della sua persona nel cognome della madre, con cui aveva sempre convissuto, e della cui consapevolezza la prova doveva essere tratta in via presuntiva;

- che e' stato erroneamente utilizzato in rapporto alla funzione del cognome l'argomento circa la strumentalita' del patronimico al rafforzamento del rapporto padre figlio.

Le censure non hanno pregio.

Giova ricordare che l'articolo 262 c.c., commi 2 e 3, prevedono che nell'ipotesi di riconoscimento paterno della filiazione successivo a quello materno, il figlio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, e demanda al giudice, nel caso di minore eta' del figlio, la relativa decisione. In tale caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice e' investito del potere - dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all'unico criterio di riferimento dell'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticita' nell'attribuzione del cognome (Cass. 200802751; 200716989; 200612641).

L'articolo 262 c.c., comma 3, affida, dunque, al giudice una valutazione ampiamente discrezionale, da condurre non secondo schemi predeterminati e casistiche limitanti, ma con riguardo a qualsiasi aspetto che possa influire sull'apprezzamento dell'interesse del minore, in rapporto alle due previste e diverse ipotesi dell'accertamento giudiziale e del riconoscimento della filiazione, valutazione che si sottrae al sindacato di legittimita' se sorretta da congrua e logica motivazione.

Anche alla luce degli esposti richiami la conclusione dei giudici di merito, secondo cui l'interesse della minore appariva garantito dall'assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello originario materno, appare aderente al dettato normativo ed irreprensibile per il profilo motivazionale, dal momento anche che non e' stata disposta la sostituzione del cognome materno ma l'aggiunta del paterno, che ai fini dell'assunzione di entrambi i cognomi non e' stato tralasciato ma giustamente valorizzato anche il profilo esistenziale del minore e segnatamente il suo contesto di vita anteatta ed attuale, onde pure assicurare l'aderenza del segno di identificazione ai tratti della sua personalita' sociale in formazione e, quindi, a giusto presidio del diritto del bambino ad assumere il cognome che piu' plausibilmente lo faccia apparire come se il medesimo che, inoltre, l'argomento del benefico effetto della decisione sul consolidamento del rapporto affettivo del padre con il figlio appare essere stato utilizzato in mera funzione rafforzativa della decisione.

Pertanto il ricorso deve essere respinto affermando il seguente principio di diritto "Nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice e' investito dall'articolo 262 c.c., comma 3 del potere - dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all'unico criterio di riferimento dell'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticita', quale anche rinveniente ai fini dell'attribuzione del cognome di entrambi i genitori dalla pregressa durevole convivenza del medesimo minore con la madre". Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimita' in ragione del relativo esito e del mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

 

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