Nel giudizio promosso per il disconoscimento della paternità la legittimazione passiva è correttamente individuata nei confronti degli altri discendenti del padre verso cui l'azione è promossa

In tema di litisconsorzio nel giudizio promosso per il disconoscimento della paternità la legittimazione passiva è correttamente individuata - a fronte dell'impossibilità di veder partecipare i rimanenti soggetti individuati ai sensi degli artt. 246 e 247 c.c. - nei confronti degli altri discendenti del padre verso cui l'azione è promossa. Il legislatore, nel disciplinare l'azione di disconoscimento della paternita' (articoli 244 - 247 c.c.), ha individuato quali legittimati passivi il presunto padre, la madre ed il figlio, qualificandoli come litisconsorti necessari (articolo 247 c.c., comma 1). Nel quarto comma dello stesso articolo e' stato poi stabilito che nel caso di morte di uno dei litisconsorti "l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 luglio 2012, n. 12984



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1019 del 15.7.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.6.2012 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. (OMISSIS) con delega per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 23.10.2001 (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Firenze (OMISSIS) e (OMISSIS), unici suoi consanguinei, esponendo: di essere nata in (OMISSIS) da (OMISSIS), moglie di (OMISSIS); che i detti coniugi erano deceduti; che il (OMISSIS) essa attrice era stata adottata da (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS), entrambi cittadini (OMISSIS); che dopo il decesso di questi ultimi aveva appreso, sulla base di quanto risultante da documentazione relativa alla sua adozione, che la madre si era separata di fatto dal marito a far tempo dal (OMISSIS) e che il suo concepimento era frutto di una breve relazione avuta con uno scultore; che la madre l'aveva infine collocata presso un istituto, accettando inoltre di darla in adozione.

Chiedeva quindi che il Tribunale adito accertasse che (OMISSIS) non era il suo padre naturale.

La domanda veniva disattesa per mancanza di interesse dell'attrice alla proposizione della domanda, decisione che, impugnata, veniva modificata dalla Corte di Appello di Firenze, che piu' precisamente ne dichiarava la nullita', rimettendo le parti al primo giudice.

In particolare la Corte territoriale rilevava che l'articolo 247 c.c. indica il presunto padre, la madre ed il figlio come litisconsorti necessari; che l'appellante avrebbe inteso ovviare al principio dettato con il citato articolo "convenendo in giudizio i propri stessi figli", scelta che sarebbe stata tuttavia erronea in quanto i convenuti non avevano manifestato un interesse contrastante con quello della madre; che alla luce del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 247 c.c., la (OMISSIS) avrebbe dovuto convenire in giudizio le persone indicate dall'articolo 246 c.c., mancando le quali avrebbe dovuto richiedere la nomina di un curatore speciale, proponendo quindi l'azione contro di lui. Cio' non si era verificato e di qui sarebbe sorta la necessita' di rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c..

Avverso la detta sentenza la (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resistevano gli intimati.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 25.6.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di impugnazione (OMISSIS) ha denunciato violazione degli articoli 246 e 247 c.c., e articoli 102 e 354 c.p.c., in ragione dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio ai figli di essa ricorrente, quali soli discendenti del presunto padre di cui era stato chiesto il disconoscimento e della madre, entrambi deceduti.

La Corte di Appello, infatti, aveva affermato che la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere "proposta contro qualcuno che sia portatore di un interesse contrario" e quindi, "in carenza di eredi, " contro un nominando curatore ", affermazione che viceversa sarebbe errata in quanto contrastante con la normativa vigente sopra richiamata.

La censura e' fondata.

Ed infatti il legislatore, nel disciplinare l'azione di disconoscimento della paternita' (articoli 244 - 247 c.c.), ha individuato quali legittimati passivi il presunto padre, la madre ed il figlio, qualificandoli come litisconsorti necessari (articolo 247 c.c., comma 1).

Nel quarto comma dello stesso articolo e' stato poi stabilito che nel caso di morte di uno dei litisconsorti "l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice".

Venendo dunque all'esame del richiamato articolo 246 si rileva, per la parte di interesse, che le persone ivi indicate sono i discendenti e gli ascendenti del presunto padre e della madre sicche', alla stregua del chiaro dettato normativo, la legittimazione passiva nella proposta azione di disconoscimento della paternita' e' stata correttamente individuata dalla ricorrente nei confronti dei discendenti dei due coniugi (OMISSIS), entrambi deceduti.
  Al contrario, l'applicazione del combinato disposto degli articoli 247 e 246 c.c., non richiede la designazione di un curatore, ne' prevede che i soggetti evocati in giudizio siano portatori di interesse contrario a quello dedotto e fatto valere con il relativo atto introduttivo.

La (OMISSIS) conclusivamente si e' doluta dell'errata applicazione della normativa dettata in tema di litisconsorzio necessario nel giudizio di disconoscimento di paternita' e la censura, come detto, risulta fondata, in ragione della chiara formulazione della normativa vigente al riguardo, che non contempla, in presenza di discendenti, l'evocazione in giudizio di un curatore speciale.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per la delibazione nel merito della controversia, rispetto alla quale risulta del tutto irrilevante il provvedimento di adozione intervenuto negli (OMISSIS), in quanto rimasto inefficace nello Stato italiano.

Il giudice del rinvio provvedera' infine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.

INDICE
DELLA GUIDA IN Minorile

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 703 UTENTI